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Nuovi voucher: come funzionano

14 Agosto 2018 | Autore:
Nuovi voucher: come funzionano

Contratti di prestazione occasionale utilizzabili da nuove aziende, pagamento alle poste entro 15 giorni: novità contratti di prestazione occasionale.

Nonostante lo scarso successo del contratto di prestazione occasionale e del libretto famiglia, il decreto Dignità non reintroduce i tanto discussi voucher, cioè i buoni per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio: il decreto, invece, si limita a rendere più elastici i contratti di prestazione occasionale, ossia i cosiddetti nuovi voucher, e ad estenderli a un maggior numero di aziende che operano nei settori del turismo e dell’agricoltura. In particolare, la prestazione occasionale potrà avere una durata massima di 10 giorni anziché 3, ed i nuovi voucher potranno essere attivati anche dalle aziende agricole con non più di 5 dipendenti, e dalle aziende del settore turismo con non più di 8 dipendenti. I pagamenti delle prestazioni potranno avvenire direttamente alle poste, dopo 15 giorni dallo svolgimento dell’attività lavorativa. Tutte le ulteriori limitazioni previste per l’attivazione del rapporto di lavoro occasionale restano operative, dal tetto massimo di compenso alle ore lavorabili nell’anno. Ma procediamo per ordine e facciamo il punto della situazione sui nuovi voucher: come funzionano, quali aziende possono attivare il contratto di prestazione occasionale, quali sono gli obblighi e gli adempimenti.

Come funzionano i nuovi voucher?

I contratti di prestazione occasionale, detti nuovi voucher, Presto o Cpo, possono essere attivati dai committenti che esercitano attività d’impresa o professionale: attenzione, però, non tutti i professionisti e le imprese possono utilizzare i nuovi voucher. Per di più, vi sono dei precisi limiti da rispettare in merito alla retribuzione e alla durata dell’attività lavorativa.

Se il committente non è un ente, un’azienda o un professionista, ma si tratta di un privato, per il lavoro occasionale si deve utilizzare il libretto famiglia.

Quali sono i limiti di compenso dei nuovi voucher?

In base alle previsioni della normativa che ha istituito i nuovi voucher, per attivare le prestazioni di lavoro occasionale devono essere rispettati i seguenti limiti economici, riferiti all’anno di svolgimento della prestazione lavorativa:

  • per ciascun lavoratore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, i compensi non possono superare i 5mila euro;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei lavoratori, i compensi non possono superare i 5mila euro;
  • per le prestazioni complessivamente rese da ogni lavoratore per il medesimo utilizzatore, i compensi non possono superare i 2500 euro.

Questi importi sono riferiti ai compensi percepiti dal lavoratore, ossia al netto di contributi Inps, premi assicurativi Inail e costi di gestione.

La soglia limite, con riferimento a ciascun utilizzatore riguardo alla totalità dei lavoratori, è calcolata sulla base del 75% dell’importo dei compensi, se il lavoratore appartiene a determinate categorie svantaggiate:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado oppure a un ciclo di studi presso l’università;
  • disoccupati;
  • percettori di prestazioni a sostegno del reddito, o del reddito d’inclusione (rei o sia).

Quali sono i limiti di durata dei nuovi voucher?

Le prestazioni hanno un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno; inoltre, devono essere rispettati il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali secondo le previsioni del decreto sull’orario di lavoro. In base alle modifiche introdotte dal decreto Dignità, l’attività lavorativa deve concludersi nell’arco di 10 giorni dall’attivazione della prestazione, non più di 3 giorni.

Chi può attivare i nuovi voucher?

Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parte di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso (o abbia avuto in corso nei 6 mesi precedenti) un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Non è inoltre ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato: il superamento della soglia è da verificare con riferimento al semestre che va dall’8° al 3° mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione lavorativa occasionale. Ad esempio, se la prestazione viene resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente). I lavoratori part-time e a chiamata sono computati in proporzione all’orario svolto.

Per le aziende del settore alberghiero, non è ammesso il ricorso ai nuovi voucher se il datore di lavoro ha alle proprie dipendenze più di 8 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

È infine vietato ricorrere al contratto di prestazione occasionale:

  • da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
  • nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
  • in agricoltura, salvo specifiche casistiche.

Qual è la paga di chi lavora con i nuovi voucher?

Il compenso per i nuovi voucher è fissato dalle parti, ma non può essere inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in 9 euro per ogni ora di prestazione lavorativa. Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a 36 euro, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto del minimo orario di 9 euro.

Quanto costano i nuovi voucher?

Il lavoratore retribuito con i nuovi voucher ha diritto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata dell’Inps, e all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I costi relativi a contributi e premi assicurativi sono interamente a carico dell’utilizzatore.

Nel dettaglio:

  • i contributi Ivs (invalidità vecchiaia superstiti) dovuti alla Gestione separata Inps sono dovuti nella misura del 33%;
  • il premio assicurativo Inail è dovuto nella misura del 3,5%.

In pratica, oltre ai 9 euro di compenso orario minimo, il committente paga 2,97 euro all’Inps e 32 centesimi all’Inail.

Inoltre, l’utilizzatore paga all’Inps un ulteriore 1% a titolo di oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale.

Come si attivano i nuovi voucher?

La gestione dei nuovi voucher, anche per quanto riguarda i pagamenti, è supportata da un’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Inps, raggiungibile attraverso la sezione del sito Inps Prestazioni occasionali.

Effettuata la registrazione di utilizzatore e lavoratore, si deve effettuare una comunicazione unica per adempiere agli obblighi di informazione preventiva e di rendicontazione della prestazione lavorativa.

A tal fine, almeno 60 minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di contact center, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:

  • i dati identificativi del prestatore;
  • la misura del compenso pattuita;
  • il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
  • il settore di impiego del prestatore;
  • altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro, come l’appartenenza del lavoratore alle categorie svantaggiate.

La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura Inps, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.

Se, dopo l’invio della comunicazione, la prestazione non viene svolta, l’utilizzatore deve effettuare, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del 3° giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Grazie alle modifiche del decreto Dignità, per effettuare la comunicazione di revoca si hanno ora 10 giorni di tempo. Il lavoratore ha invece la possibilità d’inviare la conferma.

Per sapere, nel dettaglio, come registrarsi, quali servizi utilizzare, quali adempimenti effettuare in merito ai nuovi voucher: Guida completa alle prestazioni occasionali.

Come si pagano i nuovi voucher?

Le prestazioni occasionali sono pagate dall’Inps entro il giorno 15 del mese successivo allo svolgimento dell’attività: il committente, prima dell’inizio della prestazione, deve avere però alimentato un portafoglio virtuale dal quale l’Inps attinge. Con le modifiche al decreto Dignità, la prestazione potrà ora essere pagata dopo 15 giorni dallo svolgimento dell’attività, anche presso gli sportelli delle poste.



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