Questo sito contribuisce alla audience di
Business | Articoli

Inquilino rumoroso: ne risponde il proprietario?

26 Giugno 2018
Inquilino rumoroso: ne risponde il proprietario?

Affitto: chi risarcisce i danni se gli inquilini disturbano i vicini? Ci si può rivolgere a chi ha concesso l’appartamento o il locale in affitto? Scopriamolo insieme

Avere un inquilino rumoroso non è mai una cosa piacevole. In questi casi le soluzioni amichevoli ed improntate al “dialogo” sono sempre quelle che pagano di più, visti anche i tempi ed i costi della giustizia. Spesso però la situazione diventa davvero intollerabile. Ciò capita soprattutto quando i rumori e gli schiamazzi avvengono in orari che dovrebbero essere invece notoriamente destinati al riposo delle persone. Le cose, poi, si complicano ulteriormente per gli stabili condominiali caratterizzati da locali a piano terra adibiti a uso commerciale. Esempio classico è quello dell’apertura di un bar, che con la sua attività potrebbe disturbare la quiete dei condomini (sul punto leggi anche: Si può aprire un bar in un condominio?). Un altro caso tipico è quello degli stabili caratterizzati dalla presenza di appartamenti concessi in locazione. Ebbene, in tali ipotesi, l’incubo di tutti gli abitanti di un condominio è rappresentato dall’arrivo di inquilini particolarmente rumorosi tali da minare la propria tranquillità (si pensi agli appartamenti concessi in affitto agli studenti universitari).

A questo punto, potrebbe tornare utile sapere con chi prendersela. La domanda, dunque è la seguente: chi risarcisce i danni se gli inquilini disturbano i vicini? In particolare: ci si può rivolgere a chi ha concesso l’appartamento o il locale in affitto? Se l’affittuario è rumoroso, ne risponde il proprietario? Scopriamolo insieme.

Il proprietario dell’appartamento è responsabile dei rumori dell’inquilino?

Ebbene, sul punto è importante sapere che se gli inquilini disturbano i vicini, il locatore (vale a dire il proprietario dell’appartamento o del locale) sarà chiamato a risponderne solo se si prova che potesse prevedere che l’inquilino avrebbe dato fastidio ai condomini con rumori molesti. Dunque, in caso di rumori molesti da parte degli inquilini, bisognerà rivolgere le proprie lamentele agli inquilini stessi e non, invece, al proprietario dell’appartamento o del locale concesso in locazione. Ciò è quanto ha da ultimo chiarito la Corte di Cassazione, che con una recentissima pronuncia [1] ha avuto modo di affermare il seguente principio.

Il proprietario di un immobile concesso in locazione non risponde dei danni provocati dal conduttore (ossia dall’inquilino) in conseguenza di immissioni rumorose intollerabili a meno che non si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la normale diligenza, che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi.

In altri termini: se gli inquilini disturbano i vicini, il proprietario delle unità immobiliari da cui provengono i rumori molesti non potrà essere chiamato a risarcirli, a meno che non si dimostri che è stato poco diligente nel momento in cui ha stipulato il contratto di affitto, potendo di fatto prevedere che gli inquilini avrebbero potuto dar fastidio con rumori molesti o attività rumorose. Quindi, chi concede in affitto un immobile non è affatto tenuto a garantire che gli inquilini non arrechino disturbo o danni a terzi, né può essere chiamato a risponderne, poiché non ha l’obbligo di prevenirli. 


note

[1] Cass, ord. 4908 del 01.03.2018.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube