Avvocato: per la riscossione della parcella può agire pro quota. Non è abuso del processo


Non c’è abuso di processo se l’avvocato, quando l’obbligazione è solidale, propone tanti ricorsi per decreto ingiuntivo per quanti sono i debitori solidali.
Qualora vi sia una obbligazione solidale, l’avvocato può frazionare i ricorsi, proponendone uno per quanti sono i debitori in solido.
In questi casi, non si configura abuso del processo se l’avvocato agisce pro quota, non essendo tenuto ad agire necessariamente per l’intero del proprio credito.
Con una recente sentenza dello scorso 17 aprile 2013, il Tribunale di Taranto ha affermato che l’esistenza del vincolo dell’obbligazione solidale non obbliga il legale ad agire per l’intero dell’importo. Al contrario, egli può limitarsi a chiedere la quota spettante a ciascuno dei singoli condebitori solidali [1].
È vero che la Cassazione [2] ha ritenuto che l’inutile moltiplicazione delle azioni di recupero del credito costituisce un abuso processuale, ma il caso si riferiva all’ipotesi in cui, nell’ambito di uno stesso rapporto, il legale fraziona il credito unico con la proposizione di tanti decreti ingiuntivi, al di là di quanto consentito dalla legge in tema di adempimento parziale [3].
La vicenda finita in tribunale aveva ad oggetto la causa tra un libero professionista e una società a responsabilità limitata in merito a compensi professionali non percepiti per un ricorso, unico, benché proposto “unitamente a 18 strutture associative”, avverso la Regione Calabria e l’Ausl Cosenza 4. In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, la difesa aveva sostenuto che l’avvocato aveva moltiplicato ingiustificatamente le azioni, proponendo per ciascuna quota di debito un ricorso per decreto ingiuntivo, per un totale di 13 ricorsi.
note
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Articolo di Adelaide Caravaglis, Italia Oggi del 17.06.13, pag. V.
[1] Tanto ai sensi dell’art. 1311 cod. civ. per il quale la sentenza di condanna all’adempimento del debito pro quota, contro uno solo dei condebitori solidali, integra una rinuncia tipizzata alla solidarietà a favore del solo beneficiario della rinuncia.
[2] Cass. sent. n. 23726/2007.
[3] Art. 1181 cod. civ.