Decreto ingiuntivo e arbitrato: revoca solo se c’è l’eccezione di parte


Il provvedimento monitorio resta valido se non c’è l’eccezione della parte opponente circa la presenza della clausola compromissoria.
Il giudice è tenuto a concedere il decreto ingiuntivo emesso pur in presenza di una clausola compromissoria che deferisce la lite ad un arbitrato: è tenuto, però, a revocarlo solo se c’è l’eccezione di parte di incompetenza del giudice ordinario.
Senza infatti la contestazione dell’opponente, in sede di opposizione al provvedimento monitorio, quest’ultimo è pienamente valido, poiché l’irregolarità non è rilevabile d’ufficio.
Lo ha stabilito, di recente, il Tribunale di Palermo [1].
Secondo il giudice, l’improcedibilità della domanda a causa dell’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non è mai rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione di parte. Dunque, la presenza di tale clausola non preclude la possibilità di ottenere un valido decreto ingiuntivo se manca la contestazione di controparte.
Del resto, posto che gli arbitri non possono emettere provvedimenti monitori, anche in presenza di una clausola compromissoria, il giudice deve emettere il decreto ingiuntivo. Esso, eventualmente, sarà soggetto a revoca solo se, in sede di opposizione, il debitore eccepisca l’incompetenza dell’ufficio adito.
note
[1] Trib. Palermo, sent. n. 1156/2013.