In materia di risarcimento del danno da trasfusione di sangue infetto, deve condividersi il generale principio che il dies a quo della prescrizione va individuato nel giorno in cui il danneggiato ha o deve avere, secondo la normale diligenza, la cognizione non solo della propria malattia ma anche della sua derivazione causale dalle trasfusioni subite. Considerando: a) che la responsabilità del Ministero per i danni da trasfusione di sangue infetto ha natura extracontrattuale, sicché il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 co. 1 c.c., non essendo ipotizzabili figure di reato (epidemia colposa o lesioni colpose plurime) tali da innalzare il termine ai sensi del terzo comma della predetta norma (Cass. civ., n. 7553/2012); b) che tale prescrizione decorre dal momento in cui la malattia è percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche dell’epoca, momento che, al più tardi, coincide con la proposizione della domanda amministrativa ex L. 210/1992 (Cass. civ., n. 5954/2014); c) che l’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve fondarsi su fatti allegati dalla parte, con conseguente onere della stessa di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine ai sensi dell’art. 2935 c.c. (Cass. civ., n. 16326/ 2009); (Nel caso di specie, è stata rigettata la eccezione di prescrizione svolta dal Ministero quando il Ministero si sia limitato ad affermare che la domanda giudiziale era stata proposta con atto notificato oltre il quinquennio dal verificarsi dell’evento lesivo, precisando poi che la presentazione della domanda di indennizzo non doveva ritenersi avere effetto interruttivo per la differenza, quanto a natura e presupposti, fra il rimedio risarcitorio e quello indennitario, ma proprio in applicazione dei principi sopra indicati, dalla documentazione medica prodotta dal danneggiato risultava attestato che gli accertamenti cui lo stesso si era sottoposto avevano permesso di rilevare una elevazione delle transaminasi e la presenza del genoma dell’epatite C (HCV RNA), in seguito confermata da successivi ulteriori esami, esami che hanno consentito, al più, di ritenere che la conoscenza della malattia e della sua probabile derivazione dalle trasfusioni effettuate risalga appunto ad un momento precedente alla maturazione del termine quinquennale di prescrizione). (C.D.).
Corte d’Appello di Milano, Sezione 2 civile, Sentenza 19 ottobre 2015, n. 3972 – Data udienza 22 settembre 2015
Nell’ambito di un giudizio risarcitorio per i danni patiti a seguito di una trasfusione di sangue infetto si rileva come il computo della prescrizione del diritto a richiedere il risarcimento dei danni non può iniziare a decorrere solo con la comunicazione del responso delle commissioni mediche ospedaliere. E infatti, è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo pur nella diversità tra diritto all’indennizzo e diritto al pieno risarcimento del fatto dannoso. È, pertanto, ragionevole presumere che, dal momento della proposizione della domanda amministrativa, la vittima del contagio deve avere avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose. Percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche. (Nella specie era emerso che l’appellante aveva inoltrato la richiesta di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992 nell’ottobre del 2000, cosicché, alla data della prima richiesta di liquidazione del danno, notificata al competente Ministero solo nel 2007, il termine di prescrizione quinquennale era ormai già decorso).
Corte d’Appello di Lecce, Sezione 2 civile, Sentenza 8 gennaio 2016, n. 14
La responsabilità del Ministero della Salute per omessa o insufficiente attività di programmazione, indirizzo, coordinamento, nonché sorveglianza e vigilanza sulla produzione, commercializzazione e distribuzione del plasma e degli emoderivati, la quale si inquadra nella fattispecie generale dell’art. 2043 c.c., rinviene il suo titolo nelle funzioni che in materia sono attribuite a detto dicastero dalla normativa vigente. In tale contesto, stante la pacifica natura extracontrattuale della responsabilità del predetto Ministero, il diritto risarcitorio del danneggiato è soggetto alla prescrizione quinquennale, ex art. 2947, comma 1, c.c., decorrente dal giorno in cui la malattia è percepita o può essere percepita dal danneggiato quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche e, dunque, dal giorno in cui il danneggiato ha percepito, o avrebbe dovuto percepire, con l’ordinaria diligenza, che la riscontrata infezione costituiva effetto della condotta illecita dell’Amministrazione. Ne deriva nella specie, in relazione al pregiudizio occorso all’infermiera in conseguenza del contagio con sangue infetto, la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno predetto.
Tribunale di Bari, Sezione 3 civile, Sentenza 16 settembre 2014, n. 4110 – Data udienza 13 settembre 2014
In ordine alla responsabilità extracontrattuale per danno causato da emotrasfusione, la prova del nesso causale, incombente sull’attore danneggiato, tra la specifica trasfusione ed il contagio, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, può essere fornita anche con il ricorso alle presunzioni. Del resto, ai fini dell’accertamento del nesso causale non vige la regola applicata in ambito penale della prova “oltre il ragionevole dubbio”, bensì quella della preponderanza dell’evidenza o “del più probabile che non”, stante la diversità dei valori in gioco nel processo penale tra accusa e difesa e l’equivalenza di quelli in gioco nel processo civile tra le due parti contendenti. Nella fattispecie, stante la documentazione in atti, si riteneva sussistente il nesso di causalità materiale tra le emotrasfusioni cui fu sottoposto il padre dell’attrice e l’infezione da HCV contratta dal medesimo. Altresì, rilevato che le trasfusioni furono eseguire nel 1991, quando già esisteva il test diagnostico rilevatore del virus da epatite C, si constatava come il Ministero convenuto non aveva dato prova, come sarebbe stato suo onere al fine di andare esente da responsabilità, dell’esecuzione del test diagnostico per l’individuazione del virus HCV e dei relativi risultati negativi. In difetto di tale prova ed in assenza di fattori di contagio alternativi all’emotrasfusione, si affermava la responsabilità del convenuto per il danno non patrimoniale sofferto dal de cuius.
Tribunale di Lecce, civile, Sentenza 5 novembre 2015, n. 5354 – Data udienza 5 novembre 2015
Il diritto al risarcimento del danno spettante al paziente per la contrazione del virus HCV in conseguenza di una emotrasfusione nei confronti della struttura sanitaria sorge da una responsabilità di natura contrattuale dell’ente predetto nei confronti del paziente e, pertanto, è soggetto al termine prescrizionale ordinario decennale previsto dall’art. 2946 c.c.. In ordine al dies a quo deve rilevarsi che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre ex artt. 2935 e 2947, comma 1, c.c. non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. L’espresso principio, benché applicabile al rapporto tra paziente e Ministero della Salute, sul quale grave una responsabilità extracontrattuale, è pacificamente estensibile ai rapporti tra paziente e struttura sanitaria presso la quale viene praticata la terapia trasfusionale e sulla quale grava, invece, una responsabilità contrattuale che riposa sull’esatto adempimento della prestazione, ovvero sul dovere di vigilanza e controllo del sangue oggetto di trasfusione. Nel caso concreto, dovendo ricondursi la conoscenza, in capo all’attore, della sussistenza della malattia, già indicata come epatite HCV, alla prima domanda di indennizzo conseguente al contagio, la domanda risarcitoria è prescritta, a nulla rilevando che in tale sede non sia stato riconosciuto il nesso causale tra trasfusione e il contagio.
Tribunale di Firenze, Sezione 2 civile, Sentenza 13 gennaio 2015, n. 53 – Data udienza 13 gennaio 2015
L’azione per conseguire il risarcimento dei danni subiti per trasfusione del sangue infetto ha natura extracontrattuale ed è soggetta al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall’art. 2947, comma 1, c.c.. In relazione alla fattispecie, si è evidenziato come non si sarebbe giunti a diverse conclusioni neppure applicando il termine di cui all’art. 2947, comma 3, c.c.. Ed infatti, la condotta antigiuridica realizzata dalla convenuta configurerebbe gli estremi del reato di lesioni colpose; fattispecie che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 c.p., (vecchia formulazione) e 590 c.p. si prescrive in cinque anni. Orbene, con riferimento al dies a quo, poiché il termine di prescrizione decorre non dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo del terzo, usando l’ordinaria diligenza, si ritiene ragionevole ipotizzare, in mancanza di altri elementi, che quanto meno dal momento della proposizione della domanda volta ad ottenere l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992, la vittima del contagio abbia avuto una sufficiente percezione sia della natura della malattia che della riconducibilità della stessa a fatto illecito altrui. Nel caso concreto l’attore aveva presentato al Ministero competente la domanda di indennizzo nel 1994; il giudizio era stato iniziato nel 2006, agli atti vi era una lettera risarcitoria del legale della parte attrice inviata al Ministero nell’agosto del 2004; il termine quinquennale di prescrizione, dunque, anche tenendo conto di tale atto di messa in mora era da ritenersi abbondantemente decorso. Conseguentemente, la domanda attorea è stata rigettata.
Tribunale di Firenze, Sezione 2 civile, Sentenza 26 gennaio 2015, n. 201 – Data udienza 26 gennaio 2015
Il diritto al risarcimento del danno subito dal soggetto danneggiato a seguito di trasfusioni di sangue infetto si prescrive nel termine di cinque anni, sia che si faccia riferimento al termine prescrizionale civile, sia a quello penale, essendo configurabile, nell’ipotesi predetta, la fattispecie di reato di lesioni colpose gravi. Quanto al dies a quo di decorrenza del termine predetto, sulla base del combinato disposto degli artt. 2947, comma 1, e 2935, c.c., lo stesso decorre non dal momento in cui il diritto è stato violato, ma da quello in cui se ne può sperimentare la tutela e coincide con il momento in cui il danno è divenuto percepibile al soggetto che lo ha subito, da individuarsi in quello della proposizione della domanda amministrativa alle Commissioni Mediche Ospedaliere, in quanto appare ragionevole ipotizzare che solo da allora la vittima del contagio ha una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia e delle possibili conseguenze dannose, la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle Commissioni Mediche. Nel caso concreto, seppure correttamente il Giudice di primo grado ha individuato la decorrenza del termine di prescrizione quinquennale dal momento della proposizione della domanda amministrativa, ha tuttavia errato nella parte in cui ha calcolato tale termine non già in cinque anni, ma in cinque anni e tre mesi, ritenendo che al periodo quinquennale previsto per il reato e applicabile all’azione civile ex art. 2947, comma 3, c.c., dovrebbe sommarsi l’ulteriore termine trimestrale per la prestazione della querela, sul presupposto che l’azione risarcitoria per fatto illecito fosse correlata al reato di lesioni personali colpose, perseguibile, appunto, a querela di parte. Ne consegue l’integrale riforma della gravata pronuncia e la reiezione della proposta domanda risarcitoria, per intervenuto decorso del termine di prescrizione del relativo diritto.
Corte d’Appello di Roma, Sezione 1 civile, Sentenza 11 febbraio 2014, n. 899 – Data udienza 10 gennaio 2014
In un giudizio di risarcimento danni alla salute, deve ritenersi indispensabile che sia determinata o determinabile nel suo preciso ammontare la somma richiesta a titolo di indennizzo come nel caso di emotrasfusioni con sangue infetto di cui alla Legge del 25 febbraio 1992, n. 210 dal momento che non può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno per la cosiddetta compensatio lucri cum damno se non in un preciso importo stante la mancata corrispondenza della circostanza di comprenderlo tra un minimo ed un massimo rispetto alla sua effettiva corresponsione.
Corte d’Appello di Milano, Sezione 2 civile, Sentenza 13 gennaio 2016, n. 79 – Data udienza 13 gennaio 2016
La responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l’omessa vigilanza esercitata sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati è inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all’art. 2043 c.c.. Ne deriva che, in base alla suddetta potestà di controllo, il Ministero della Salute è potenzialmente passibile di responsabilità civile per culpa in vigilando in dipendenza delle infezioni contratte in occasione di emotrasfusioni ricevute da pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere. È, pertanto, sussistente la legittimazione passiva di tale Ministero nell’ambito dei giudizi promossi per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa delle patologie contratte per trasfusione di sangue infetto. In merito, poi, alla termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo, si evidenzia, come dopo un lungo excursus giurisprudenziale, attualmente, si ritiene che tale termine inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2947, comma 1, c.c., non dal momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto o dal momento in cui la patologia si palesa all’esterno, bensì dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto derivante dal comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. Nell’ipotesi in cui non sia possibile conoscere la causa del contagio, la prescrizione non può iniziare a decorrere, atteso che la malattia, sofferta come tragica fatalità non imputabile ad un terzo, non è idonea in sé a concretizzare il fatto che l’art. 2947, comma 1, c.c., individua quale esordio della prescrizione. Deve, dunque, darsi rilievo alla percepibilità e riconoscibilità del danno, nonché alla sua rapportabilità causale. Ciò detto, il termine di prescrizione del diritto di risarcimento de quo è quinquennale e rimane tale anche nell’ipotesi in cui la domanda risarcitoria per i danni subiti in vita dal danneggiato emotrasfuso sia proposta jure hereditatis dall’erede del danneggiato poi deceduto. Qualora l’erede dell’emotrasfuso danneggiato ritenga di aver subito anche danni in proprio per effetto della morte del suo congiunto, rappresentando i danni jure proprio e jure hereditatis danni derivanti da un unico fatto illecito, non è possibile frazionare le due domande risarcitorie facenti capo al medesimo titolare. Orbene, in tali ipotesi, va dunque sottolineato come per i danni subiti jure proprio per effetto della morte del proprio congiunto, considerato che il predetto decesso integra il reato di omicidio, il termine di prescrizione va determinato in base all’art. 2947, comma 3, c.c.. (Alla luce di tali principi, nella fattispecie, in cui gli attori hanno agito per ottenere jure proprio il risarcimento dei danni morali ed esistenziali rispettivamente patiti per la morte del loro congiunto, si è rilevato come il termine di prescrizione, ovvero decennale, decorrente dalla morte della vittima del contagio, era ormai decorso, con conseguente rigetto della domanda attorea).
Tribunale di Potenza, civile, Sentenza 16 maggio 2013, n. 663 – Data udienza 13 maggio 2013
Non spetta al primario di chirurgia od al chirurgo operatore il controllo diretto sul sangue, la corretta tenuta dei registri o la verifica della preventiva sottoposizione a tutti i test sierologici richiesti dalla legge delle sacche di sangue trasfuse, poiché si tratta di accertamenti di competenza del centro trasfusionale, che trasmette al reparto richiedente le dette sacche regolarmente etichettate.
Solo il responsabile dell’acquisizione del sangue – il primario di ematologia, che dirige il citato centro trasfusionale – può rispondere della non completa compilazione della scheda di ciascuna sacca, della mancata esecuzione, da parte di tale centro, dei controlli di legge o dell’omessa annotazione sulle sacche in esame delle indicazioni imposte dalla normativa.
II collegamento probabilistico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la patologia insorta va apprezzato non sulla base delle conoscenze scientifiche del momento in cui venne effettuata la trasfusione, stante l’irrilevanza del criterio della prevedibilità soggettiva, ma sulla base di quelle presenti al momento in cui viene svolto l’accertamento dell’esistenza del nesso causale, posto che ciò che deve essere valutato è il collegamento naturalistico fra l’omissione e l’evento dannoso.