Ho un debito con una finanziaria. Può pignorarmi la pensione, e se sì, con quali limiti?
La legge italiana stabilisce le seguenti regole :
- le somme da chiunque dovute a titolo di pensione (o di indennità similari o di assegni di quiescenza) non possono essere pignorate per un ammontare pari alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentata della metà. La parte che supera questo importo è pignorabile nella misura di un quinto per crediti di privati o per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni (così stabilisce l’articolo 545, 7° comma, del Codice di procedura civile).
Questo vuol dire che nel caso in cui un cittadino (come nel suo caso) percepisca somme a titolo di pensione e abbia debiti nei confronti di un soggetto privato, questo soggetto privato potrà pignorare la pensione nella misura di un quinto di quella parte della pensione che supera l’importo di euro 686,98 (che è la parte impignorabile – cosiddetto minimo vitale – pari ad una volta e mezza l’importo mensile dell’assegno sociale per il 2019).
Quindi, se il pignoramento è avvenuto direttamente alla fonte (cioè direttamente presso l’ente che eroga la pensione), dall’importo netto della sua pensione (al netto delle ritenute cioè), dovrà sottrarre la parte impignorabile pari ad euro 686,98 e sulla somma che risulta da questa sottrazione dovrà calcolare il quinto.
Ricapitolando:
- dall’importo netto delle somme percepite a titolo di pensione si sottrae la parte impignorabile (pari ad euro 686,98) ed il risultato si divide per cinque; si ottiene così la quota di un quinto pignorabile per i pignoramenti eseguiti dal creditore direttamente presso l’ente che eroga la pensione.
Invece, nel caso in cui la pensione venga pignorata dal creditore non direttamente presso l’ente che la eroga, ma sul conto corrente (bancario o postale) intestato al debitore su cui essa venga eventualmente accreditata, le regole (previste dall’articolo 545, 8° comma, del Codice di procedura civile) sono le seguenti:
- si può pignorare tutto l’importo esistente sul conto che supera euro 1.373,97 (parte impignorabile pari al triplo dell’assegno sociale mensile), se l’accredito sul conto è avvenuto prima del pignoramento;
- si può pignorare un quinto dell’importo esistente sul conto che supera euro 686,98 (parte impignorabile pari al triplo dell’assegno sociale mensile), se l’accredito sul conto è avvenuto lo stesso giorno del pignoramento o successivamente.
Tenga conto infine che il giudice, nell’udienza che si tiene durante la procedura di pignoramento presso terzi, è obbligato a verificare il rispetto dei limiti degli importi pignorabili che le ho indicato e che, comunque, il legale eventualmente incaricato può sempre contestare il pignoramento se è avvenuto senza il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.
Articolo tratto da una consulenza dell’avv. Angelo Forte