Andrò in pensione con € 1500, secondo un calcolo fattomi da un patronato. Attualmente sul mio stipendio gravano una trattenuta, a titolo di mantenimento, di € 1000, una cessione del quinto di € 200 e un pignoramento di € 200 di un altro creditore. Vorrei sapere quanto mi resterebbe sulla pensione?
Secondo la legge [1] attualmente in vigore, le azioni esecutive dirette al pignoramento della pensione e, in particolare, quelle caratterizzate dalla cosiddetta trattenuta sul predetto emolumento, con il conseguenziale versamento delle somme pignorate direttamente a favore dei creditori procedenti, incontrano due limiti essenziali:
- il primo è rappresentato dal cosiddetto minimo vitale. In pratica, la legge ha stabilito che c’è un minimo di qualsivoglia pensione che non può essere pignorato. In particolare, è stato disposto che l’ammontare, costituito dall’importo dell’assegno sociale aumentato della metà, non può essere oggetto di alcuna azione esecutiva [2]. In termini pratici, poiché la misura dell’assegno sociale stabilita per l’anno 2019 è pari a € 457,99 sommandone la metà, € 228,99, otterremo l’importo esatto impignorabile (457,99+228,99 = € 686,98). La differenza tra l’ammontare della pensione e la parte impignorabile così calcolata, sarebbe, invece, pignorabile nella misura di 1/5, anche se, per i crediti alimentari (ad esempio, quelli a titolo di mantenimento dei figli [3]), il giudice potrebbe autorizzare un pignoramento di entità maggiore [4];
- il secondo è costituito dalla metà della pensione. Se è vero, infatti, che è possibile che più soggetti pignorino il predetto emolumento nella misura di 1/5 della parte pignorabile, è altrettanto previsto dalla legge che le varie azioni esecutive sulla pensione, per quanto possano essere proposte da più creditori, non possano pignorare la predetta pensione oltre la metà dell’ammontare della stessa [5].
Appare chiaro, pertanto, alla luce delle descritte disposizioni normative, che la pensione presa ad esempio nel quesito posto e, cioè, un emolumento pari ad € 1500,00, non potrebbe essere pignorata oltre l’importo di € 750,00.
Inevitabilmente, quindi, le azioni esecutive attualmente in corso e riferite al suo stipendio, una volta rivolte verso la pensione, dovrebbero essere regolate secondo le disposizioni citate e non potrebbero intaccare almeno la metà della detta pensione.
Resterebbe, pertanto, soltanto da considerare la cessione volontaria in corso che incontrerebbe il solo limite della cosiddetta pensione minima. Trattandosi, nel caso specifico, di 200 euro, anche se gli altri creditori dovessero intaccare la metà della sua pensione (€ 750,00), sottraendo a tale cifra la descritta cessione, rimarrebbero € 550,00.
Tale importo, quindi, rappresenterebbe la somma che, presumibilmente, resterebbe a sua disposizione anche dinanzi alle due azioni esecutive e alla cessione volontaria descritte in quesito.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Marco Borriello
note
[1] Art. 545 cod. proc. civ.
[2] Art. 545 co. 7 cod. proc. civ.
[3] Cass. civ. sent. n. 15374/2007
[4] Art. 545 co. 3 cod. proc. civ.
[5] Art. 545 co. 5 cod. proc. civ.