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Servitù passaggio carrabile: ultime sentenze

12 Novembre 2021
Servitù passaggio carrabile: ultime sentenze

La servitù di passo carrabile consente di transitare utilizzando mezzi meccanici come carri, automobili, furgoni, macchine agricole.

Il diritto di servitù di passo carrabile

La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante. Il diritto di servitù di transito carrabile non comprende né implica la servitù pedonale, ma consente il passaggio pedonale solo quale semplice mezzo, quando occorra, per il passaggio con mezzi meccanici.

In tale situazione, è consentito imporre la servitù carrabile ai sensi dell’articolo 1051 del codice civile, norma che non presuppone solo una situazione di ínterclusione assoluta (allorquando il preteso fondo dominante non abbia alcuna possibilità di accesso diretto o indiretto alla via pubblica), ma anche l’interclusione relativa (se il predetto fondo possa procurarsi l’accesso solo con notevole dispendio).

Cassazione civile sez. II, 09/07/2021, n.19582

Controversa su una servitù di passaggio pedonale e carrabile

Integra la condotta del reato di cui all’art. 392 c.p. la realizzazione di un muro di blocchi di cemento finalizzato ad ostruire il passaggio, pedonale e carrabile, ai proprietarie del fondo confinante con i quali sia in atto una controversia sulla sussistenza di una servitù di passaggio nei medesimi luoghi, anche solo in fase iniziale.

Corte appello Lecce, 05/05/2021, n.251

Servitù di passaggio pedonale ampliata con passaggio carrabile

Nel giudizio di natura petitoria non è possibile porre in rilievo questioni attinenti un precedente giudizio possessorio. (Nel caso di specie si trattava di una servitù di passaggio pedonale che era stata ampliata con passaggio anche carrabile ovvero con mezzi meccanici).

Corte appello Roma sez. VIII, 03/03/2020, n.1626

Passaggio con mezzi meccanici

Il passaggio pedonale e il passaggio carrabile costituiscono servitù distinte e autonome (poiché quest’ultima non è semplicemente l’ampliamento del modus della prima, ma un’eventualmente indebita estensione di utilizzo), sicché dall’esistenza della prima non può desumersi anche quella della seconda, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a consentire il passaggio anche con mezzi meccanici.

Cassazione civile sez. II, 26/02/2019, n.5603

Uso strada privata per il transito di veicoli

In materia urbanistica, l’utilizzazione di una strada privata per il transito di veicoli da parte di una pluralità indeterminata di persone se, da un lato, vale ad evidenziare l’assoggettamento del bene ad uso pubblico di passaggio, non può dall’altro, legittimare il proprietario del fondo confinante all’apertura di un accesso alla strada stessa, nemmeno in forza di concessione amministrativa, trattandosi di facoltà che esorbita dai limiti del predetto uso pubblico del bene privato e che, correlativamente non può essere oggetto di concessione, essendo a tal fine necessario un più ampio titolo d’acquisto del bene rispetto al contenuto minimo qualificante del diritto d’uso pubblico; in particolare, un provvedimento permissivo del Comune che autorizzi l’apertura di un passo carrabile tra il fondo privato e l’area soggetta a servitù d’uso pubblico, nel regolare un uso speciale di tale bene, ne suppone erroneamente una demanialità che esso non possiede e ciò in quanto l’Amministrazione titolare di una servitù pubblica su strada vicinale può esercitare tutti i poteri intesi a garantire e ad assicurare l’uso della strada da parte dei cittadini, ma soltanto nei limiti dettati dal pubblico interesse, mentre non può esercitare quei poteri che, invece, le spettano su suolo di natura demaniale.

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna) sez. II, 29/10/2018, n.808

Servitù di passaggio carrabile e passaggio pedonale: differenze

La servitù di passo carrabile si differenzia da quella di passaggio pedonale per la maggiore ampiezza del suo contenuto, perché, condividendo con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone, soddisfa l’ulteriore esigenza di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; ne consegue che dall’esistenza della servitù di passaggio pedonale non può desumersi l’esistenza di quella di passo carrabile, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio con automezzi.

(Nella specie la S.C. ha ritenuto che l’avvenuto esercizio di un passaggio solo a piedi e mediante carretti per il tempo necessario ad usucapire non valesse a costituire una servitù di transito carrabile, occorrendo in concreto stabilire se la strada consentisse – per caratteristiche oggettive e per la sua specifica destinazione funzionale – anche il traffico carrabile e, soprattutto, se ivi si svolgesse effettivamente il passaggio con mezzi meccanici).

Cassazione civile sez. II, 23/07/2018, n.19483

Domanda di usucapione per le servitù di passo carrabile e di parcheggio

La natura della scalinata, la sua conformazione, la sua lunghezza, l’altezza dei gradini sono tutti elementi che consentono di ritenere infondata la pretesa degli appellanti di acquisto per usucapione di una servitù di passo carrabile in detto sito. Anche a non voler considerare l’assenza di opere visibili che avrebbero dovuto denotare l’animus possidendi del bene, non si vede come sia ipotizzabile un costante, pacifico e non clandestino transito con mezzi in un luogo che è, con assoluta evidenza, deputato esclusivamente al transito di pedoni.

Anche per la domanda relativa alla servitù di parcheggio si osserva che i testi hanno genericamente riferito della possibilità di lasciare la propria autovettura da parte di chiunque, motivo per cui non può ritenersi raggiunta la prova di un esercizio esclusivo di detta facoltà da parte degli appellanti con modalità tali, ivi compresa la presenza di segni visibili, da consentire l’accoglimento della loro domanda.

Corte appello Brescia sez. II, 20/01/2017, n.90

Servitù di pubblico passaggio su tratto di strada privato già destinato a uso pubblico

E’ illegittima la deliberazione con la quale il Consiglio comunale, facendo riferimento all’art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha costituito una servitù di pubblico passaggio e di transito pedonale e carrabile su un tratto di strada di proprietà privata, destinato a uso pubblico da lungo tempo e collegato alla pubblica via.

T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. II, 16/02/2016, n.170

Servitù di passaggio carrabile a favore del fondo dominante

Qualora risulti incontestato l’uso del passo pedonale su area prossima o parzialmente coincidente con quella gravata dal diritto di transito pattiziamente costituito, si può ritenere che sia stata conservata la servitù di passaggio carrabile a favore del fondo dominante.

Cassazione civile sez. II, 10/04/2014, n.8427

Destinazione del fondo e accessibilità alla casa di abitazione

Ai sensi dell’art. 1052 c.c. – da leggere alla luce di C. cost. n. 167 del 1999 – la costituzione coattiva di una servitù di passaggio carrabile in favore di un fondo non intercluso può avvenire non soltanto in presenza di esigenze dell’agricoltura o dell’industria, bensì anche ai fini di consentire una piena accessibilità alla casa di abitazione.

Cassazione civile sez. II, 03/08/2012, n.14103

Servitù di passaggio pedonale e carrabile

In tema di servitù prediali, l’art. 1063 c.c. stabilisce una graduatoria delle fonti regolatrici dell’estensione e dell’esercizio delle servitù, ponendo a fonte primaria il titolo costitutivo del diritto, mentre i precetti dettati dai successivi art. 1064 e 1065 c.c. rivestono carattere meramente sussidiario. Tali precetti, pertanto, possono trovare applicazione soltanto quando il titolo manifesti al riguardo lacune o imprecisioni non superabili mediante l’impiego di adeguati criteri ermeneutici: ove, invece, il contenuto e le modalità di esercizio risultino puntualmente e inequivocabilmente determinati dal titolo, a questo soltanto deve farsi riferimento, senza possibilità di ricorrere al criterio del soddisfacimento del bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente.

(Fattispecie nella quale, sulla scorta dell’enunciato principio, la Corte ha escluso che – in assenza di precise indicazioni del titolo costitutivo – la servitù di passaggio potesse intendersi, oltre che pedonale, estesa anche a carrabile).

Cassazione civile sez. II, 05/03/2010, n.5434

Possesso della servitù di passaggio

Commettono spoglio in danno di un avvocato, incaricato di trattare la vendita di un immobile, coloro che, dopo aver cambiato la serratura del cancello che sbarra la via per raggiungere il fondo, rifiutano di consegnare al legale le nuove chiavi; pertanto, va ordinato agli autori dello spoglio di reintegrare l’avvocato nel possesso della servitù di passaggio, pedonale e carrabile, attraverso il vialetto di ingresso che dalla strada comunale porta a detto immobile e di consegnargli le chiavi del cancello.

Tribunale Macerata, 20/02/2009

Accertata impossibilità di uso tramite transito carrabile

In relazione ad una servitù di passaggio, l’accertata impossibilità di uso ai fini del transito carrabile non consente di ritenere, per questo solo fatto, automaticamente accertata anche l’impossibilità di uso in termini di passaggio pedonale, poiché l’art. 1075 c.c. stabilisce che la servitù esercitata in modo da trarne un’utilità minore di quella indicata dal titolo si conserva per intero. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che – sulla base dell’accertata impossibilità di transito carrabile in conseguenza del mancato compimento di lavori di costruzione e della naturale impraticabilità del terreno – aveva ritenuto di poter desumere da ciò l’estinzione della servitù di passaggio per impossibilità di uso, ai sensi dell’art. 1074 c.c., senza verificare se le condizioni del terreno fossero così impervie da non consentire neppure il transito a piedi).

Cassazione civile sez. II, 25/02/2008, n.4794

Accertamento dell’esistenza della pretesa servitù

L’azione negatoria “servitutis” tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermato dal terzo sulla cosa dell’ attore, e dunque non soltanto all’accertamento dell’inesistenza della pretesa servitù, ma anche al conseguimento della cessazione della situazione antigiuridica posta in essere dal vicino, al fine di ottenere la libertà del fondo.

Inoltre, poiché la titolarità del bene si pone come requisito di legittimazione attiva e non come oggetto della controversia, la parte che agisce non ha l’onere di fornire, come per l’azione di rivendica, la prova rigorosa della proprietà. Nella specie, il tribunale ha negato la servitù di un passo carrabile dove veniva parcheggiata la macchina.

Tribunale Savona, 23/06/2005

Terreno comune usato come passaggio pedonale e carrabile

L’apertura di un varco sul muro comune che mette in comunicazione il terreno di proprietà esclusiva di un singolo condomino con quello comune non da luogo alla costituzione di una servitù quando il terreno comune viene già usato come passaggio pedonale e carrabile, sempre che l’opera realizzata non pregiudichi l’eguale godimento della cosa comune da parte degli altri condomini, vertendosi in una ipotesi di uso della cosa comune a vantaggio della propria che rientra nei poteri di godimento inerenti al dominio.

Tribunale Trani, 26/11/2004

Servitù di passo carrabile a favore di un immobile adibito per uso abitativo

La servitù di passo carrabile, specialmente se a favore di un immobile adibito per uso abitativo, si distingue da quella di passaggio pedonale solo per la maggiore ampiezza del suo contenuto perché, a meno che non sia espressamente costituita solo per il trasporto delle merci, condivide con quest’ultima la funzione di consentire il transito delle persone soddisfacendo anche le esigenze di trasporto con veicoli di persone e merci da e verso il fondo dominante; conseguentemente, estendendosi la domanda di reintegra nel possesso di una servitù di passo carrabile alla reintegra nel possesso del passaggio pedonale, la sua sostituzione con quella di reintegra nella servitù di passaggio pedonale realizza solo una riduzione quantitativa della originaria domanda, consentita alla parte, ai sensi dell’art. 184 c.p.c. senza necessità di accettazione dell’altra, che non ha interesse ad opporvisi per ottenere una decisione di accertamento negativo della originaria pretesa, dato che la sentenza sulla domanda successivamente ridotta fa stato anche sulla consistenza del diritto dell’attore, escludendo, con effetto di giudicato, il fondamento della originaria maggiore pretesa.

Cassazione civile sez. II, 29/10/1992, n.11764

Ampio portone: servitù di passaggio

In una servitù di passaggio carrabile esercitata attraverso un ampio portone è compreso anche il passaggio pedonale, a meno che il titolo costitutivo della servitù non lo escluda espressamente.

Cassazione civile sez. II, 27/01/1983, n.747

Costituzione contrattuale di una servitù di passo carrabile

Il passaggio con animali, in gregge o mandria, si differenzia, per contenuto e modalità, da quello cosiddetto carrabile, cioè con veicoli. Pertanto, la costituzione contrattuale di una servitù di passo carrabile può ritenersi comprensiva del suddetto passaggio con animali solo quando dall’interpretazione del titolo, secondo i criteri d’ermeneutica fissati dagli art. 1362 ss. c.c., emerga che le parti abbiano adottato l’indicata espressione al di là del suo significato tecnico-giuridico, per includervi utilizzazioni diverse dal transito veicolare.

Cassazione civile sez. II, 20/02/1982, n.1070



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