Indice
- 1 In materia di abusi edilizi: distinzione tra misure amministrative ripristinatorie e misure sanzionatorie e afflittive.
- 2 Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali: sanzione amministrativa
- 3 Natura di sanzione amministrativa della demolizione del manufatto abusivo.
- 4 L’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo può essere disposta in qualsiasi momento.
- 5 La repressione degli abusi edilizi con misure ripristinatorie può essere disposta nei confronti del proprietario attuale anche se non responsabile dell’abuso.
In materia di abusi edilizi: distinzione tra misure amministrative ripristinatorie e misure sanzionatorie e afflittive.
Mentre le misure ripristinatorie costituiscono rimedi che, a fronte di una situazione di difformità nell’assetto del territorio rispetto a quello delineato dagli strumenti edilizi e dalla disciplina di settore discendente dall’abuso edilizio, mirano ad eliminare o riequilibrare detta situazione tramite la soddisfazione di specifici interessi pubblici attinenti all’ordinato assetto del territorio, così giustificandosi il loro concorso con le sanzioni penali e la loro sottrazione alla disciplina generale recata dalla l. n. 689 del 1981, le sanzioni conseguenti all’illecito edilizio che non rivestono natura riparatoria dell’interesse violato, in quanto aventi carattere punitivo, sono correlate alla responsabilità personale dell’autore della violazione, dovendo tuttavia ulteriormente distinguersi, al loro interno, tra sanzioni meramente punitive e sanzioni pecuniarie aventi anche finalità ripristinatorie, di carattere meramente patrimoniale, trasmissibili agli eredi e non reiterabili nei confronti di altri soggetti. Dalla distinzione tra finalità ripristinatorie e finalità afflittiva della sanzione amministrativa in materia edilizia, discende dunque l’applicabilità o meno della disciplina generale di cui alla l. n. 689 del 1981.
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 07/03/2017, n.3188
Violazione di piani regolatori e di regolamenti edilizi comunali: sanzione amministrativa
In tema di concessione edilizia in sanatoria, l’indennità per il profitto conseguito con la realizzazione di un fabbricato, in assenza della preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali, ai sensi dell’art. 167, d.lg. n. 42 del 2004 ha pacificamente natura amministrativa e come tale soggiace alla disciplina generale di cui alla l. 689 del 1981, con la conseguenza che si estingue per decesso dell’autore dell’abuso edilizio, non estendendosi agli eredi (art. 7, l. n. 689 del 1981).
Tar Catania, (Sicilia) sez. I, 29/10/2008, n.1883
Natura di sanzione amministrativa della demolizione del manufatto abusivo.
La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive e ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso. Per tali sue caratteristiche la demolizione non può ritenersi una “pena” nel senso individuato dalla giurisprudenza della Cedu e non è soggetta alla prescrizione stabilita dall’art. 173 c.p.
Cassazione penale sez. III, 20/01/2016, n.9949
L’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo può essere disposta in qualsiasi momento.
L’ordinanza di demolizione di un manufatto abusivo può essere disposta in qualsiasi momento sia perché si tratta di una misura a carattere reale piuttosto che di una vera e propria sanzione, sia perché si tratta comunque di illeciti permanenti cui si associano misure oggettive in rapporto alle quali non può nemmeno essere utilmente invocato il principio di estraneità degli attuali proprietari alla relativa effettuazione, fatta salva l’inopponibilità dell’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 24/07/2017, n.733
La repressione degli abusi edilizi con misure ripristinatorie può essere disposta nei confronti del proprietario attuale anche se non responsabile dell’abuso.
La repressione degli abusi edilizi attraverso misure ripristinatorie può essere disposta nei confronti del proprietario attuale dell’immobile interessato dall’intervento abusivo anche se non responsabile dell’abuso, perché questo costituisce illecito permanente, senza che sia necessario l’accertamento del dolo o della colpa del destinatario della sanzione, trattandosi di sanzione di carattere reale. Le sanzioni afflittive mirano, invece, essenzialmente a produrre un effetto dannoso per il responsabile ed esulano dalla soddisfazione dell’interesse violato dall’abuso, non mirando a stabilire una situazione di legalità materiale violata. Mentre le sanzioni ripristinatorie costituiscono rimedi che, a fronte di una situazione di difformità nell’assetto del territorio rispetto a quello delineato dagli strumenti edilizi e dalla disciplina di settore discendente dall’abuso edilizio, mirano ad eliminare o a riequilibrare detta situazione tramite la soddisfazione di specifici interessi pubblici attinenti all’ordinato assetto del territorio, così giustificandosi il loro concorso con le sanzioni penali e la loro sottrazione alla disciplina generale recata dalla l. n. 689 del 1981, le sanzioni conseguenti all’illecito edilizio che non rivestono natura riparatoria dell’interesse violato, in quanto aventi carattere punitivo, sono correlate alla responsabilità personale dell’autore della violazione, dovendo tuttavia ulteriormente distinguersi, al loro interno, tra sanzioni meramente punitive e sanzioni pecuniarie aventi anche finalità ripristinatorie, di carattere meramente patrimoniale, trasmissibili agli eredi e non reiterabili nei confronti di altri soggetti. Dalla distinzione tra finalità ripristinatorie e finalità afflittiva della sanzione amministrativa in materia edilizia, discende dunque l’applicabilità o meno della disciplina generale di cui alla l. n. 689 del 1981.
T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. I, 10/07/2013, n.522