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Richiamo dalle ferie del lavoratore

7 Luglio 2018 | Autore:
Richiamo dalle ferie del lavoratore

In quali casi è possibile chiedere al lavoratore dipendente di rientrare anticipatamente dalle ferie, quali sono i termini di preavviso, quali rimborsi spettano.

Gli imprevisti, in azienda o in studio, sono all’ordine del giorno, e non è semplice organizzarsi per le ferie, soprattutto quando i dipendenti ed i collaboratori sono pochi. I lavoratori subordinati, comunque, hanno diritto a 4 settimane di ferie l’anno, delle quali, secondo i contratti collettivi, due devono essere fruite entro l’anno di maturazione, possibilmente in modo continuativo. Anche se il datore di lavoro ha difficoltà organizzative, dunque, prima o poi deve mandare i lavoratori in ferie, in caso contrario può essere sanzionato. Come ci si deve comportare, però, nel caso in cui il dipendente sia stato mandato in vacanza, ma improvvisamente sia necessaria la sua presenza in azienda? Un grosso ordine imprevisto, un altro lavoratore da sostituire e, in generale, i picchi improvvisi di attività possono rendere necessario il richiamo dalle ferie del dipendente. Ci si chiede, allora, se è possibile imporre al lavoratore l’immediato rientro dalle vacanze, anche se si trova all’estero e se, in caso positivo, il dipendente abbia diritto a un indennizzo: facciamo subito il punto della situazione.

Chi decide quando andare in ferie?

Nonostante le ferie siano solitamente concordate tra dipendente e datore di lavoro, è quest’ultimo ad avere il potere di decidere la collocazione del periodo di vacanza: il codice civile, difatti, dispone che sia il datore di lavoro a stabilire il periodo annuale di ferie retribuite, possibilmente continuativo, nel rispetto del periodo minimo previsto dalle leggi (la legge in materia è il decreto sull’orario di lavoro [2]) e dalla contrattazione collettiva.

In pratica, il datore di lavoro può scegliere l’esatta collocazione del periodo di ferie del dipendente anche senza l’accordo di quest’ultimo, purché:

  • tenga conto anche delle esigenze del lavoratore;
  • assicuri il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto nell’anno di maturazione, o del maggiore periodo eventualmente stabilito dal contratto collettivo applicato;
  • assicuri che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
  • comunichi al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione del periodo spettante.

L’azienda può modificare il periodo di ferie?

L’aver accordato al dipendente l’autorizzazione a fruire di un determinato periodo di ferie, ad ogni modo, non impedisce che l’azienda possa modificare il periodo di fruizione delle vacanze del lavoratore in un secondo momento, se questo è funzionale alle esigenze dell’attività, dietro congruo preavviso.

Le esigenze dell’impresa alla base dello spostamento delle ferie, secondo la Corte di Cassazione [3], non devono per forza risultare eccezionali e imprevedibili, perché le modifiche alle assenze siano valide: è sufficiente che il datore valuti le necessità correlate all’attività in modo differente, perché possa cambiare la collocazione del periodo di vacanza già deciso o revocare le ferie concesse.

Richiamo del dipendente dalle ferie

Il potere di modificare unilateralmente il periodo di fruizione delle ferie implica che il datore di lavoro abbia anche il potere di chiedere al dipendente il rientro anticipato dalle vacanze, nel caso in cui sopraggiungano particolari necessità legate all’azienda.

Il lavoratore può rifiutarsi di rientrare dalle ferie?

Il lavoratore, nella maggior parte dei casi, non ha il dovere di essere reperibile in vacanza, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione [4]: il generico obbligo di reperibilità in capo ai lavoratori dipendenti, difatti, si riferisce ai periodi lavorativi. Per quanto riguarda la reperibilità durante i periodi di ferie, questa deve essere prevista da un apposito accordo, collettivo o individuale.

Se non sussiste alcun accordo che dispone la reperibilità durante le ferie, dunque, il lavoratore non può subire un licenziamento disciplinare per non essere rimasto a disposizione.

Il datore di lavoro deve indennizzare il dipendente richiamato dalle ferie?

Nel caso in cui il datore di lavoro richiami il dipendente dalle ferie, questi è tenuto a rimborsare le spese sostenute per lo spostamento della prenotazione dell’albergo, dei voli e di eventuali oneri aggiuntivi.

A questo proposito, il contratto collettivo della sanità pubblica [5] prevede che, qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto:

  • al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede;
  • al rimborso delle spese documentate per il viaggio di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie;
  • all’indennità di missione per la durata degli stessi viaggi.

Il dipendente, secondo questo contratto collettivo, ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate relativi al periodo di ferie non goduto.

Il contratto collettivo del Commercio [6], invece, prevede che, per ragioni di servizio, il datore di lavoro può chiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermi restando il diritto del dipendente a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto al rimborso delle spese sostenute, sia per l’anticipato rientro, sia per tornare eventualmente al luogo dal quale il lavoratore sia stato richiamato. È escluso, in questo caso, il diritto all’indennità di trasferta o di missione.

Niente indennità anche secondo gli orientamenti applicativi dell’Aran (l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) emanati nel maggio 2016, che riconoscono ai dipendenti pubblici il solo diritto al rimborso delle spese documentate di viaggio.

Richiamo dalle ferie: come comportarsi per evitare contestazioni

In ogni caso, al fine di prevenire qualsiasi contenzioso, per il dipendente è consigliabile prestare particolare attenzione a quanto disposto dal proprio contratto collettivo in merito alla disponibilità durante le ferie; per quanto riguarda il datore di lavoro che domanda il rientro anticipato, è consigliabile il risarcimento di tutti i pregiudizi realmente subiti dal lavoratore.


note

[1] Art. 2109 cod. civ.

[2] D.lgs. 66/2003.

[3] Cass. Sent. n.1557/2000.

[4] Cass. Sent. n. 27057/2013.

[5] Art. 19 Co. 10, Ccnl sanità pubblica.

[6] Art. 151 Ccnl Commercio.


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