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Ostacolo sulla carreggiata: chi paga i danni?

3 Giugno 2018 | Autore:
Ostacolo sulla carreggiata: chi paga i danni?

In caso di sinistro causato dalla presenza di un ostacolo sulla carreggiata, è possibile chiedere il risarcimento all’ente proprietario della strada?

Le esperienze degli automobilisti narrano che i fenomeni di sinistri causati dalla presenza di ostacoli sulla carreggiata sono più frequenti di quanto si possa immaginare. In questi casi appare legittimo domandarsi se gli eventuali danni sono addebitabili all’ente proprietario della strada o se l’automobilista deve accollarsi i costi dei danni subiti.

Ostacolo sulla carreggiata: la responsabilità dell’ente

Il Codice della Strada attribuisce agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire sicurezza e fluidità della circolazione, quanto segue:

  • la manutenzione, la gestione e la pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  • il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;
  • l’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Quando ciò non accade è evidente che sorge una responsabilità in capo all’ente di risarcire il danno. Tuttavia questa regola generale non è assoluta, in quanto il tema della responsabilità dell’ente per i danni subiti dagli utenti è variegato e necessita di approfondimento. Infatti, per fornire una risposta al quesito posto in apertura, ovvero chi paga i danni in caso di ostacolo presente sulla carreggiata, è necessario fare delle premesse in ordine ad alcuni concetti di base. Infatti, il tema della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni da omessa o insufficiente manutenzione di strade pubbliche è stato oggetto di una lunga evoluzione giurisprudenziale.

Un primo orientamento, per lungo tempo maggioritario, ha qualificato la responsabilità della p.a. come una responsabilità extracontrattuale [1], in forza della quale nell’esercizio del suo potere l’amministrazione incontra il solo limite posto dal cosiddetto principio del “neminem laedere“, in ossequio al quale essa è tenuta a far sì che il bene posto sotto la sua cura non costituisca per l’utente una situazione di pericolo occulto e quindi non evitabile con l’ordinaria diligenza, che dia luogo al cosiddetto “trabocchetto” o insidia stradale [2].

Un secondo orientamento, sviluppatosi successivamente, criticando la teoria dell’insidia o trabocchetto, ha ricondotto la responsabilità dell’amministrazione nell’ambito della responsabilità da custodia [3], in forza della quale la p.a. in quanto proprietaria della strada ne è anche custode.

Da questa responsabilità discende che se l’amministrazione vuole andare esente da responsabilità, deve dare la prova che il danno subito dall’utente si è verificato per caso fortuito. L’utente dal canto suo deve solo provare il danno ed il nesso di causalità con la cosa senza dover dimostrare l’esistenza di una situazione di insidia.

Questa qualificazione è quella oggi maggiormente condivisa dalla giurisprudenza, che riconosce in capo alla p.a. la natura oggettiva alla responsabilità da cose in custodia [4]. Secondo questo orientamento, dunque, la responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, ossia da un fattore esterno, avente i caratteri dell’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante. Questo obbligo di custodia sorge nel momento in cui esiste una vera relazione di fatto tra il custode e la cosa, non essendo sufficiente una mera relazione giuridica. Solo in questo caso può essere verificato da parte del giudice di merito la possibilità o impossibilità di un continuo controllo sulla stessa.

Per le strade, la giurisprudenza ha precisato che la possibilità della custodia in concreto va verificata non solo in relazione all’estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico di volta in volta appresta e che condizionano anche le aspettative degli utenti. Ad esempio, nel caso delle autostrade, i parametri di custodia e sorveglianza richiesti in ragione della tipologia della strada sono di gran lunga superiori e consentono di ravvisare più agevolmente la responsabilità dell’ente per i danni cagionati da omessa o insufficiente manutenzione [5].

La giurisprudenza più recente, peraltro, oltre che valutare la possibilità di un effettivo controllo da parte dell’amministrazione sui beni posti sotto la sua custodia, è attenta a verificare la natura e la tipologia del danno. Vale a dire: nei casi in cui emerga che il danno è stato determinato da cause intrinseche alla cosa, come il vizio di costruzione o di manutenzione, allora la p.a. sarà responsabile e dunque tenuta al risarcimento del danno. Se invece la p.a. dimostra che il danno è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee magari cagionate dalla condotta di terzi, non eliminabili con immediatezza, neppure con diligente attività di manutenzione, allora è liberata da responsabilità, atteso che queste cause estrinseche integrano il cosiddetto caso fortuito [6].  

Dunque un conto è la presenza di oggetti abbandonati sulla carreggiata, altra è la presenza di fango e altri detriti dopo una pioggia torrenziale. Nel primo caso, la presenza di oggetti pericolosi perduti sulla carreggiata o sulla pubblica via è un fatto non agevolmente conoscibile da parte dell’ente gestore e per tale motivo non può essere affermata la sua responsabilità. Nel secondo, invece, la presenza di fango e detriti dopo un’abbondante precipitazione non può ritenersi un caso fortuito in quanto è un fatto del tutto conoscibile, tanto che l’amministrazione deve ritenersi responsabile e, dunque, tenuta al risarcimento del danno.

Ostacolo sulla carreggiata: chi paga i danni?

Da questa premessa in ordine ai profili di responsabilità della p.a. può dedursi il principio di diritto condiviso dalla giurisprudenza di merito più recente secondo cui l’ente proprietario della strada non risponde del danno provocato da oggetti presenti sulla pubblica via, quando la situazione di pericolo è estemporanea o  imprevedibile e, dunque, non eliminabile nell’immediatezza, tale per cui il danno stesso si è verificato nel lasso temporale necessario ad intervenire [7].

In sostanza la giurisprudenza pone un limite alla responsabilità oggettiva del custode e dunque dell’amministrazione: vale a dire che l’oggettiva impossibilità di controllo costituisce un limite alla configurabilità della custodia e, dunque, alla responsabilità dell’amministrazione. Infatti, se il potere di controllo è oggettivamente impossibile, non vi è custodia, e quindi non vi è responsabilità della p.a. atteso che manca un elemento costitutivo della custodia. Nel caso in cui il danno si verifichi nell’intervallo tra la verificazione dell’evento pericoloso e la rimozione dello stesso da parte del custode, si sarebbe in presenza di un caso fortuito, come tale non addebitabile alla responsabilità dell’ente gestore. Per tale ragione l’automobilista danneggiato non avrà alcun modo di ottenere il risarcimento da parte dell’ente.


note

[1] Ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ.

[2] Cfr. Cass. sent. n. 10132 del 26.05.2004; Cass. sent. n. 1571 del 28.01.2004.

[3] Ex art. 2051 Cod. Civ.

[4] Cass. sent. n. 3392 del 03.06.1982; sent. n. 723 del 23.01.1988; sent. n. 11749 del 20.11.1998.

[5] Cass. sent. n. 488 del 15.01.2003.

[6] Cfr. Cass. sent. n. 15042 del 06.06.2008; sent. n. 20472 del 25.07.2008; sent. n. 8157 del 03.04.2009.

[7] Trib. Reggio Emilia, sent. n.  1392 del 23.10.2014.

Autore immagine: Pixabay.com


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