Attenzione a sms ed email: anche se acquisiti in violazione della privacy fanno prova


Si possono utilizzare in causa le prove acquisite commettendo un reato contro l’altrui privacy: atti di infedeltà lavorativa o tradimenti possono essere puniti a prescindere dalle modalità con cui sono stati scoperti.
Chi crede che la propria corrispondenza personale – come sms o email – se acquisita senza rispetto delle regole sulla privacy (e quindi commettendo un illecito penale) non possa essere utilizzata in una causa civile, si sbaglia di grosso!
Secondo infatti una recente e importantissima ordinanza del Tribunale di Torino [1], che certamente farà discutere e preoccupare, è possibile produrre in giudizio i messaggi telefonici e quelli di posta elettronica anche se ottenuti in violazione delle norme di legge.
Questo, in pratica, significa che chi, per esempio, entrando nell’altrui casella di posta elettronica o clonando/intercettando l’account WhatsApp sia riuscito a intercettare una conversazione, può portare tali prove sul banco del giudice per far valere un proprio diritto. Potrebbe essere, per esempio, un atto di infedeltà del dipendente verso il datore di lavoro, o un tradimento coniugale.
Proprio questo era capitato nel caso deciso dal Tribunale di Torino: uno dei due coniugi era riuscito a prelevare le email del partner contenenti le prove di una relazione extraconiugale dell’altro.Il giudice ha ugualmente ammesso tali documentazioni all’interno del processo.
Secondo il tribunale, il codice di procedura civile non contiene alcuna norma che vieti l’utilizzo di prove acquisite in modo illecito, ossia commettendo un reato contro l’altrui privacy. Al massimo, il singolo giudice, chiamato a decidere del singolo caso, dovrà valutare, di volta in volta, il bilanciamento tra i due interessi in conflitto: quello della riservatezza e quello del diritto alla difesa.
Peraltro, in materia di trattamento dei dati personali, la richiesta di consenso altrui alla diffusione dei dati stessi non è richiesta se chi agisce intende far valere un proprio diritto.
Come difendersi?
In verità esiste una strada per limitare i danni. Poiché le email e gli sms non vengono considerati dalla nostra legge una prova scritta se contestati dalla parte contro cui vengono prodotti, quest’ultima è tenuta a “contestare” immediatamente il contenuto e la provenienza di tali documenti. In tal caso, tutto può essere rimesso in gioco, affidando ad ulteriori prove la possibilità (eventuale) di dare certezza a tali documenti.
note
[1] Trib. Torino, ord. del 8.05.2013.
L’ex convivente della mia amica ha intercettato un ns scambio di messaggi privati in chat su facebook in quanto in possesso della password di accesso, questi messaggi contenevano commenti negativi su persone e sudi lui, egli li ha indirizzati a queste persone che di conseguenza mi hanno scritto a loro volta offese personali. In questi casi come ci si deve comportare?
Art. 615 ter del Codice Penale italiano: Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni”. Seguono delle ipotesi aggravate a seconda che il soggetto agente rivesta una determinata qualifica (es. Pubblico Ufficiale, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato), o se si è usata violenza, o ancora se dal fatto deriva distruzione o danneggiamento del sistema.
Ho ricevuto via mail dall’amante di mio marito le foto dei whatsapp che si sono scambiati durante la loro relazione……sono utilizzabili nel processo di separazione o incorro in conseguenze penali???