Ci sono 48 mesi di tempo per presentare l’istanza di rimborso; la decorrenza è legata alla data di versamento.
Chi pensa di non dover pagare l’Irap ma non ne è certo, deve pagare l’imposta per poi chiederne il rimborso. L’istanza va inoltrata all’Agenzia delle Entrate entro 48 mesi dal relativo versamento.
La Cassazione, attraverso diverse pronunce [1], ha precisato che i 48 mesi decorrono:
– dalla data di versamento del saldo se il rimborso deriva da un’eccedenza dei versamenti in acconto rispetto a quanto dovuto a saldo oppure da pagamenti provvisori purché subordinati alla definitiva determinazione dell’obbligazione;
– oppure, dalla data di versamento dell’acconto, se quest’ultimo non era dovuto o non era dovuto in quella misura o, ancora, la relativa disposizione non era applicabile.
Alla luce di ciò, ad oggi, si possono presentare istanze di rimborso Irap relative all’anno d’imposta 2008 o relative al periodo di imposta 2009.
Tale istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate dove ha domicilio fiscale il richiedente: essa deve essere consegnata a mano o con raccomandata con avviso di ricevimento.
L’istanza, in carta semplice, deve contenere i dati anagrafici e l’attività svolta dal richiedente, nonché le indicazioni in merito alla data e all’anno di imposta dei versamenti dell’Irap di cui si chiede il rimborso. Vanno inoltre indicate le motivazioni per le quali si ritiene di non essere soggetti all’imposta.
Alla domanda, l’Agenzia delle Entrate deve rispondere entro 90 giorni. Il silenzio si considera rigetto.
In caso di diniego espresso o tacito non resta che ricorrere al giudice. Ma prima bisogna presentare il reclamo se l’Irap di cui si chiede il rimborso non supera 20 mila euro per singola annualità.
Il reclamo va notificato allo stesso ufficio che ha emesso il diniego.
Se sono trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l’accoglimento del reclamo, il contribuente, nei successivi 30 giorni, dovrà depositare lo stesso reclamo alla Commissione Tributaria Provinciale per il relativo giudizio.
note
[1] Cass. sent. n. 56/2000; sent. n15314/2000; 21529/2009.