Mancato pagamento delle retribuzioni a causa delle difficoltà economiche del datore di lavoro e giusta causa di dimissioni.
Indice
- 1 Mancato pagamento delle quote di retribuzione: conseguenze
- 2 Reiterato mancato pagamento di voci retributive
- 3 Appalti pubblici: mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori
- 4 Finanziamenti plurimi e mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti
- 5 Mancato pagamento delle retribuzioni e adempimento alla società appaltante
- 6 Mancato pagamento dell’intero stipendio
- 7 Rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione
- 8 Revoca del licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno
- 9 Produzione delle regolamentari buste-paga
- 10 Diritto alle mensilità maturate nelle more
- 11 Accertamento del mancato pagamento delle retribuzioni
Mancato pagamento delle quote di retribuzione: conseguenze
In tema di insolvenza del datore di lavoro, per i lavoratori che, per effetto della continuazione dell’attività d’impresa, abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l’ammissione ad una procedura concorsuale, l’obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS di cui alla l. n. 297 del 1982, sussiste purché le retribuzioni rientrino nei dodici mesi che precedono non già la data di apertura della procedura, bensì, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c, del d.lgs. n. 80 del 1992, quella del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore.
Corte appello Catanzaro sez. lav., 09/06/2020, n.505
Reiterato mancato pagamento di voci retributive
Il lavoratore può rassegnare le dimissioni in tronco – e dunque senza preavviso – quando si sia verificata una causa che non consenta la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Nel caso in cui il recesso sia stato determinato da un fatto colpevole del datore di lavoro (come il mancato pagamento delle retribuzioni), il lavoratore che receda per giusta causa conserva comunque il diritto a percepire l’indennità sostitutiva del mancato preavviso. Tale indennità spetta al lavoratore a titolo di indennizzo per la mancata percezione delle retribuzioni per il periodo necessario al reperimento di una nuova occupazione, tenuto conto che l’interruzione immediata del rapporto è, in realtà, imputabile al datore di lavoro.
Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall’obbligo di preavviso e la configurabilità delle dimissioni per giusta causa può sussistere anche quando il recesso non segua immediatamente i fatti che lo giustificano.
Corte appello Milano sez. lav., 18/01/2019, n.1788
Appalti pubblici: mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori
In relazione ad appalti pubblici, il Comune non è responsabile in solido con l’appaltatore per il mancato pagamento delle retribuzioni dei lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’opera pubblica. La diversità di disciplina rispetto al settore privato si spiega nell’esistenza di una serie di controlli previsti in caso di appalto pubblico, assenti invece negli appalti privati, nonché nella necessità di preservare i conti dello Stato e non esporre le amministrazioni ad una alea contabile.
Ad affermare la mancata previsione, nel settore pubblico, della “solidarietà” è la Cassazione che, cassando la decisione di merito, chiarisce che non sussiste disparità di trattamento del lavoratore negli appalti pubblici rispetto a quelli privati perché si tratta di due situazioni differenti.
Cassazione civile sez. lav., 10/10/2016, n.20327
Finanziamenti plurimi e mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti
In tema di finanziamenti plurimi garantiti da pegno e quindi di revocatoria ordinaria, non è richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore bensì soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito: così, grava sul medesimo (convenuto) l’onere di provare l’insussistenza del rischio ad hoc in ragione di ampie residualità patrimoniali.
E’, quindi, legittima, e va pertanto confermata, la sentenza di merito con cui, accertati l’erogazione di un finanziamento da parte di più banche con costituzione di pegno ed il protesto di cambiali avvenuto pochi giorni dopo, il mancato pagamento delle retribuzioni dei dipendenti, la deliberazione di messa di liquidazione nonché l’istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, venga dichiarato inefficace il pegno, in accoglimento dell’istanza di revocatoria.
Cassazione civile sez. III, 27/10/2015, n.21807
Mancato pagamento delle retribuzioni e adempimento alla società appaltante
In caso di mancato pagamento delle retribuzioni i lavoratori della società appaltatrice possono chiedere l’adempimento alla società appaltante, la quale è obbligata non in virtù del rapporto di lavoro ma perché responsabile solidale ex art. 29, co 2 d.lvo 276/2003. Con il pagamento il committente acquisisce il diritto di agire in regresso verso il datore di lavoro debitore principale.
Tribunale Pisa sez. lav., 25/11/2014
Mancato pagamento dell’intero stipendio
Il mancato pagamento ai dipendenti dell’intero stipendio (anche in nero), non può essere causa di assoluzione dal reato previsto dall’art. 2 comma 1 bis d.l. 12 settembre 1983 n. 463 con la formula “perché il fatto non sussiste”, dal momento che questa circostanza, mostrando l’insussistenza del dolo come impossibilità di adempiere dell’imputato, dovrà comportare l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.
Tribunale Monza, 04/01/2014, n.3450
Rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione
Non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione quando esso sia motivato dall’inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede, con la conseguenza che non può considerarsi ingiustificato o contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa delle difficoltà economiche nelle quali versa il datore di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 05/09/2012, n.14905
Revoca del licenziamento, reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno
Per configurare la revoca del licenziamento non è sufficiente il mero invito del datore di lavoro al lavoratore a riprendere servizio, ma occorre che il medesimo dichiari di considerare il rapporto mai risolto “de iure”, con il conseguente diritto del dipendente licenziato a percepire le retribuzioni maturate nelle more, sì da eliminare tutti gli effetti pregiudizievoli derivanti dal recesso.
Ne deriva che, in presenza di un’offerta che integri una vera e propria revoca, il rifiuto del lavoratore sarebbe da considerare contrario agli obblighi nascenti per il lavoratore dal comma 2 dell’art. 1227 c.c., in quanto, in tal caso, il danno costituito dal mancato pagamento delle retribuzioni maturate dopo l’offerta di reintegrazione formulata dal datore avrebbe potuto essere evitato, usando l’ordinaria diligenza, attraverso l’accettazione della proposta, sempre che l’osservanza del suddetto obbligo non risulti troppo onerosa per il lavoratore e non incida in misura apprezzabile sulla propria libertà di azione.
Cassazione civile sez. lav., 25/02/2008, n.4769
Produzione delle regolamentari buste-paga
La normale documentazione liberatoria con la quale il datore di lavoro prova l’avvenuta corresponsione della retribuzione, è integrata dalla produzione delle regolamentari buste-paga recanti la firma dell’accipiente. La giusta causa di dimissioni si deve concretamente manifestare in circostanze che si presentino con caratteristiche di obiettiva gravità, da valutarsi secondo le norme generali del risarcimento del danno da inadempimento contrattuale.
In particolare, con riferimento al mancato pagamento delle retribuzioni, la giusta causa sussiste in caso di reiterato mancato pagamento, non già nel caso di inadempimento accidentale e di breve durata.
Tribunale Ivrea, 04/12/2007, n.150
Diritto alle mensilità maturate nelle more
Perché un licenziamento possa intendersi revocato non è sufficiente il mero invito del datore di lavoro al lavoratore a riprendere servizio, senza la dichiarazione da parte del medesimo datore di lavoro di considerare il rapporto come mai risolto, con il conseguente diritto alle mensilità maturate nelle more, restando così eliminate tutte le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal recesso.
(Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione del giudice di seconde cure che aveva interpretato come revoca del licenziamento quella che dal tenore letterale – che faceva riferimento non già alla reintegrazione ma alla riassunzione, e quindi alla ricostituzione del rapporto di lavoro “ex nunc” e non “ex tunc”, con alla conseguenza del mancato pagamento delle retribuzioni maturate – risultava essere una mera proposta di revoca).
Cassazione civile sez. lav., 12/07/2004, n.12867
Accertamento del mancato pagamento delle retribuzioni
L’avvenuta emissione di assegno in pagamento delle spettanze lavorative non determina ex art. 58 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 l’inammissibilità-improcedibilità della domanda presentata dal lavoratore, diretta all’accertamento del mancato pagamento delle retribuzioni qualora il titolo di credito non vada a buon fine per mancanza di provvista sul conto dell’emittente – datore di lavoro.
Tribunale Bolzano sez. lav., 18/09/2003