Accertamento: quale ufficio dell’Agenzia Entrate è competente?


Competenza territoriale dell’ufficio delle imposte: è valido l’avviso inviato dal luogo di residenza diverso dal domicilio fiscale?
Immagina di aver, di recente, spostato l’ufficio in un’altra città e, con esso, anche il tuo domicilio fiscale. Rispetto alla residenza di casa, la nuova sede lavorativa si trova a diversi chilometri di distanza. Un giorno ricevi un accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Con sorpresa, ti accorgi che si tratta dell’ufficio delle imposte con sede nel luogo della tua residenza. Ti sembra anomalo: a tuo avviso, infatti, la competenza territoriale dovrebbe essere quella dell’ufficio. Ti chiedi se un difetto di questo tipo potrebbe invalidare l’atto e renderlo impugnabile. Così ti rechi dal tuo avvocato e gli chiedi qual è l’ufficio dell’Agenzia Entrate competente per l’accertamento fiscale. Se il tuo difensore conosce bene la legge e la giurisprudenza non avrà difficoltà a darti la seguente risposta.
Indice
Competenza territoriale ufficio Agenzia delle Entrate
La questione sulla competenza territoriale dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate è stata, di recente, analizzata dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise [1]. La sentenza, appena resa nota, è di interesse comune visto che non poche volte l’Agenzia delle Entrate trascura di verificare – come, invece, dovrebbe fare – il dato che emerge dall’anagrafe tributaria e non controlla se la residenza e il domicilio fiscale del contribuente coincidono. Così succede che le lettere con gli avvisi di accertamento vengano inviate dall’ufficio sbagliato. Vediamo allora cosa dice la legge.
Il testo unico sulle imposte sui redditi [2] stabilisce che la competenza territoriale ai fini degli accertamenti fiscali spetta solo all’ufficio distrettuale nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata.
Ogni successiva variazione del predetto domicilio – comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi – assume rilevanza e radica la competenza presso il nuovo ufficio [3].
Nullità atti Agenzia Entrate dell’ufficio di un diverso Comune
La regola sulla competenza territoriale dell’ufficio di competenza, legata al luogo del domicilio fiscale del contribuente, non ammette deroghe. Ne deriva l’invalidità dell’avviso di accertamento fiscale notificato da un ufficio di un Comune differente. L’atto è nullo e può essere impugnato dinanzi alla Commissione Tributaria.
Il punto è che le Entrate individuano il presunto domicilio fiscale dei contributi – che radica la competenza territoriale – in base a quanto risulta all’anagrafe tributaria che ha come fonte il «Comune di residenza» e non sulla scorta di una dichiarazione fiscale dell’interessato che invece rivelerebbe più facilmente il domicilio fiscale.
Quindi, non è difficile incappare in atti completamente illegittimi.
La pronuncia qui in commento non fa che attuare i predetti principi: stop quindi all’accertamento emesso da un ufficio non competente per territorio: se l’amministrazione controllasse i dati presenti nell’anagrafe tributaria potrebbe facilmente accertare se il contribuente si è trasferito.
Nullità atti Agenzia Entrate Riscossione
La Cassazione ha precisato che la regola sulla competenza territoriale si applica anche con riferimento ad Agenzia Entrate Riscossione e, quindi, alle cartelle esattoriali. In tema di riscossione dei tributi – si legge in diverse pronunce [4] – è illegittimo, per carenza di competenza territoriale, il provvedimento emesso dall’ufficio provinciale del concessionario che operi in un ambito territoriale diverso dal domicilio fiscale del contribuente, atteso che nell’attività di riscossione, attribuita all’Agenzia delle Entrate, che la esercita tramite Agenzia Entrate Riscossione, è previsto, da un lato, che ogni atto impositivo sia emesso dall’ufficio territorialmente competente [5], secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente e, dall’altro, che “l’ufficio consegna il ruolo al concessionario dell’ambito territoriale cui esso si riferisce” [6]. Anche la competenza territoriale del concessionario è, dunque, legata al domicilio fiscale del contribuente, per cui la cartella esattoriale, il fermo, l’ipoteca o il pignoramento notificato dall’Agente di Riscossione incompetente è nullo.
note
[1] Ctr Molise, sent. n. 561/19.
[2] Art. 31 dPR n. 600/1973.
[3] Cass. sent. n. 2492/2018: In tema di accertamento delle imposte, ai fini della determinazione della competenza territoriale dell’ufficio ex art. 31 del d.P.R. n. 600 del 1973, assume rilevanza anche la variazione di domicilio comunicata dal contribuente nella dichiarazione annuale dei redditi, trattandosi di atto idoneo a rendere nota tale circostanza all’Amministrazione finanziaria.
[4] Cass. sent. n. 8049/2017.
[5] Ai sensi dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973.
[6] Art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973.