Scopri le ultime sentenze su: efficacia probatoria dei documenti informatici; marcatura temporale; sottoscrizione digitale dell’atto notificato in originale telematico; notifica a mezzo Pec.
L’offerta economica presentata come documento informatico privo di sottoscrizione digitale va esclusa dalla gara? Il messaggio di posta elettronica senza firma elettronica non ha l’efficacia della scrittura privata. Se l’atto da notificare non è documento informatico, l’avvocato deve scannerizzare il cartaceo, attestarne la conformità per poi notificarlo per via telematica.
Indice
- 1 Pagina web: è documento informatico?
- 2 Documento informatico privo di sottoscrizione digitale
- 3 Casella di posta piena
- 4 Trasmissione dell’atto a mezzo Pec
- 5 Notifica per via telematica
- 6 L’email è prova liberamente valutabile dal giudice
- 7 Firma digitale del documento
- 8 Comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica
- 9 Ricorso in forma di documento informatico
- 10 Onere probatorio
- 11 La notifica via Pec della cartella di pagamento
Pagina web: è documento informatico?
La pagina web può essere senza dubbio ricompresa nella definizione di documento informatico, possedendo l’efficacia probatoria riconosciuta a quest’ultimo. La logica conseguenza è che il documento informatico non sottoscritto, ossia appunto la pagina web, ha l’efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche: esso forma piena prova delle cose e dei fatti rappresentati qualora il soggetto contro il quale viene prodotto non provveda a disconoscerlo nei termini di legge.
Tribunale Milano sez. I, 03/09/2019, n.7953
Documento informatico privo di sottoscrizione digitale
L’apposizione sul documento informatico costituente l’offerta economica della sola marcatura temporale, ma non anche della firma digitale, consente di attribuire certezza legale solo con riguardo alla data e all’ora della relativa formazione, ma non anche con riguardo alla relativa provenienza ed integrità. Pertanto, correttamente la Stazione Appaltante esclude dalla procedura di gara l’offerta economica priva di sottoscrizione digitale.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02/07/2019, n.8605
Casella di posta piena
La notifica a mezzo Pec ex art. 3 bis l. n. 53 del 1994 di un atto del processo – formato fin dall’inizio in forma di documento informatico ad un legale, implica, purché soddisfi e rispetti i requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente, l’onere per il suo destinatario di dotarsi degli strumenti per decodificarla o leggerla, non potendo la funzionalità dell’attività del notificante essere rimessa alla mera discrezionalità del destinatario, salva l’allegazione e la prova del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli, imprevedibili e comunque non imputabili al professionista coinvolto.
Peraltro, costituendo la normativa sulle notifiche telematiche la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico, l’onere in questione non può dirsi eccezionale od eccessivamente gravoso, in quanto la dotazione degli strumenti informatici integra un necessario complemento dello strumentario corrente per l’esercizio della professione.
In particolare, con specifico riferimento alla ipotesi di saturazione della casella Pec, è stato escluso che tale saturazione configuri un impedimento non imputabile al difensore al fine di legittimare la richiesta di rimessione in termini per la notifica di un atto.
Cassazione civile sez. lav., 20/05/2019, n.13532
Trasmissione dell’atto a mezzo Pec
La notifica via Pec non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file delle cartella con estensione “.pdf” anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”. Con la notifica via Pec in formato “pdf”, non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale.
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. VIII, 03/05/2019, n.2660
Notifica per via telematica
Con riferimento alla notifica per via telematica, ai sensi dell’art. 3 bis, co. 2 della Legge 53/94, nell’ipotesi in cui l’atto da notificare non sia un documento informatico, l’avvocato deve scannerizzare l’atto cartaceo, attestarne la conformità all’originale, e poi notificarlo per via telematica.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 11/03/2019, n.727
L’email è prova liberamente valutabile dal giudice
L’email tradizionale, al pari di ogni altro documento informatico sprovvisto di firma elettronica, è liberamente valutabile dal giudice in ordine alla sua idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta.
Corte appello Roma sez. III, 21/02/2019, n.1278
Firma digitale del documento
La c.d. “marcatura temporale” è il processo con cui un certificatore accreditato crea ed appone su un documento informatico, digitale o elettronico una “firma digitale del documento” alla quale sono associate le informazioni relative alla data ed all’ora di creazione che, ove siano state seguite le regole tecniche sulla validazione temporale di cui al d.P.C.M. del 22 febbraio 2013, sono così opponibili ai terzi.
(Nel caso di specie la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l’esclusione di un credito dimostrato da documenti ritenuti privi di data certa opponibile al fallimento nonostante fosse stata apposta da un certificatore accreditato – Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a. – la “marca temporale” indicante una data di creazione antecedente alla dichiarazione di fallimento).
Cassazione civile sez. I, 13/02/2019, n.4251
Comunicazione trasmessa a mezzo posta elettronica
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (c.d. e-mail) privo di firma elettronica non ha l’efficacia della scrittura privata prevista dall’art. 2702 c.c. quanto alla riferibilità al suo autore apparente, attribuita dal d.lgs. n. 82/2005, art. 21, solo al documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, sicché esso è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del medesimo decreto, art. 20, in ordine all’idoneità a soddisfare il requisito della forma scritta, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità.
Cassazione civile sez. VI, 06/02/2019, n.3540
Ricorso in forma di documento informatico
In tema di giudizio per Cassazione, in caso di ricorso predisposto in originale in forma di documento informatico e notificato in via telematica, l’atto nativo digitale notificato deve essere ritualmente sottoscritto con firma digitale, potendo la mancata sottoscrizione determinare la nullità dell’atto stesso, fatta salva la possibilità di ascriverne comunque la paternità certa, in applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.
Cassazione civile sez. un., 24/09/2018, n.22438
Onere probatorio
L’Agente della Riscossione, di fronte alle contestazioni dell’opponente relative alla notifica a mezzo Pec delle cartelle di pagamento, ha l’onere di dimostrare di avere provveduto alle regolare notifica di esse in forma di “documento informatico” (e non di mera copia informatica di documento cartaceo), di documentare la corrispondenza tra il messaggio originale e quello trasmesso via Pec nonché la regolarità della trasmissione telematica dell’atto.
Cassazione civile sez. VI, 19/06/2018, n.16173
La notifica via Pec della cartella di pagamento
Qualora la cartella esattoriale allegata alla Pec e notificata sotto forma di documento informatico risulti essere un normalissimo file “.pdf” privo dell’estensione “.p7m” e, come tale, non firmato digitalmente, lo stesso file non può qualificarsi idoneo a garantire, con assoluta certezza, da una parte, l’identificabilità del suo autore e la paternità dell’atto e, dall’altra, la sua l’integrità e immodificabilità, così come richiesto dal codice dell’amministrazione digitale.
Conseguentemente la notificazione per posta elettronica certificata non è valida con illegittimità derivata della stessa cartella e, per tale motivo, deve essere annullata.
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. VIII, 04/04/2018, n.1461