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Visite fiscali dipendenti pubblici e privati: cosa sapere?

29 Giugno 2018 | Autore:
Visite fiscali dipendenti pubblici e privati: cosa sapere?

Quali sono le novità in punto di fasce orarie di reperibilità dei lavoratori, pubblici e privati, che si assentano dal lavoro per malattia? Quando è possibile procedere con le visite fiscali da parte dell’Inps? A questo e ad altro risponderemo nel seguente articolo

Come noto, è pacifico che il lavoratore ha sicuramente il diritto, in caso di malattia, di assentarsi dal lavoro per tutto il tempo necessario per le cure ma, al contempo, ha l’obbligo di rendersi reperibile, in determinate fasce orarie, al fine di consentire l’espletamento delle visite mediche fiscali.

Le visite fiscali nascono al fine di accertare l’effettivo stato di malattia in cui versa il dipendente, da lui stesso dichiarato a giustificazione della sua assenza dal lavoro. Attualmente è compito dell’Inps gestire i controlli delle malattie dei dipendenti sia privati che pubblici, il quale ha visto dunque un ampliamento delle sue competenze in merito.

Le novità apportate, su tale fronte nel 2018, sono però molteplici e vanno dall’istituzione di un Polo Unico dell’Inps al mutamento delle fasce orarie di reperibilità.

Merita, pertanto, molta attenzione questo articolo, in quanto, come qui di seguito si avrà modo di apprendere, i lavoratori pubblici e privati hanno da fare i conti con nuova normativa in tema di visite fiscali. Scopriamo, dunque, come cambiano le fasce orarie, cos’è il Polo Unico e che funzioni ha, le sanzioni che possono essere irrogate al lavoratore in caso di assenza durante la reperibilità e chi invece è esentato da quest’obbligo.

Visite fiscali: cosa sono?

Per visita fiscale deve intendersi l’accertamento medico, che trova disciplina nello Statuto dei Lavoratori [1], disposto dal datore di lavoro o dall’Inps, al fine di verificare l’effettivo stato di malattia, dichiarato dal lavoratore, per motivare l’assenza sul posto di lavoro.

Ciò in quanto, se è vero che il lavoratore ha il diritto di potersi assentare dal lavoro in caso di malattia e di avere a disposizione il tempo necessario per le cure, è altrettanto vero che ha l’obbligo di essere reperibile per le visite fiscali.

Coloro che possono essere sottoposti a tale tipo di accertamento sono:

  • i dipendenti pubblici;
  • i dipendenti privati.

Nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore, durante la fascia di reperibilità prescritta, o nell’indirizzo indicato nel certificato, lo stesso potrà vedersi irrogare pesanti sanzioni e potrebbe persino perdere, nelle peggiori delle ipotesi, anche parte del proprio salario.

Visite fiscali: orari e fasce di reperibilità

La reperibilità per i dipendenti pubblici e privati è attiva 7 giorni su 7, comprese le giornate non lavorative, di festa, prefestive ed i weekend. Di talchè, sono tenuti a rimanere presso il proprio domicilio, pena l’applicazione di sanzioni.

Per quanto concerne le fasce orarie, per i dipendenti pubblici sono le seguenti:

  • dalle 9:00 alle 13:00;
  • dalle 15:00 alle 18:00.

Negli orari summenzionati, i dipendenti pubblici non possono allontanarsi dalla propria abitazione, ovvero dall’indirizzo di residenza, così come indicato nella documentazione medica di malattia.

In merito, è bene rilevare che per alcune specifiche categorie, quali insegnanti e forze armate, le visite mediche fiscali soggiacciono a delle differenziazioni [2], rispetto a quelle che precedono.

I dipendenti privati, invece, hanno l’obbligo di essere reperibili:

  • dalle 10:00 alle 12:00;
  • dalle 17:00 alle 19:00.

Visite fiscali: esenzioni

L’obbligatorietà delle visite fiscali di controllo non deve essere di certo generalizzata, in quanto la legge prevede malattie per le quali la stessa non è prevista.

Invero, non sono rese oggetto di accertamento da visite fiscali le seguenti malattie:

  • infortuni sul lavoro;
  • patologie documentate ed identificate le cause di servizio;
  • quadri morbosi relativi alla circostanza di menomazione attestata;
  • gestazioni a rischio;
  • patologie gravi che implicano terapie salvavita;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Giova precisare che le patologie predette, ovvero esenti da controllo di visita fiscale, debbono essere comprovate da idonea documentazione, rilasciata dalle Strutture Sanitarie competenti (Asl).

Visite fiscali: cos’è cambiato nel 2018

Importanti sono le novità apportate alla normativa che disciplina le visite mediche fiscali nell’anno corrente 2018, in particolar modo rappresentate dall’istituzione del Polo Unico dell’Inps.

Più nello specifico, la riforma [3] ha visto il venir meno del vincolo dell’unica visita fiscale, per ogni assenza, per malattia. Da ciò ne consegue che l’Inps, qualora lo ritenga necessario, può ripetere la visita fiscale tante volte, anche nello stesso giorno, che ritiene utile per accertare la malattia del dipendente.

Resta immutato, invece, l’obbligo di visita fiscale allorquando l’assenza sia immediatamente successiva o precedente al weekend, alle ferie o ad un giorno di riposo.

Visite fiscali: cos’è il Polo Unico Inps?

Una delle novità, come poc’anzi detto, della riforma delle visite fiscali è proprio la nascita del Polo Unico Inps, il quale ha il compito di gestire, monitorare ed accertare la malattia e la reperibilità durante le fasce orarie, sia dei dipendenti pubblici che privati [4].

Precedentemente alla sua istituzione, il controllo della reperibilità per i dipendenti del pubblico impiego e la verifica dello stato di salute, rispetto a quanto dichiarato, spettava alle ASL che, su richiesta della dell’Amministrazione Pubblica, provvedeva ad inviare a casa del lavoratore il medico, per l’espletazione della visita accertativa. A dispetto di quanto avveniva in passato, oggi vi è il nuovo Polo che si occuperà di tutto ciò che concerne le visite fiscali, sia per i dipendenti pubblici che privati.

Altra novità della riforma è l’istituzione di premi ed incentivi per i medici fiscali che aumentano il numero delle visite, mediante il Polo.

Visite fiscali: chi soggiace alla normativa riformata

L’Istituto nazionale di Previdenza sociale ha affermato [5] che la disciplina, così come riformata, si applica a tutte le Amministrazioni dello Stato, quali ad esempio le scuole, gli enti locali, le istituzioni universitarie e così via. Inoltre, vede come destinatari anche i dipendenti delle Autorità indipendenti (esempio la Consob e Banca d’Italia) e del personale delle Università private riconosciute.

Per la sola certificazione telematica della malattia, vi soggiacciono anche i seguenti soggetti:

  • magistrati, avvocati e procuratori dello Stato;
  • docenti e ricercatori universitari;
  • personale dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato;
  • personale della carriera prefettizia e diplomatica.

Visite fiscali: a chi non si applica la normativa

Debbono, invece, essere considerati non soggetti alla normativa sulle visite mediche fiscali gli:

  • organi costituzionali;
  • enti pubblici economici;
  • enti morali e le aziende speciali;
  • la provincia autonoma di Trento.

Visite fiscali: sanzioni in caso di assenza

Nei casi in cui il lavoratore dovesse essere assente nelle fasce di reperibilità, nonché privo di un’idonea motivazione a giustificarla, perde:

  • il diritto al 100% della retribuzione, per i primi 10 giorni di malattia;
  • al 50% per i giorni a seguire .

Visite fiscali: definizione di assenza ingiustificata

Per assenza alla visita fiscale deve intendersi:

  • l’assenza ingiustificata dal domicilio, così come indicato;
  • l’impossibilità dell’espletamento della visita per incuria, negligenza o altro motivo addebitabile al lavoratore;
  • la mancata comparizione del lavoratore alla visita di controllo ambulatoriale.

Nel dettaglio, secondo la giurisprudenza sono tipici casi di assenza ingiustificata alla visita di controllo:

  • espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi;
  • mancata o incompleta comunicazione della variazione del domicilio o del luogo di reperibilità;
  •  non funzionamento del citofono;
  • assenza del nominativo sul citofono;
  • non aver udito il campanello durante il riposo o altri motivi.

Il lavoratore ha la possibilità di comprovare la sua assenza, e dunque di evitare le sanzioni predette, entro 15 giorni.


note

[1] Art. 5 Statuto del Lavoratore.

[2] D.L. n. 98/2011.

[3] Decreto 206/2017 “Decreto Madia”.

[4] Messaggio Inps n. 3265 del 09.08.2017.

[5] Messaggio Inps n. 1399 del 20 marzo 2018.

Autore immagine:Pixabay.com


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1 Commento

  1. È soggetto alla visita fiscale un ex appartenente alle forze dell’ordine riformato dalla Commissione Medica Ospedaliera con una quarta categoria, oggi in servizio in altri ruoli dell’Amministrazione Penitenziaria? Grazie.

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