Leggi le ultime sentenze su: reato di istigazione e di aiuto al suicidio; violenza morale contro la persona; condotta direttamente e strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio; fase ideativa o organizzativa del suicidio; intenzione di autosopprimersi autonomamente e liberamente presa dalla vittima.
Per il reato di istigazione al suicidio, la richiesta di archiviazione va notificata alla persona offesa? Integra istigazione o aiuto al suicidio l’accompagnamento in auto verso struttura estera per il suicidio assistito? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.
Indice
- 1 Reato di istigazione al suicidio: la richiesta di archiviazione
- 2 Le condotte di istigazione e aiuto al suicidio
- 3 Blue whale challenge e tentativo di istigazione a suicidio
- 4 Suicidio assistito presso una clinica in Svizzera
- 5 Eutanasia cosciente e agevolazione del suicidio
- 6 Giudizio incidentale sulle leggi
- 7 Suicidio di un detenuto nella cella
- 8 Contributo morale al suicidio
- 9 Omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio: differenza
- 10 Agevolazione alla realizzazione del suicidio
- 11 Accompagnare in auto l’aspirante suicida presso una struttura per il suicidio assistito
Reato di istigazione al suicidio: la richiesta di archiviazione
L’istigazione al suicidio costituisce reato commesso con, giacché l’istigazione rappresenta una forma subdola di coartazione della volontà, idonea a sopraffare – o comunque a condizionare – l’istinto di conservazione della persona.
(In applicazione del principio la Corte ha ritenuto che, in caso di reato di istigazione al suicidio, la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero deve essere notificata alla persona offesa, e la decisione del giudice non può intervenire prima della scadenza del termine entro cui la persona offesa può proporre impugnazione).
Cassazione penale sez. V, 17/09/2018, n.48360
Le condotte di istigazione e aiuto al suicidio
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 580 c.p.: – nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, comma 1 e 117 Cost. in relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; – nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, comma 2 e 27, comma 3 Cost.
Corte assise Milano sez. I, 14/02/2018, n.1
Blue whale challenge e tentativo di istigazione a suicidio
Non è configurabile il tentativo con riguardo al reato di cui all’art. 580 cod. pen., nell’ipotesi in cui all’istigazione non segua un suicidio consumato o tentato con lesioni gravi o gravissime. (Nella fattispecie la Corte ha escluso la configurabilità del tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi telefonici ad un minore nell’ambito del gioco noto come “Blue Whale Challenge“, pur se contenenti l’invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli).
Cassazione penale sez. V, 23/11/2017, n.57503
Suicidio assistito presso una clinica in Svizzera
La differenza tra l’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.) e l’istigazione o l’aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) è che l’atto omicidario sia compiuto nella prima fattispecie esclusivamente dal terzo, mentre nella seconda trattandosi di un concorso, materiale o morale, è compiuto anche dal terzo.
(Nel caso di specie, si trattava di un soggetto che aveva accompagnato in Svizzera un invalido che aveva espresso la volontà di morire e che, giunto in una clinica in Svizzera, mordeva un dispositivo mediante il quale veniva iniettata una sostanza letale).
Ufficio Indagini preliminari Milano, 10/07/2017
Eutanasia cosciente e agevolazione del suicidio
In ipotesi di persona affetta da una patologia irreversibile e fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale ma resti capace di prendere decisioni libere e consapevoli, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2,13 e 32, comma 2, Cost., imponendogli un’unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive.
Corte Costituzionale, 16/11/2018, n.207
Giudizio incidentale sulle leggi
Nel giudizio incidentale sulle leggi la partecipazione al giudizio costituzionale è consentita solamente alle parti del giudizio a quo ed al presidente del consiglio dei ministri o della giunta regionale ed è ammessa una deroga solamente a favore di soggetti terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma o dalle norme oggetto di censura (nella specie, sono stati dichiarati inammissibili, nel giudizio di costituzionalità avente ad oggetto la disciplina sanzionatoria dell’aiuto al suicidio, gli interventi di soggetti non parti del giudizio a quo e portatori di interessi generali).
Corte Costituzionale, 23/10/2018, n.s.n.
Suicidio di un detenuto nella cella
Qualora, a seguito del suicidio di un detenuto nella cella da lui occupata, si instauri procedimento penale a carico di ignoti per l’ipotizzato delitto di cui all’art. 580 c.p. (istigazione o aiuto al suicidio), non può ritenersi legittimo il sequestro preventivo di detta cella che sia stato disposto sulla base del prospettato pericolo del ripetersi di fatti analoghi a cagione del sovraffollamento della popolazione carceraria, dell’insufficienza numerica del personale di custodia e dell’inadeguatezza strutturale della cella in questione, per la presenza, in essa, della zona cieca destinata a servizi igienici, nella quale il suicidio era stata posto in atto.
Cassazione penale sez. V, 19/09/2011, n.35394
Contributo morale al suicidio
Nell’ipotesi di contributo morale al suicidio – tanto nella forma della istigazione quanto in quella del rafforzamento del proposito – è sempre necessario cogliere fattualmente il comportamento o l’atteggiamento del soggetto agente, propedeutico alla fase esecutiva e rilevante nella fase ideativa o organizzativa del suicidio.
Ufficio Indagini preliminari Catanzaro, 14/02/2001
Omicidio del consenziente e istigazione o aiuto al suicidio: differenza
Il discrimine tra il reato di omicidio del consenziente e quello di istigazione o aiuto al suicidio va individuato nel modo in cui viene ad atteggiarsi la condotta e la volontà della vittima in rapporto alla condotta dell’agente: si avrà omicidio del consenziente nel caso in cui chi provoca la morte si sostituisca in pratica all’aspirante suicida, pur se con il consenso di questi, assumendone in proprio l’iniziativa, oltre che sul piano della causazione materiale, anche su quello della generica determinazione volitiva; mentre si avrà istigazione o agevolazione al suicidio tutte le volte in cui la vittima abbia conservato il dominio della propria azione, nonostante la presenza di una condotta estranea di determinazione o di aiuto alla realizzazione del suo proposito, e lo abbia realizzato, anche materialmente, di mano propria.
Cassazione penale sez. I, 06/02/1998, n.3147
Agevolazione alla realizzazione del suicidio
L’ipotesi della agevolazione al suicidio di cui all’art. 580 c.p. prescinde totalmente dall’esistenza di qualsiasi intenzione, manifesta o latente, di suscitare o rafforzare il proposito suicida altrui, presupponendo anzi che l’intenzione di autosopprimersi sia stata autonomamente e liberamente presa dalla vittima.
Pertanto, perché si realizzi la suddetta ipotesi criminosa, è sufficiente che l’agente abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, un qualsiasi comportamento che abbia reso più agevole la realizzazione del suicidio, (Fattispecie relativa ad un doppio suicidio con sopravvivenza di uno dei soggetti).
Cassazione penale sez. I, 06/02/1998, n.3147
Accompagnare in auto l’aspirante suicida presso una struttura per il suicidio assistito
In tema di istigazione o aiuto al suicidio (art. 580 c.p.), integra una agevolazione penalmente rilevante la sola condotta che sia direttamente e strumentalmente connessa all’attuazione materiale del suicidio e che si ponga essenzialmente come condizione di facilitazione del momento esecutivo del suicidio stesso (ad esempio fornire i mezzi per il suidicio, offrire le istruzioni sull’uso degli stessi, ecc.).
Ne consegue che non integra il delitto di cui all’art. 580 c.p. la condotta di chi, senza influire sull’altrui proposito suicida, determinandolo o rafforzandolo, si limiti ad accompagnare in auto l’aspirante suicida dalla propria abitazione in Italia fino ad una struttura per il suicidio assistito situata in Svizzera.
Tribunale Vicenza, 02/03/2016