Rivalutazione degli assegni Inps, modifica delle perequazioni, coefficienti di trasformazione dei contributi: a quanto ammonta la pensione nel 2020.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto, il decreto del ministero dell’Economia [2] che fissa il tasso effettivo di rivalutazione delle pensioni erogate dall’Inps a partire dal 1° gennaio 2020. In base a quanto reso noto, è previsto un nuovo aumento delle pensioni nel 2020 grazie alla perequazione, cioè all’adeguamento degli assegni all’inflazione: secondo quanto rilevato dai dati Istat, nel dettaglio, l’aumento spettante sulle pensioni sarà pari allo 0.40%, salvo conguaglio alla fine del 2020.
Sulla base del decreto, tutte le prestazioni riconosciute dall’Inps aumentano sino a un massimo dello 0,4%, in base all’importo dell’assegno. Nel corso dell’anno sono state poi effettuate nuove rilevazioni dall’Istat che hanno determinato un aumento di alcune prestazioni Inps dello 0,50%. Si attende comunque il conguaglio al termine del 2020.
A beneficiare dell’aumento pensioni 2020 risultano non solo le pensioni dirette (di vecchiaia, di anzianità, anticipata…), ma anche gli assegni e le pensioni d’invalidità e d’inabilità, l’assegno e la pensione sociale e le pensioni ai superstiti. Inoltre, i trattamenti che sono limitatamente cumulabili con gli altri redditi, ad esempio l’assegno ordinario d’invalidità e la pensione di reversibilità, subiranno delle riduzioni più basse per effetto dell’incremento delle soglie di reddito.
Per le pensioni più alte, poi, è confermato il meccanismo di rivalutazione del trattamento, con un adeguamento al costo della vita che va dal 100% al 40% dell’inflazione, secondo l’importo dell’assegno; le pensioni da 3 a 4 volte il trattamento minimo possono però beneficiare del 100% della rivalutazione, e non più del 97%, grazie alle nuove previsioni della legge di Bilancio 2020. Sugli assegni più alti continua ad essere operato il cosiddetto taglio delle pensioni d’oro, che comporterà l’applicazione di un contributo di solidarietà sino al 40%.
Per quanto riguarda le pensioni da liquidare col sistema di calcolo contributivo, è stato recentemente reso noto il tasso di capitalizzazione per la rivalutazione dei contributi accantonati, che risulta superiore all’1,8%. Sono, invece, confermati per il 2020 gli stessi coefficienti di trasformazione del 2019, che trasformano il montante contributivo (cioè la somma dei contributi accantonati e rivalutati) in pensione.
Ma procediamo per ordine, e vediamo, in merito alla pensione 2020, come cambiano gli importi.
Indice
Come funziona la rivalutazione della pensione?
La rivalutazione, o perequazione della pensione, consiste nell’adeguamento dell’importo del trattamento economico erogato dall’ente previdenziale all’inflazione.
Nel 2019, l’adeguamento della pensione in misura pari al 100% dell’inflazione è stato applicato soltanto alle pensioni d’importo sino a 3 volte il minimo. Dal 2020, è applicato anche alle pensioni che ammontano sino a 4 volte il minimo.
Ricordiamo che il trattamento minimo per il 2019 ammonta a 513,01 euro mensili; in base ai primi aumenti applicati, l’ammontare mensile per il 2020 risulta pari a 515,07 euro; è stato successivamente previsto un nuovo incremento a 515,58 euro. Qui la Guida completa al trattamento minimo.
Come si rivaluta la pensione dal 2020?
Le pensioni che superano di 4 volte il trattamento minimo subiscono una riduzione della rivalutazione; il meccanismo di perequazione è cambiato dal 2019, rispetto agli adeguamenti applicati in precedenza, e verrà ulteriormente modificato nel 2020. Nel dettaglio:
- per le pensioni fino a 3 volte il minimo, l’adeguamento è pari al 100%;
- per le pensioni oltre 3 e fino a 4 volte il minimo, l’adeguamento è ugualmente previsto nella misura del 100% per il 2020; è del 97% nel 2019 e per i primi mesi del 2020, fino al recepimento da parte dell’Inps della novità della legge di Bilancio;
- per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo è del 77%;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo è del 52%;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo è del 47%;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo è del 45%;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo è del 40%.
In pratica, con questo sistema, chi possiede una pensione sino a 2052 euro lordi mensili circa beneficia della rivalutazione della pensione in misura piena, pari allo 0,4% in più.
L’ammontare delle rivalutazioni è stato appena confermato da un apposito decreto; le modifiche al meccanismo di perequazione si trovano invece nella legge di Bilancio 2020.
Aumento pensioni 2020
Le pensioni riconosciute dall’Inps nel 2020 aumentano in questo modo, a partire dal mese di gennaio, con gli incrementi dello 0,4% ed il nuovo meccanismo di rivalutazione:
- pensioni fino a 4 volte il minimo: si applica un tasso di rivalutazione pari allo 0,40%;
- pensioni di importo da 4 a 5 volte il minimo: si applica un tasso di rivalutazione pari allo 0,308%;
- pensioni di importo da 5 a 6 volte il minimo: si applica un tasso di rivalutazione pari allo 0,208%;
- pensioni di importo da 6 a 8 volte il minimo: si applica un tasso di rivalutazione pari allo 0,188%;
- pensioni di importo da 8 a 9 volte il minimo: si applica un tasso di rivalutazione pari allo 0,18%;
- pensioni di importo oltre 9 volte il minimo: si applica un tasso di rivalutazione pari allo 0,16%.
Taglio pensioni d’oro 2020
Le pensioni più elevate, d’importo superiore a 100mila euro annui (circa 5mila euro netti al mese), continuano a subire, nel 2020, un taglio fisso in misura percentuale ( che opererà non più sino al 2023 compreso, ma solo sino al 2021, in base a quanto previsto dalla Corte costituzionale), attraverso l’applicazione di un contributo di solidarietà.
Nello specifico, il taglio delle pensioni d’oro per il 2020 funziona in questo modo, in base alla rivalutazione degli assegni:
- pensione tra 100.160,01 e 130.208 euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100.160,01 euro;
- pensione tra 130.208,01 e 200.320 euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100.160,01 euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130.208 euro;
- pensione tra 200.320,01 e 350.560 euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100.160,01 euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130.208 euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200.320 euro;
- pensione tra 350.560,01 e 500.800 euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100.160,01 euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130.208 euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200.320 euro, taglio dell’assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350.560 euro;
- pensione oltre i 500.800 euro: taglio dell’assegno pari al 15% per la parte eccedente i 100.160,01 euro, taglio dell’assegno pari al 25% per la parte eccedente i 130.208 euro, taglio dell’assegno pari al 30% per la parte eccedente i 200.320 euro, taglio dell’assegno pari al 35% per la parte eccedente i 350.560 euro, taglio del 40% dell’assegno per la parte eccedente i 500.800 euro.
Ad essere decurtate, ad ogni modo, sono solo le pensioni calcolate almeno in parte attraverso il sistema retributivo: le prestazioni calcolate col sistema integralmente contributivo non sono ridotte. Nessun taglio anche per le pensioni liquidate in regime di cumulo [1], sia retributive che contributive, per le pensioni corrisposte in funzione dell’invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e di privilegio), le pensioni indirette e di reversibilità e quelle riconosciute alle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
La pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, essendo assimilata alla pensione di vecchiaia diretta, può essere assoggettata alla decurtazione.
Taglio pensioni d’oro illegittimo
La Corte costituzionale, con comunicato stampa del 22 ottobre 2020 ha reso noto che in relazione al taglio delle pensioni d’oro, cioè al contributo di solidarietà applicato sulle pensioni più alte, è costituzionalmente illegittima la durata pari a 5 anni. Il contributo può essere applicato al massimo per 3 anni, quindi sino al 2021 compreso.
Risulta invece legittimo il cosiddetto raffreddamento delle perequazioni, cioè l’applicazione limitata, in relazione alle pensioni superiori a 4 volte il minimo, delle rivalutazioni della pensione per adeguamento al costo della vita.
Rivalutazione dei contributi accantonati
Per quanto riguarda le pensioni, o le quote delle pensioni, da calcolare col sistema contributivo, nel 2019 è cresciuta la rivalutazione dei contributi accantonati presso l’Inps: il ministero del Lavoro ha, difatti, comunicato il tasso di capitalizzazione, cioè il valore da utilizzare per rivalutare i contributi relativi alle pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 2019.
Il ministero del Lavoro ha inoltre comunicato di recente il tasso di capitalizzazione 2019, per le pensioni liquidate nel 2020.
Ricordiamo che il tasso di capitalizzazione corrisponde all’andamento della crescita nominale del prodotto interno lordo (Pil) degli ultimi 5 anni.
Il tasso ufficiale indicato dall’Istat per le pensioni liquidate nel 2019, che si applica ai montanti contributivi (cioè alla somma dei contributi) accantonati al 31 dicembre 2017, è pari a 0,013478: in pratica, i lavoratori che si pensionano nel 2019 devono rivalutare il montante contributivo accreditato al 31 dicembre 2017 dell’1,3478%.
I lavoratori che si pensionano nel 2019 non devono, invece, rivalutare i contributi versati nel 2018, cioè nell’ultimo anno di lavoro prima di accedere alla pensione; lo stesso vale per chi si pensionerà nel 2020: non si dovranno, infatti, rivalutare i contributi accreditati nel 2019.
La rivalutazione per chi si pensiona nel 2019, pari all’1,3478%, pur rappresentando un miglioramento è ancora parecchio distante dai valori dei primi anni duemila, precedenti alla crisi, quando si registravano incrementi annui del 4-5%.
Per il 2019, relativamente alle pensioni liquidate nel 2020, l’Istat ha reso noto che il tasso medio annuo, risultato della variazione del Pil nominale nei cinque anni precedenti al 2018, è pari a 0,018254; il tasso di capitalizzazione sarà dunque pari all’1,8254% [1]
Coefficienti di trasformazione 2020
Restano uguali, per le pensioni aventi decorrenza dal 2020, i coefficienti di trasformazione: si tratta dei valori, espressi in misura percentuale, che trasformano il montante contributivo, cioè la somma dei contributi accantonati e rivalutati, in pensione.
I coefficienti di trasformazione crescono all’aumentare dell’età pensionabile, e sono inversamente proporzionali alla speranza di vita media: in pratica, più tardi il lavoratore va in pensione, più aumentano i coefficienti di trasformazione; più aumenta la speranza di vita, e vengono di conseguenza incrementati i requisiti per la pensione, più i coefficienti diminuiscono.
I coefficienti di trasformazione possono essere incrementati ogni biennio: osserviamo, nella seguente tabella, quali sono i coefficienti operativi nel biennio 2019- 2020 e come sono diminuiti i valori nel tempo, in proporzione agli adeguamenti alla speranza di vita media.
Età | Coefficienti di trasformazione vigente sino al 2015 | Coefficienti di trasformazione dal 2016 al 2018 | Coefficienti di trasformazione 2019- 2020 |
57 | 4,304% | 4,246% | 4,2% |
58 | 4,416% | 4,354% | 4,304% |
59 | 4,535 % | 4,468% | 4,414% |
60 | 4,661% | 4,589% | 4,532% |
61 | 4,796 % | 4,719% | 4,657% |
62 | 4,94 % | 4,856% | 4,79% |
63 | 5,094 % | 5,002% | 4,932% |
64 | 5,259 % | 5,159% | 5,083% |
65 | 5,435 % | 5,326% | 5,245% |
66 | 5,624 % | 5,506% | 5,419% |
67 | 5,826 % | 5,700% | 5,604% |
68 | 6,046 % | 5,910% | 5,804% |
69 | 6,283 % | 6,135% | 6,021& |
70 | 6,541 % | 6,378% | 6,257% |
note
[1] Comunicato ministero del Lavoro 25/10/2019; nota Istat prot.2773899 del 21/10/2019.
[2] Decreto Mef 15/11/2019.
Buongiorno,
qualcuno è a conoscenza se nel contributo di solidarietà per le pensioni d’oro se viene considerata solo la pensione INPS oppure anche altre pensioni provenienti da Fondi pensionistici non appartenenti a INPS?
Grazie