Ieri ho trovato nella cassetta della posta un avviso di giacenza presso un ufficio postale di un atto giudiziario a mio nome. Di sicuro si tratta di un decreto ingiuntivo condominiale inviatomi dall’avvocato dell’amministratore, dopo vari solleciti, per alcune rate scadute che io, non essendo a conoscenza della giacenza dell’atto giudiziario, ieri 4 ottobre avevo comunque spontaneamente provveduto a saldare per intero. Vorrei sistemare tutto e, se i giorni a disposizione sono dieci, nel mio caso come si calcolano? Partono dalla data dell’avviso di giacenza o da quando avrò concretamente in mano il plico?
In materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, nel caso in cui non sia stato possibile consegnare l’atto al destinatario perché momentaneamente irreperibile (come nel caso di specie), il plico viene depositato presso l’ufficio postale, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa o dalla data di ritiro del plico se anteriore al decorso dei dieci giorni.
Il termine di dieci giorni deve essere qualificato come “termine a decorrenza successiva” e va calcolato escludendo il giorno iniziale, coincidente con la data di invio della raccomandata informativa.
Nel Suo caso, se l’avviso di giacenza è stato consegnato il 3 ottobre, il termine di dieci giorni si calcola a partire dal 4 ottobre. Se il decimo giorno cade di sabato o di domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Se, invece, il giorno festivo è compreso nel periodo, non viene “saltato”.
Nel caso di specie, se il lettore ritira il plico prima del 14 ottobre, la notifica si considererà perfezionata nella data del ritiro presso l’ufficio postale. Se, invece, il lettore ritira l’atto dopo il 14 ottobre, la notifica si considererà perfezionata comunque il 14 ottobre (dopo dieci giorni), per legge.
Il momento di perfezionamento della notifica del decreto ingiuntivo è fondamentale per computare il termine di 40 giorni utili per effettuare il pagamento o presentare opposizione a decreto ingiuntivo (al fine di contestare vizi formali o sostanziali dell’atto).
Nel caso di specie, il fatto che il lettore abbia già pagato prima della ricezione dell’atto, non rende il decreto ingiuntivo nullo, in quanto nel momento in cui esso è stato emesso, egli risultava ancora inadempiente. Il pagamento rende tuttavia illegittima un’eventuale prosecuzione in via esecutiva dell’attività di recupero del credito, se non per le spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo.
Dato che ha provveduto al pagamento, spontaneamente, prima di conoscere effettivamente il decreto ingiuntivo (visto che, ai fini del perfezionamento della notifica, varrà la data del ritiro o, al massimo, il decimo giorno dall’avviso di giacenza), Le consiglio, innanzitutto, di ritirare quanto prima il decreto (per accertarsi che l’atto giudiziario sia effettivamente questo e quali sono gli importi) e, poi, di contattare l’amministratore e il legale del condominio per un accordo transattivo sulle spese.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Maria Monteleone