Valida l’assemblea convocata dall’amministratore che non ha accettato l’incarico


L’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore è un elemento eventuale e non necessario al potere di quest’ultimo di convocare l’assemblea.
Non è necessario che l’amministratore accetti formalmente l’incarico conferitogli dal condominio affinché possa compiere gli atti propri del suo ufficio, compresa la convocazione dell’assemblea condominiale. A stabilire questo importante principio è stata una recente ordinanza della Cassazione [1].
La Suprema Corte, nel caso di specie, ha rigettato la richiesta di una donna che aveva contestato la validità di una delibera assembleare essendo stato, il collegio, convocato dall’amministratore che non aveva ancora accettato l’incarico conferitogli dai condomini.
Secondo i giudici della Cassazione, infatti, il mandato in materia di condominio non ha una natura contrattuale e quindi non richiede un’ accettazione del mandatario (l’amministratore). Al contrario, si tratta di una investitura assembleare, che opera automaticamente.
Del resto – argomenta la Corte – se è vero che, in caso di nomina dell’amministratore dichiarata illegittima quest’ultimo ha comunque il potere di convocare l’assemblea (cosiddetto principio della “prorogatio imperii”), a maggior ragione deve essere consentito tale potere all’amministratore alla cui nomina non è seguita immediatamente la sua accettazione.
Il riferimento al mandato in materia condominiale non comporta, quindi, l’applicabilità della norma che fa discendere solo dall’accettazione del mandatario l’operatività della nomina.
L’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore è infatti un elemento eventuale e non necessario al perfezionamento del rapporto con il condominio.
note
[1] Cass. ord. n. 14930 del 14.06.2013.