Requisito di idoneità professionale; procedura di gara per l’affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti; irregolare espletamento del servizio.
Indice
- 1 Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani: è assoggettabile ad Iva?
- 2 Servizio di raccolta di rifiuti: quando spetta la riduzione tecnica tariffaria?
- 3 La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- 4 Gestione del ciclo dei rifiuti: controversie
- 5 Omesso svolgimento del servizio di raccolta rifiuti
- 6 Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani
- 7 Servizio di gestione rifiuti su aree autostradali
- 8 Se il contribuente dimostra il disservizio, la tassa va ridotta?
- 9 Concessione e appalto: differenza
- 10 Attività di smaltimento dei rifiuti: è riconducibile all’attività di appalto?
- 11 Diritto alla riduzione della Tarsu: cosa presuppone?
- 12 Modalità di smaltimento condominiale dei rifiuti
- 13 Controversie in tema di gestione di rifiuti
- 14 Gara per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati
- 15 Qual è il requisito per partecipare alle gare per lo svolgimento del servizio di igiene urbana?
Tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani: è assoggettabile ad Iva?
Poiché gli importi pretesi a titolo di tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani rappresentano il corrispettivo del servizio di raccolta, recupero e smaltimento di tali rifiuti nel contesto di un rapporto sinallagmatico, essi sono assoggettabili ad Iva.
Tribunale Venezia sez. I, 03/05/2021, n.800
Servizio di raccolta di rifiuti: quando spetta la riduzione tecnica tariffaria?
In tema di T.A.R.I., la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dall’art.1, comma 657, L. n.147 del 2013, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona -indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata (nella specie, area privata con libero accesso), che di regola non rileva a fini impositivi – non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto dì raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all’Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, né quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l’imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio.
Comm. trib. prov.le Napoli sez. IX, 04/02/2021, n.1171
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta – sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto ma in misura ridotta.
Comm. trib. reg. Sassari, (Sardegna) sez. VIII, 20/01/2021, n.9
Gestione del ciclo dei rifiuti: controversie
L’espressione « azione di gestione del ciclo dei rifiuti » contenuta nell’art. 133, lett. p), c.p.a. va intesa nel senso che l’attività della p.a. deve essere preordinata all’organizzazione e all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti e, per incardinare la giurisdizione del Tar, è necessario che l’ente agisca, in tali ambiti predefiniti, come Autorità e cioè attraverso la spendita di poteri amministrativi che possono essere esercitati sia mediante atti unilaterali e autoritativi, sia mediante moduli consensuali ai sensi dell’art. 11, l. n. 241/1990, sia infine mediante comportamenti, purché questi ultimi siano posti in essere nell’esercizio di un potere pubblico (tali condizioni sono state ravvisate nella fattispecie, poiché il recupero degli oneri di smaltimento rappresenta un’attività necessaria per l’espletamento della complessiva azione di gestione del ciclo di rifiuti siccome preordinata a creare la provvista per l’erogazione del servizio pubblico).
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 06/11/2020, n.5040
Omesso svolgimento del servizio di raccolta rifiuti
La t.a.r.i. è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le Amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta — sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente — comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto, ma in misura ridotta.
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, n.19767
Servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani
L’affidamento in via provvisoria del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, prima che sia portata a termine la gara, non esclude la qualificazione giuridica della fattispecie in termini di appalto di pubblico servizio, anche se il momento genetico del rapporto è determinato, non dalla stipula di un contratto, ma dalla delibera della giunta municipale di affidamento del servizio (prorogato con ordinanze contingibili e urgenti), in quanto, dopo l’affidamento, la natura del rapporto è comunque paritetica e l’esecuzione del menzionato servizio è disciplinata dalle regole contrattuali contenute nel capitolato speciale di appalto, accettate dall’impresa anche senza la formale conclusione del contratto; ne consegue l’attribuzione al giudice ordinario, in base alle ordinarie regole di riparto, della controversia relativa alla corretta applicazione delle penali, previste dal capitolato speciale per il caso di irregolare espletamento del servizio, posto che la giurisdizione esclusiva, stabilita prima dall’art. 33, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 80 del 1998 (come modificato dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000) e poi dall’art. 133, comma 1, lett. p), dell’allegato 1 al d.lgs. n. 104 del 2010, attiene soltanto alla precedente fase di scelta del contraente.
Cassazione civile sez. un., 21/05/2019, n.13660
Servizio di gestione rifiuti su aree autostradali
Il servizio di gestione dei rifiuti sulle aree autostradali e relative pertinenze, dalla raccolta allo smaltimento in discarica, compete al concessionario della rete viaria a norma dall’art. 14 del d.lgs. n. 285 del 1992: ne consegue che, in relazione a detta attività, alcun potere impositivo, ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, può essere riconosciuto in capo ai comuni, quali enti proprietari che in tale ambito operano in regime di privativa, non essendo detto potere configurabile in favore di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio.
Cassazione civile sez. trib., 18/01/2019, n.1341
Se il contribuente dimostra il disservizio, la tassa va ridotta?
In virtù dell’art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993 se il servizio di raccolta rifiuti, sebbene istituito e attivato, non si sia svolto nella zona di residenza o di dimora del contribuente o sia stato effettuato in grave violazione delle prescrizioni normative, quanto a distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta non superiore al 40% della tariffa.
Cassazione civile sez. trib., 12/09/2019, n.22676
Concessione e appalto: differenza
La differenza tra concessione e appalto di servizi riposa nelle modalità della remunerazione e nel fenomeno di traslazione dell’alea inerente una certa attività in capo al privato, sicché si avrà concessione quando l’operatore si assume in concreto i rischi economici della gestione del servizio, rifacendosi essenzialmente sull’utenza mentre si avrà appalto quando l’onere del servizio stesso venga a gravare sostanzialmente sull’amministrazione. (Nella specie, il giudice qualificava il servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti in termini di appalto di servizi, e non come concessione come richiesto dall’A.E., con conseguente deduzione I.R.A.P., sulla base di una serie di elementi quali il nomen iuris utilizzato, gli affidamenti in questione erano stati aggiudicati all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, rapporto bilaterale nonché il rischio in capo all’Amministrazione conferente).
Comm. trib. prov.le Lecce sez. IV, 02/04/2019, n.531
Attività di smaltimento dei rifiuti: è riconducibile all’attività di appalto?
L’art. 11, comma 1, n. 2 del D. Lgs. n.446 del 1997 esclude dall’agevolazione del cuneo fiscale le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori di raccolta e smaltimento rifiuti, ciò non può indurre a ritenere che le uniche forme di gestione di un servizio pubblico da parte di un Ente Locale siano o la gestione diretta ovvero la concessione atteso che nel nostro ordinamento è prevista anche la forma dell’appalto di servizi che può essere liberamente scelta, operando in tal caso la deducibilità del costo del lavoro dipendente dalla base imponibile I.R.A.P..
Comm. trib. reg. Torino, (Piemonte) sez. V, 25/02/2019, n.271
Diritto alla riduzione della Tarsu: cosa presuppone?
Il diritto alla riduzione della ta.r.s.u. presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della ta.r.s.u., ai sensi del d.lg. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4, provando il fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato, non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente, ma sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, impedendo all’utente di usufruire agevolmente del servizio stesso. A nulla rileva infatti la notorietà della problematica inerente i rifiuti della città di Napoli
Cassazione civile sez. trib., 05/02/2019, n.3265
Modalità di smaltimento condominiale dei rifiuti
In materia condominiale, nel caso in cui il servizio di raccolta dei rifiuti viene modificato per adeguarlo alle nuove prescrizioni igieniche comunali, è di esclusiva competenza dell’assemblea condominiale individuare le nuove modalità di espletamento del servizio comune.
Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, n.30455
Controversie in tema di gestione di rifiuti
L’espressione “l’azione di gestione dei rifiuti” di cui all’art. 4,1 comma, del d.l. n. 90 del 2008, conv. in l. n. 123 del 2008 (recante la devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) va logicamente intesa nel senso che l’attività della P.A. deve essere preordinata all’organizzazione o all’erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, con esclusione delle controversie in cui vengano in rilievo questioni meramente patrimoniali nascenti da un rapporto obbligatorio di natura negoziale – come nel caso di specie – che rientrano dunque nella giurisdizione dell’A.G.O. Di talchè la giurisdizione del G.A. va esclusa ogniqualvolta la controversia esuli dall’esercizio di un potere autoritativo e afferisca, come nel caso di specie, all’ an e al quantum della pretesa patrimoniale.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 24/10/2018, n.6161
Gara per il servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali assimilati
L’impegno posto a carico dell’appaltatore, nel capitolato, di indicare l’impianto di smaltimento/rivalorizzazione degli oli e la lista di quelli per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi risponde evidentemente all’esigenza della stazione appaltante di accertarsi che lo smaltimento avvenga nel rispetto della normativa che regola il ciclo dei rifiuti e a consentire, in sede d’esecuzione dell’appalto, i controlli sull’effettivo conferimento dei medesimi; non vale invece ad attrarre detta ulteriore fase della gestione dei rifiuti nell’oggetto dell’appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti.
È di conseguenza improprio ogni riferimento a una supposta lesione della disciplina del subappalto con riguardo alla fase di smaltimento dei rifiuti in questione, dovendosi più propriamente ritenere, nella specie, che si richieda la semplice stipula tra appaltatore e azienda terza di un (sub)contratto finalizzato all’esecuzione dell’appalto, con l’insorgere a carico del primo degli obblighi di comunicazione alla stazione appaltante ai sensi della lex specialis, prima dell’inizio della prestazione o durante l’esecuzione della stessa, in caso di variazione
T.A.R. Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 11/10/2018, n.292
Qual è il requisito per partecipare alle gare per lo svolgimento del servizio di igiene urbana?
Nelle gare pubbliche aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di igiene urbana e lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, l’iscrizione all’ANGA ( Albo Nazionale Gestori Ambientali) è requisito di partecipazione e non di esecuzione del contratto.
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. I, 07/08/2018, n.5223