Indagini preliminari; diritto al rispetto della vita privata; perquisizione domiciliare disposta dal pm; garanzia giurisdizionale.
Indice
- 1 Illegittimità di una serie di norme in tema di perquisizioni
- 2 Difensore dell’imputato
- 3 Ispettore di polizia penitenziaria
- 4 Favoreggiamento: la causa di non punibilità
- 5 L’esecuzione della perquisizione domiciliare
- 6 Preclusione del potere di accertamento tributario
- 7 Detenzione ai fini di spaccio: elementi indizianti
- 8 La nullità della perquisizione
- 9 Illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro del Pm
- 10 Perquisizione dell’autovettura
- 11 Prova della ricettazione e sequestro dei beni
- 12 Convalida del sequestro adottato dal pm sulle cose pertinenti al reato
- 13 Esecuzione di un provvedimento di perquisizione
- 14 Cessione della sostanza stupefacente: prova
- 15 Legittimità del sequestro dei documenti informatici del giornalista
- 16 Spontanee dichiarazioni durante la perquisizione
- 17 Restituzione delle cose oggetto di sequestro probatorio
- 18 Perquisizioni, sequestri informatici e sequestri esplorativi
- 19 Elementi indiziari di detenzione ai fini di spaccio
- 20 Prove attestanti la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio
- 21 Legittimità del decreto di perquisizione
- 22 Perquisizione domiciliare
- 23 Esecuzione di una perquisizione fittizia
- 24 Provvedimento di perquisizione e sequestro: cosa deve indicare?
- 25 Verbale di perquisizione: annotazioni di informazioni estrapolate dal telefono
- 26 Ordine europeo di indagine
- 27 Tardiva comunicazione del decreto di riconoscimento dell’ordine di indagine europeo
- 28 Perquisizione e sequestro di cose pertinenti al reato
- 29 Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio
- 30 Provvedimento di perquisizione: nullità
- 31 L’esecuzione di perquisizione e sequestro al giornalista
Illegittimità di una serie di norme in tema di perquisizioni
Vanno respintele questioni di incostituzionalità: dell’art. 191 c.p.p., nella parte in cui – secondo l’interpretazione predominante nella giurisprudenza di legittimità, assunta quale diritto vivente – non prevede l’inutilizzabilità degli esiti probatori delle perquisizioni e delle ispezioni, domiciliari e personali, compiute dalla polizia giudiziaria fuori dei casi previsti dalla legge, compresi, fra tali esiti, il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato e la possibilità di deporre sui predetti atti e sui loro risultati; dell’art. 352 c.p.p., nella parte in cui non prevede che il decreto di convalida della perquisizione eseguita d’iniziativa dalla polizia giudiziaria debba essere motivato; dell’art. 125, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che la nullità (per difetto di motivazione) del decreto di convalida della perquisizione sia assoluta e rientri tra quelle considerate dall’art. 179, comma 2, c.p.p.
Corte Costituzionale, 09/12/2022, n.247
Difensore dell’imputato
Le garanzie difensive di cui all’art. 103 cod. proc. pen., in quanto finalizzate a prevenire il pericolo di abusive intrusioni nella sfera difensiva e a tutelare il segreto professionale, non sono limitate al difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità dell’attività di ispezione, di ricerca o di sequestro, ma devono essere osservate in tutti i casi in cui tali atti sono eseguiti nell’ufficio di un professionista, iscritto all’albo degli avvocati e procuratori, che abbia assunto la difesa di assistiti, anche fuori del procedimento in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro è compiuta.
Cassazione penale sez. II, 25/10/2022, n.44892
Ispettore di polizia penitenziaria
Commette reato l’ispettore di polizia penitenziaria che in modo del tutto abusivo e arbitrario intercetti le conversazioni tra detenuti all’interno delle celle. I Supremi giudici hanno rilevato come fosse palese l’attribuibilità all’ispettore dei file audio relativi a intercettazioni telefoniche. Questa attività non derivava dal solo fatto che le “registrazioni” fossero nel computer posizionato nella postazione lavorativa, ma anche in ragione del rinvenimento, a seguito di perquisizione personale, di materiale funzionale a effettuare registrazioni ambientali e telefoniche. I giudici, quindi, sono arrivati all’imputazione avendo in mano degli indizi gravi, precisi e concordanti.
Gli elementi, poi, erano valorizzati unitamente alle dichiarazioni rese da numerose persone informate sui fatti che avevano evidenziato il pervasivo controllo operato nei loro confronti da parte dell’ispettore.
Cassazione penale sez. VI, 05/10/2022, n.39326
Favoreggiamento: la causa di non punibilità
In tema di favoreggiamento personale, la causa di non punibilità prevista dall’ art. 384 c.p., postulando uno stato di necessità, che ne costituisce anche la ragione giustificatrice, va riconosciuta anche nell’ipotesi in cui la posizione processuale del congiunto sia talmente connessa con quella di un estraneo, che il favoreggiatore non possa agire in favore del congiunto se non salvando anche l’estraneo, mentre va esclusa ogni volta che il favoreggiatore, pur potendo scindere la posizione del congiunto da quella dell’estraneo, agisca anche in favore di quest’ultimo.
(Fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto l’esimente in favore della imputata che, all’atto della perquisizione domiciliare, aveva negato agli operanti la presenza del proprio convivente, nascostosi unitamente ad altri tre ricercati nello stesso “bunker” collegato all’abitazione perquisita).
Cassazione penale sez. VI, 22/06/2022, n.32578
L’esecuzione della perquisizione domiciliare
L’esecuzione della perquisizione domiciliare in violazione dei limiti temporali previsti dall’art. 251 c.p.p. non determina alcuna nullità né l’inutilizzabilità a fini di prova di quanto rinvenuto, versandosi unicamente in ipotesi di mera irregolarità.
Cassazione penale sez. IV, 02/03/2022, n.21304
Preclusione del potere di accertamento tributario
In materia di scudo fiscale, la presentazione della dichiarazione riservata di cui all’art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009, conv. dalla l. n. 102 del 2009, non è preclusiva del potere di accertamento tributario ove il contribuente, alla data di presentazione della stessa, avesse già, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 350 del 2001, conv. dalla l. n. 409 del 2001, “formale conoscenza” dell’avvio dell’attività di accertamento; tale condizione non si esaurisce nella “formale notifica” di un atto ma ricorre anche nel caso del compimento di attività – quali, tra l’altro, gli accessi, le ispezioni, le verifiche, la partecipazione al contraddittorio, l’invio e la risposta a questionari, le acquisizioni probatorie ed istruttorie – che abbiano coinvolto il contribuente e si siano tradotte in atti del procedimento specifici e di contenuto pertinente – la cui valutazione è di competenza del giudice di merito – all’accertamento medesimo.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la “formale conoscenza” dell’attività di accertamento dell’Ufficio in capo al contribuente dalla perquisizione penale dallo stesso subita, fonte dell’accertamento tributario alla stregua dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973).
Cassazione civile sez. trib., 18/01/2022, n.1321
Detenzione ai fini di spaccio: elementi indizianti
In tema di detenzione ai fini di spaccio, la finalità della detenzione può essere desunta da una pluralità di elementi quali: il quantitativo di sostanza rinvenuta, le somme di denaro rinvenute nella disponibilità del prevenuto, l’assenza di una condizione di conclamata tossicodipendenza. A nulla rilevando, invece, che il soggetto, all’atto della perquisizione fatta fuori dalla sua abitazione, non sia stato rinvenuto nella disponibilità di strumenti da taglio e pesatura.
Corte appello Taranto, 13/01/2022, n.1076
La nullità della perquisizione
La nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l’inutilizzabilità a fini di prova delle stesse.
Cassazione penale sez. I, 11/01/2022, n.5811
Illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro del Pm
È illegittima la misura applicata su una massa indistinta di dati informatici senza selezione e senza indicazione dei criteri di estrazione dal dispositivo sequestrato. Da ciò deriva la restituzione all’avente diritto e il suo diritto alla distruzione di tutte le copie forensi in possesso del giudice. A dirlo è la Cassazione accogliendo il ricorso di una donna che aveva subito il sequestro di due telefoni cellulari nell’ambito di un procedimento contro ignoti per rivelazione del segreto d’ufficio. Per la Suprema corte, in sostanza, il Tribunale che sancisce la totale illegittimità del decreto di perquisizione e sequestro del Pm deve a sua volta disporre la restituzione delle copie forensi delle memorie contenenti i dati ivi registrati.
Cassazione penale sez. VI, 28/09/2021, n.38460
Perquisizione dell’autovettura
Il rinvenimento di una mazza ferrata operato dagli agenti di p.g. tra i sedili anteriori dell’abitacolo a seguito di perquisizione dell’autovettura, senza che il pervenuto possa dare valida giustificazione a detta circostanza fa si che lo stesso debba essere ritenuto responsabile del reato di cui all’ art. 4 della L. 110/75 punito a titolo di colpa generica per aver condotto fuori dalla propria abitazione uno strumento atto ad offendere.
Tribunale Nola, 18/08/2021, n.1135
Prova della ricettazione e sequestro dei beni
L’impossibilità di rendere configurabile il reato di furto, presupposto alla ricettazione, esclude di per sé l’origine delittuosa della merce ricevuta determinando l’insussistenza del reato di cui all’art. 648 c.p. con la conseguenza che i beni sequestrati in sede di perquisizione devono essere restituiti all’avente diritto, ai sensi degli artt. 262 e 263 c.p.p. non essendo ravvisabili ulteriori ragioni probatorie che impongono il mantenimento del vincolo sui beni interessati.
Tribunale Taranto sez. I, 21/07/2021, n.1076
Convalida del sequestro adottato dal pm sulle cose pertinenti al reato
Quando il decreto di perquisizione e sequestro adottato dal pubblico ministero limiti a ordinare il vincolo delle «cose pertinenti al reato» o di «quanto rinvenuto e ritenuto utile a fini di indagine», il sequestro operato dalla polizia giudiziaria, attesa l’indeterminatezza delle cose da rinvenire e la rimessione alla discrezionalità della polizia giudiziaria nella individuazione del vincolo di pertinenza delle cose con il delitto, deve essere convalidato nei termini previsti dall’articolo 355 del codice di procedura penale, pena l’inefficacia del vincolo probatorio e il sorgere dell’obbligo di restituzione delle cose sequestrate. Infatti l’esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il pubblico ministero abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato senza alcun’altra specificazione comporta la necessità che il pubblico ministero provveda alla convalida o alla eventuale restituzione delle cose sequestrate.
Cassazione penale sez. III, 28/04/2021, n.34668
Esecuzione di un provvedimento di perquisizione
Quando sia la polizia delegata, in occasione dell’esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro, a valutare quali siano le cose pertinenti all’indagine, quali dati e documenti acquisire e quali apparecchi informatici sequestrare, è indispensabile che poi il p.m. provveda alla convalida del sequestro ai sensi dell’ art. 355, comma 2, c.p.p.
Cassazione penale sez. V, 29/03/2021, n.27116
Cessione della sostanza stupefacente: prova
La prova certa dell’avvenuta cessione di sostanza stupefacente è assorbente rispetto alla detenzione (antefatto non punibile), rendendo di fatto irrilevante l’esito negativo della perquisizione personale in ordine alla detenzione, essendo di per sé sufficiente ad evidenziare la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato
Tribunale Nola, 21/01/2021, n.128
Legittimità del sequestro dei documenti informatici del giornalista
In tema di limiti di attività intrusive e di sequestro, aventi ad oggetto dispositivi informatici, è sussiste la necessità di contemperare le finalità investigative e le esigenze di proporzionalità, tanto più quando venga in rilievo la necessità di salvaguardare da interventi invasivi soggetti portatori di interessi qualificati alla riservatezza, quali i giornalisti (nella specie, la Corte ha ritenuto fondato il ricorso contro la conferma del decreto di perquisizione riscontrando un approccio erroneo da parte del p.m., non avendo egli indicato alcun preciso canone di verifica della proporzionalità della misura. In tal modo, aveva aperto la strada ad una totalizzante ed indifferenziata analisi del contenuto dei dispositivi sequestrati, superando, così, il limite di proporzionalità e adeguatezza del vincolo, esponendo il ricorrente ad una ingiustificata ed ampia privazione di riservati dati personali).
Cassazione penale sez. VI, 09/12/2020, n.3764
Spontanee dichiarazioni durante la perquisizione
Le dichiarazioni spontaneamente rese dall’indagato agli agenti di P.G. all’atto della perquisizione sono utilizzabili nel giudizio abbreviato anche in caso di mancata sottoscrizione del verbale.
Corte appello Ancona, 30/10/2020, n.1230
Restituzione delle cose oggetto di sequestro probatorio
Avverso il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione delegata dal pubblico ministero, che demandi alla discrezionalità degli operanti l’individuazione e la qualificazione dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, deve proporsi lo specifico mezzo dell’opposizione ex art. 263 c.p.p., comma 5, che rende inammissibile la diversa richiesta di riesame.
Cassazione penale sez. III, 27/10/2020, n.19993
Perquisizioni, sequestri informatici e sequestri esplorativi
Il sequestro di dati informatici non deve essere necessariamente preceduto dalla perquisizione informatica. L’effettuazione di una perquisizione informatica richiede una predisposizione di strumenti investigativi – e segnatamente la disponibilità di tecnici – che non è compatibile con la natura di atto “a sorpresa” della perquisizione ordinaria, che implica che ne siano garantite tempestività ed immediatezza, e che non può essere condizionata dalla predisposizione degli strumenti tecnici necessari per l’effettuazione di una perquisizione che richiede competenze specialistiche come quella informatica.
Cassazione penale sez. II, 23/09/2020, n.37941
Elementi indiziari di detenzione ai fini di spaccio
Il rinvenimento di ingenti quantità sostanza stupefacente accuratamente occultata, sia a seguito di perquisizione personale sia domiciliare, le modalità di presentazione in dosi, unitamente a somme di denaro ed a bilancino di precisione sono elementi indiziari inconfutabili circa la detenzione di sostanza ai fini di spaccio.
Tribunale Salerno sez. I, 16/07/2020, n.1225
Prove attestanti la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio
L’essere stato osservato nell’atto del passaggio di un oggetto che all’atto della perquisizione è risultato essere una dose di sostanza stupefacente, nonché la circostanza che l’attività di scambio era solita avvenire nei pressi dell’abitazione del prevenuto, nella quale sono stati rinvenuti materiali di confezionamento delle dosi simili a quelli rinvenuti all’atto della perquisizione personale, sono elementi inconfutabili della detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.
Tribunale Nocera Inferiore, 04/06/2020, n.547
Legittimità del decreto di perquisizione
In tema di mezzi di ricerca della prova, ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, non è necessaria la consegna di copia dell’atto al co-detentore dei locali perquisiti e delle cose ivi rinvenute, essendo essa normativamente imposta solo nei confronti dell’indagato e di chi abbia la disponibilità di tali beni nei frangenti in cui si svolge l’atto a sorpresa.
Cassazione penale sez. II, 07/06/2019, n.34875
Perquisizione domiciliare
Sussiste una violazione dell’art. 8 Cedu sul diritto al rispetto della vita privata e familiare da parte di uno Stato contraente la cui legislazione non preveda un controllo giurisdizionale “ex ante factum” sulla legalità e sulla necessità di una misura istruttoria consistente in una perquisizione domiciliare nella fase delle indagini preliminari, né garantisca un controllo effettivo a posteriori della misura istruttoria impugnata.
Corte europea diritti dell’uomo sez. I, 27/09/2018, n.57278
Esecuzione di una perquisizione fittizia
La condotta del soggetto che, presentandosi come operatore della polizia, sostiene di dover eseguire una perquisizione fittizia nell’abitazione della persona offesa, comprimendone la libertà psichica e l’autodeterminazione, per impossessarsi dei beni della stessa, integra la minaccia costitutiva del reato di rapina aggravata.
Cassazione penale sez. II, 12/07/2018, n.35643
Provvedimento di perquisizione e sequestro: cosa deve indicare?
Il provvedimento di perquisizione e sequestro non deve trasformarsi da strumento di ricerca della prova in strumento di ricerca della notitia criminis; di conseguenza in esso devono essere individuati, almeno nelle linee essenziali, gli oggetti da sequestrare con riferimento a specifiche attività illecite, onde consentire che la perquisizione e il conseguente sequestro siano eseguiti non già sulla base di semplici congetture, ma trovino giustificazione in concrete ipotesi di reato rinvenibili nei fatti addebitati e permettendo la verifica del nesso di pertinenzialità nei sensi indicati all’articolo 253 del codice di procedura penale.
Cassazione penale sez. V, 24/05/2018, n.28721
Verbale di perquisizione: annotazioni di informazioni estrapolate dal telefono
Non configura un provvedimento di sequestro di dati informatici, neppure implicito, l’annotazione nel verbale di perquisizione di informazioni visionate dagli operanti di polizia giudiziaria ed estrapolate direttamente dal telefono nel corso della perquisizione, senza effettuare alcuna copia dei dati stessi.
Cassazione penale sez. V, 13/03/2018, n.25667
Ordine europeo di indagine
In tema di ordine europeo di indagine passivo concernente l’adozione di un provvedimento di perquisizione e sequestro, il decreto di riconoscimento che il pubblico ministero deve emettere, ex art. 4, comma 4, d.lgs. 21 giugno 2017 n. 108, è atto autonomo rispetto ai successivi atti esecutivi, e deve essere motivato, ai sensi dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in relazione a presupposti e limiti della procedura di cooperazione giudiziaria, sicchè non ne costituisce un equipollente il decreto di sequestro probatorio, nella cui motivazione sia trasposto il contenuto dell’ordine dell’autorità straniera.
Cassazione penale sez. VI, 07/02/2019, n.14413
Tardiva comunicazione del decreto di riconoscimento dell’ordine di indagine europeo
In tema di ordine europeo di indagine passivo, avente ad oggetto la richiesta di atti di perquisizione e sequestro, la tardiva comunicazione al difensore, oltre i termini previsti dall’art. 4, comma 4, d.lg. 21 giugno 2017, n. 108, del decreto di riconoscimento dell’ordine europeo di indagine integra una violazione del diritto di difesa, in quanto non consente all’indagato ed al suo difensore di proporre tempestiva opposizione al giudice per le indagini preliminari, eccependo la presenza di ragioni ostative all’esecuzione degli atti richiesti, e di impedire in tal modo la trasmissione, in caso di accoglimento dell’opposizione stessa, dei risultati di prova acquisiti sul territorio dello Stato.
Cassazione penale sez. VI, 31/01/2019, n.8320
Perquisizione e sequestro di cose pertinenti al reato
L’esecuzione ad opera della polizia giudiziaria di un decreto con cui il p.m. abbia ordinato la perquisizione e il sequestro delle cose pertinenti al reato, senza alcun’altra specificazione, comporta la necessità che il p.m. provveda alla convalida del sequestro, ai sensi dell’art. 355 c.p.p., in quanto la predetta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo del reato (o cose ad esso pertinenti), la quale richiede un controllo dell’autorità giudiziaria (fattispecie relativa al sequestro di monete d’oro).
Cassazione penale sez. II, 10/01/2019, n.7315
Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio
Sono individuabili una serie di elementi sulla base dei quali è lecito ipotizzare la detenzione ai fini della cessione dello stupefacente: a) la suddivisione in più involucri della sostanza stupefacente; b) una certa quantità di denaro in banconote da piccolo taglio; c) il tentativo di fuga alla vista degli operanti; d) le circostanze in cui avviene la perquisizione (orario serale, parchetti pubblici in cui era stata accertata in precedenza un’attività di spaccio). A questi indici si aggiunge la circostanza per cui, nell’immediatezza del fatto, il soggetto ha non abbia dichiarato che la sostanza stupefacente posta in sequestro non fosse finalizzata allo spaccio ma all’uso personale.
Tribunale Monza, 31/10/2018, n.2948
Provvedimento di perquisizione: nullità
La nullità del provvedimento di perquisizione non si trasmette a quello di sequestro delle cose rinvenute nel corso della sua esecuzione, né determina l’inutilizzabilità a fini di prova delle stesse.
Cassazione penale sez. V, 08/03/2018, n.32009
L’esecuzione di perquisizione e sequestro al giornalista
In tema di sequestro probatorio, l’esecuzione di una perquisizione e sequestro nei confronti di una delle persone indicate dagli art. 200 e 201 cod. proc. pen. non deve essere preceduta dall’avvertimento della facoltà di opporre il segreto professionale (nella specie connesso all’attività di giornalista) o di ufficio e può dunque essere eseguita nelle forme ordinarie, senza ulteriori limitazioni sino all’opposizione per ” iscritto” del limite.
Cassazione penale sez. VI, 19/01/2018, n.9989