Leggi le ultime sentenze su: prestare servizio presso il patronato; dipendente dell’Ente di patronato con rapporto di lavoro; dichiarazione di un reddito inferiore a quello reale.
Indice
- 1 Istituti di patronato
- 2 Attività di patronato
- 3 Falsa dichiarazione in atto notorio sul reddito percepito
- 4 Rapporto di lavoro part-time non consente altro lavoro pubblico o privato
- 5 La consegna di pratica all’ente previdenziale
- 6 Ispezione patronati
- 7 Certificato Isee rilasciato dal patronato
- 8 Agli atti relativi al rapporto di lavoro tra privato e il patronato
- 9 Processo pensionistico
- 10 Ricorso in materia pensionistica
Istituti di patronato
In osservanza dell’art. 6, l. n. 152/2001, solo le organizzazioni promotrici possono comandare il proprio personale a prestare servizio presso il Patronato e non gli enti aderenti (nel caso di specie, è stato riconosciuto che il Circolo Fenapi CGN di Torino, non costituendo organizzazione promotrice del patronato Inapi, neanche sub specie di articolazione territoriale della Fenapi, non poteva, a mente dell’art. 6 della l. n. 152/2001, comandare i suoi dipendenti a prestare servizio presso il patronato stesso o sue sedi zonali).
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 17/09/2018, n.9399
Attività di patronato
L’assegnazione di uffici ad uso esclusivo, nella nuova dislocazione della società, ad alcune rappresentanze sindacali aziendali, rispetto ad altre rappresentanze sindacali a cui è stato dato un locale comune da condividere, non integra un’ingiustificata disparità di trattamento, né una lesione delle prerogative dell’organizzazione sindacale; in quanto le prime hanno un numero di iscritti considerevole, sono firmatarie del Ccnl e svolgono attività di patronato. In base a ciò è normale che l’azienda abbia messo a disposizione di tali sigle sindacali locali autonomi in cui svolgere attività. Tutto ciò non determina antisindacalità, non comportando violazione dei diritti connessi all’espletamento dell’attività sindacale.
Tribunale Milano sez. lav., 17/07/2018, n.798
Falsa dichiarazione in atto notorio sul reddito percepito
Nella falsa dichiarazione resa in atto notorio sul reddito percepito ed indirizzata al Comune ai fini dell’esenzione del versamento di un contributo unificato la buona fede nella dichiarazione resa elide la sussistenza del dolo facendo mancare la coscienza e volontà della condotta.
(Nel caso di specie, il soggetto si era presentato ad un patronato che gli aveva fatto firmare un modulo pre-stampato che il soggetto aveva firmato automaticamente non sincerandosi del contenuto).
Tribunale S.Maria Capua V. sez. I, 30/10/2017, n.3136
Rapporto di lavoro part-time non consente altro lavoro pubblico o privato
È nullo il regolamento aziendale che, in presenza di un rapporto di lavoro costituito in regime di part time, ne prevede l’incompatibilità assoluta con qualunque altro rapporto di lavoro, sia pubblico, sia privato. Ad affermarlo è la Cassazione che ha nella specie annullato il licenziamento di un dipendente part time di un patronato che arrotondava i suoi introiti mensili svolgendo altre attività alle dipendenze di altri datori di lavoro.
Per la Corte, la previsione regolamentare che pone il divieto per i dipendenti di svolgere un altro impiego, a prescindere da ogni valutazione sull’effettiva incompatibilità delle attività diverse rispetto ai doveri connessi alla mansione principale, si pone in contrasto con la natura stessa del contratto di lavoro a tempo parziale.
Ad ogni modo, a fronte di un rapporto part time, l’unica interpretazione plausibile della disposizione regolamentare sull’incompatibilità con altro impiego è quella che ne dia una lettura in senso relativo, subordinandone l’operatività alla verifica in concreto sull’inconciliabilità dell’attività lavorativa ulteriore rispetto agli interessi di cui è portatore il primo datore di lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 25/05/2017, n.13196
La consegna di pratica all’ente previdenziale
L’operazione di consegna di pratica all’ente previdenziale risulta consentita solo al dipendente dell’Ente di patronato con rapporto di lavoro subordinato ed esclusa, invece, al volontario, che ha un mero rapporto di collaborazione, spesso occasionale, che si svolge a titolo gratuito.
Consiglio di Stato sez. III, 04/10/2016, n.4086
Ispezione patronati
È illegittimo il verbale di accertamento ispettivo della Direzione territoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che non ha convalidato il punteggio da assegnare ad un patronato per il disbrigo di alcune pratiche inoltrate on line non dagli operatori previsti dall’art. 6 comma 1, l. 30 marzo 2001 n. 152, ma dai collaboratori volontari di cui all’art. 6 comma 2, l. n. 152 cit., ai quali sarebbe precluso l’utilizzo delle credenziali di accesso (cd. P.I.N.) e delle « password » e l’inoltro telematico delle pratiche, da ritenersi attività riservate agli operatori; invero, l’art. 6 comma 2, l. n. 152 cit., assegna al collaboratore volontario anche il compito di istruire le pratiche, il che richiede necessariamente anche l’accesso alle banche dati pubbliche, che equivale all’accesso ai documenti cartacei del precedente sistema, ferma restando la responsabilità dell’operatore al quale va imputata la redazione del documento stesso.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 10/06/2016, n.383
Certificato Isee rilasciato dal patronato
La dichiarazione di un reddito inferiore a quello reale, effettuata ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio, potrebbe non integrare il reato di cui all’art. 95 d.p.r. n. 115 del 20002 per difetto dell’elemento soggettivo quanto meno nella forma del dolo eventuale – se la dichiarazione è attestata dal certificato Isee rilasciato dal patronato.
Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.21577
Agli atti relativi al rapporto di lavoro tra privato e il patronato
La normativa sull’accesso di cui alla l. n. 241 del 1990 non si applica agli atti relativi al rapporto di lavoro tra un privato e il patronato, in quanto di natura privatistica, estraneo al servizio di pubblica utilità istituzionalmente svolto dallo stesso patronato.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/02/2015, n.2013
Processo pensionistico
Nel processo pensionistico la parte può costruirsi in giudizio sia personalmente, senza il ministero di un avvocato, sia mediante il conferimento della procura “ad litem” a un soggetto legalmente abilitato all’esercizio della professione legale; è inammissibile pertanto il ricorso munito di procura sottoscritta dal ricorrente con firma non autenticata e genericamente conferita a un patronato, senza alcun riferimento al suo rappresentante territoriale, del quale non sia comunque provata l’abilitazione all’esercizio della professione legale.
Corte Conti, (Molise) sez. reg. giurisd., 08/06/2012, n.69
Ricorso in materia pensionistica
È inammissibile il ricorso in materia pensionistica, ove sottoscritto dal responsabile di un Patronato in forza di un mandato generico di assistenza e rappresentanza rilasciato su modello a stampa, senza l’indicazione nominativa di un difensore abilitato, considerato che ove il ricorrente, pur avendo la possibilità di costituirsi in giudizio personalmente senza il ministero di un avvocato, qualora non intenda rinunciare ad una difesa tecnica, deve necessariamente (ex art. 26 reg. proc. giudizi Corte dei conti: r.d. 13 agosto 1933 n. 1038) conferire la procura “ad litem” ai sensi art. 83 c.p.c. ad un soggetto legalmente abilitato all’esercizio della professione legale.
Corte Conti, (Molise) sez. reg. giurisd., 13/10/2011, n.139