Competenza sui provvedimenti che limitano la potestà dei genitori dopo la riforma


Il Tribunale di Milano affronta il tema del riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni dopo la novella del 2012.
Con la recente riforma del diritto di famiglia [1], al Tribunale ordinario spetta la competenza a pronunciare i provvedimenti che limitano la potestà dei genitori [2] solo se è pendente, tra le stesse parti, un giudizio di separazione o divorzio o sui provvedimenti da adottare in caso di condotta pregiudizievole ai figli da parte di un genitore [3].
Il processo deve pendere “tra le stesse parti”: pertanto non è competente il tribunale ordinario nel caso di domanda proposta dai nonni (gli ascendenti non sono infatti parti del procedimento di separazione, divorzio).
Qualora invece l’azione per i provvedimenti limitativi della potestà [2] venga proposta in via autonoma, non rientra nella competenza del Tribunale ordinario, ma in quella del Tribunale dei minori.
Il Tribunale non è neanche competente a pronunciare la decadenza della potestà di uno dei genitori [4] se non nel caso in cui pende un procedimento di separazione, divorzio o sui provvedimenti da adottare in caso di condotta pregiudizievole ai figli da parte di un genitore [3].
In pratica, è competente Tribunale ordinario ogni volta che vi sia la concentrazione processuale delle domande.
Questi importanti chiarimenti sono stati recentemente forniti dal Tribunale di Milano.
note
[1] L. 219/2012.
[2] Art. 333 cod. civ.
[3] Art. 316 cod. civ.
[4] Art. 330 cod. civ.