A prescindere dalle contestazioni sollevate dal dipendente nei confronti del datore di lavoro circa la legittimità o meno del licenziamento, conviene sempre presentare immediatamente, all’atto del provvedimento espulsivo, la richiesta di assegno di disoccupazione all’Inps: ciò senza attendere la definizione della causa sulla legittimità del licenziamento stesso.
Assegno di disoccupazione: domanda al licenziamento; mai dopo la causa contro il datore


La richiesta all’Inps di assegno di disoccupazione va presentata subito all’atto del licenziamento.
Perde l’assegno di disoccupazione il dipendente che non presenta, subito dopo il licenziamento, la relativa domanda all’Inps, ma aspetta l’esito della causa contro il datore di lavoro. Infatti, il termine per poter chiedere l’indennità comincia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Lo ha detto la Cassazione in una sentenza di ieri [1].
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto il ricorso di una lavoratrice che, prima di presentare la domanda per l’assegno di disoccupazione agli sportelli dell’Inps, ha addirittura atteso l’esito di tutti i gradi di giudizio. Il giudizio ha confermato la legittimità del licenziamento subito dalla donna, la quale, pertanto, aveva così presentato la domanda del beneficio all’Inps. Ma i tempi erano ormai decorsi inesorabilmente e la domanda era stata respinta.
note
[1] Cass. sent. n. 15770/2013 del 24.06.13.
sono un dipendente di una azienda che aveva 5 ditte facendo parte tutte di un consorzio dopo aver percepito 5 anni di cassa integrazione il 25 settembre 2014 è fallita posso accedere alla disoccupazione o alla mobilità
grazie