È il debitore che deve attivarsi e sostenere le spese per la cancellazione dell’ipoteca che il creditore ha acceso sui suoi beni. Il creditore è tenuto solo a prestare il proprio consenso, avendo ricevuto il corretto e integrale adempimento.
Il creditore non è obbligato a chiedere la cancellazione dell’ipoteca


Il creditore che ha ricevuto il pagamento del debito non ha l’obbligo di chiedere la cancellazione dell’ipoteca, bensì di concedere il consenso alla cancellazione medesima.
Il creditore, che ha ricevuto in ritardo il pagamento di quanto dovutogli non è obbligato a presentare la richiesta di cancellazione dell’ipoteca che egli stesso aveva acceso sull’immobile del debitore moroso.
Lo ha stabilito la Cassazione in una recente sentenza [1]. La Suprema Corte ha precisato che il creditore è tenuto a manifestare il proprio consenso alla cancellazione [2] qualora abbia ricevuto l’intero pagamento della somma di denaro cui ha diritto, non è tenuto anche a inoltrare la richiesta di cancellazione medesima; quest’onere spetta al proprietario dell’immobile ipotecato e, più in generale, a chiunque vi abbia interesse.
Nel caso di specie, una signora lamentava la mancata collaborazione del creditore nella cancellazione dell’ipoteca. Il rifiuto del consenso alla cancellazione era tuttavia supportato da un motivo legittimo: il debito non era stato pagato totalmente. In presenza di un saldo parziale, il creditore ha la facoltà (e non l’obbligo) di negare il consenso alla cancellazione; può, in ogni caso, decidere di dare il via libera all’eliminazione dei pesi sull’immobile, perdendo così la garanzia di un integrale adempimento del debitore.
note
[1] Cass. sent. n. 15435 del 20.06.2013.
[2] Art. 2882 cod. civ., c. 2.