Assemblea di condominio: il marito non può firmare anche per la moglie comproprietaria


Necessario specificare sul verbale, con una postilla o una aggiunta, che la firma è posta per delega.
Verbale di assemblea condominiale: la firma del marito al posto di quella della moglie, benché comproprietaria dello stesso appartamento, non può considerarsi una delega espressa: per cui il voto della moglie è invalido. Per cui, se la delibera dell’assemblea richiedeva l’unanimità dei condomini, la stessa delibera è nulla per mancanza di quorum. È questo il principio affermato dalla Cassazione in una sentenza pubblicata ieri [1].
Come noto, la delega a partecipare all’assemblea condominiale può essere data anche oralmente. Tuttavia, al momento della firma del verbale, è necessario che il delegato sigli il verbale chiarendo che la firma per conto del delegante è apposta per delega. Secondo infatti la Suprema Corte, la sottoscrizione del marito, senza alcuna specifica aggiunta o postilla di chiarimento, accanto al nome della moglie, che specifichi che tale firma è posta per delega di quest’ultima, non può far ritenere, da sola, che egli abbia agito in rappresentanza di lei. È necessario che sia accompagnata da ulteriori indicazioni.
note
[1] Cass. sent. n. 15415 del 19.06.2013.