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Diritto all’oblio: come e quando può essere esercitato?

8 Giugno 2018 | Autore:
Diritto all’oblio: come e quando può essere esercitato?

Si può essere dimenticati da Internet e dalla rete? Che ruolo svolge il diritto alla privacy a fronte del diritto all’informazione e alla pubblicità della notizia?

Nell’era di Internet e dei social network, tutti siamo in grado di pubblicare notizie, foto, file audio e video che riguardano noi stessi o terze persone. Talvolta questi contenuti possono rivelarsi lesivi della privacy delle persone. La rete, infatti, rappresenta un database sterminato in grado di immagazzinare ed archiviare un numero illimitato di dati e notizie per un lasso di tempo indefinito.

Pensiamo ad esempio alla notizia pubblicata su un giornale online di una condanna penale comminata ad una persona o ad una esecuzione forzata in danno di un’altra per un debito non pagato. Ora, se per la carta stampata il problema si pone raramente, atteso che il giorno dopo la pubblicazione di una notizia, quella stessa carta viene cestinata, non è così su internet dove le notizie restano pubblicate tendenzialmente in perpetuo. Ecco perché sempre più cittadini ed aziende si rivolgono agli studi legali per invocare il diritto all’oblio e chiedere la rimozione da motori di ricerca e siti web di dati e notizie relativi a dati personali e fatti avvenuti nel passato.

Ma per comprendere meglio quando l’interesse pubblico alla notizia debba cedere il posto all’interesse del singolo alla privacy è bene comprendere cos’è il diritto all’oblio e come è nato.

Che cos’è il diritto all’oblio?

Il diritto all’oblio è il diritto ad essere dimenticati e si realizza, in concreto, mediante la rimozione di tutti quei link e riferimenti che rimandano ad un contenuto online lesivo.

La reperibilità di informazioni attraverso i motori di ricerca si basa sul fenomeno della cosiddetta “indicizzazione”: basta inserire una parola chiave nel motore di ricerca e tra i risultati compaiano i vari “link” (= collegamenti) a siti internet e, di conseguenza, alla notizia. Il meccanismo inverso, che invece consente la rimozione di tali link dai motori di ricerca e, di conseguenza, l’impossibilità di trovare agevolmente certi contenuti presenti in rete, è detto “deindicizzazione”. La deindicizzazione, che tecnicamente consente il diritto all’oblio, non equivale all’eliminazione della notizia dalla rete: infatti per eliminare definitivamente un contenuto ritenuto lesivo della propria persona, occorrerà rivolgersi direttamente al titolare del trattamento ovvero al responsabile del trattamento di quel dato e chiederne la cancellazione dal proprio sito internet.

Diritto all’oblio e diritto di cronaca

Il diritto all’oblio in alcuni casi va contemperato, però, con il diritto di cronaca. Tornando agli esempi fatti sopra, il diritto all’oblio spetta a ciascun cittadino di cui i media abbiano parlato in relazione ad un fatto di reato. In sostanza, il soggetto che ha ricevuto una condanna ha il diritto a non veder più pubblicato il proprio nome una volta che sia trascorso del tempo e la notizia non sia più di pubblico interesse. Infatti, tra i presupposti del diritto di cronaca vi sono indubbiamente il pubblico interesse per la notizia e la sua attualità. Tuttavia, una notizia vera ma non più attuale non può essere ripubblicata su un giornale. In questi casi, quando si parla di diritto all’oblio si intende il diritto di ogni reo, a veder cancellato il proprio nome dalla cronaca relativa al fatto criminoso ormai passato.

Come nasce il diritto all’oblio?

L’origine del diritto all’oblio si deve ad un caso giudiziario. Un quotidiano nazionale indisse un gioco a premi che consisteva nella ripubblicazione di vecchie “prime pagine” di cui i lettori dovevano indovinare la data sulla base delle notizie contenute. Un giorno, una di queste prime pagine conteneva la notizia di un omicidio, con l’indicazione del nome del colpevole. Il diretto interessato che vide spuntare il proprio nome dopo diversi anni fece causa al giornale e vinse.

Ora, se nella carta stampata episodi simili sono davvero rari, sul web, invece, la lesione del diritto all’oblio è facilmente realizzabile.

Diritto all’oblio: la normativa

Fino a pochissimo tempo fa il diritto all’oblio non aveva un riferimento normativo. Esso era il frutto della elaborazione giurisprudenziale, avvenuta dapprima in ambito europeo ad opera della Corte di Giustizia Ue [1], e poi recepito dalle corti nazionali. Il diritto all’oblio ha avuto molta risonanza a seguito della detta sentenza della Corte europea nella quale Google è stato condannato alla deindicizzazione di alcuni siti internet che riportavano notizie lesive della sfera privata e della dignità di un cittadino europeo di origine spagnola.

In Italia, negli ultimi anni la questione è stata affrontata da diversi Tribunali [2] e dalla Corte di Cassazione [3] che con diverse  sentenze hanno espressamente riconosciuto questo diritto. Allo stesso modo si è pronunciato anche il Garante della Privacy [4], che ha condannato Google a deindicizzare link non soltanto europei ma anche extra Ue, riconoscendo così all’interessato tutela anche oltre i confini dell’Europa.

Con il nuovo Regolamento europeo sulla privacy [5], poi, il diritto ad essere dimenticati dal web è stato disciplinato in maniera organica.

Come esercitare il diritto all’oblio?

Per chiedere la cancellazione dei propri dati da internet alcuni siti web mettono a disposizione dei moduli per effettuare la richiesta. In difetto, il metodo più semplice e risolutivo è inviare una diffida al titolare del sito. A tal fine è sempre meglio valersi di uno studio legale che conosca la disciplina perché i giornali ed i motori di ricerca, che vivono e si nutrono di informazioni, non sono soliti cancellare i dati alla prima richiesta dell’interessato. In mancanza di adempimento, si può ricorrere al procedimento civile in via d’urgenza [6]. La procedura d’urgenza risulta indispensabile attesa la rapidità con cui si diffondono le notizie sul web e la durata dei giudizi.  Il procedimento in questione consente di ottenere rapidamente la rimozione delle informazioni dal web ma non consente la richiesta di risarcimento del danno per la quale si può sempre far ricorso ad un procedimento ordinario.


note

[1] Corte di Giustizia, sent. del 13.05.2014, C- 131/2012.

[2] Trib. Roma, sent. n. 23771/2015.

[3] Per tutte Cass. Civ., sent. n. 13161/16.

[4] Provvedimento n. 557 del 21.12.2017 del Garante Privacy.

[5] Regolamento Ue, n. 679 del 27.04.2016.

[6] Ai sensi dell’art. 700 c.p.c.


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