Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 settembre – 15 ottobre 2019, n. 26039
Presidente Manna – Relatore De Marinis
Fatti di causa
Con sentenza del 13 novembre 2013, la Corte d’Appello di Ancona Reggio confermava la decisione resa dal Tribunale di Pesaro ed accoglieva la domanda proposta da A.G. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto dell’istante, libero professionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore dei Dottori Commercialisti, alla ricongiunzione presso la predetta Cassa dei contributi versati alla Gestione separata dell’INPS.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto sussistere il diritto in base alla formulazione letterale della L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, che espressamente riconosce la facoltà di ricongiungere i contributi A.G.O. nella gestione in cui l’interessato risulta iscritto in qualità di libero professionista e ciò senza limitazioni ed indipendentemente dalla omogeneità o meno delle contribuzioni versate nelle rispettive gestioni, quella di provenienza e quella dei destinazione.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INPS, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’A. .
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo, l’Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 45 del 1990, art. 1, comma 2, e L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e ss., D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 1, comma 1, art. 15 preleggi e L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 19, lamenta la non conformità a diritto del pronunciamento della Corte territoriale favorevole al riconoscimento della facoltà di valersi della ricongiunzione dei contributi, e contrapponendovi una interpretazione della norma in questione per cui la facoltà non sarebbe riconosciuta laddove il trattamento pensionistico dell’interessato debba essere calcolato utilizzando il solo metodo contributivo, operando invece i diversi istituti del cumulo e della totalizzazione.
Il motivo deve ritenersi infondato alla luce della pronunzia della Corte costituzionale n. 61 del 5 marzo 1999, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per contrasto con gli artt. 2, 3 e 38 Cost., la L. n. 45 del 1990, artt. 1 e 2, nella parte in cui non prevedono, in favore dell’assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto) il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione, più vantaggiosa, ma anche più costosa per l’assicurato, possa porsi come mera opzione rispetto ad altri istituti che consentano il conseguimento del medesimo obiettivo dell’utilizzo della contribuzione, un’interpretazione dell’art. 1, comma 2, della legge predetta che rifletta l’assenza di limiti, nè quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, nè quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” della contribuzione accreditata presso le casse per i liberi professionisti, alla facoltà di avvalersi di tale istituto anche in alternativa agli istituti ulteriori e distinti del cumulo e della totalizzazione.
Il ricorso va, dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori del controricorrente dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge, da distrarsi a favore degli avvocati Roberta Alesi e Claudio Martino.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.