Limitazione della libertà di determinazione del destinatario; abuso costrittivo del pubblico agente; differenza tra il reato di concussione e il delitto di induzione indebita.
Indice
Tentata concussione
In tema di concussione, l’avverbio “indebitamente” utilizzato nell’art. 317 c.p. qualifica non già l’oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità della sua richiesta e della sua realizzazione.
(Fattispecie in cui la Corte ha confermato la qualificazione, in termini di tentativo di concussione, anziché esercizio arbitrario delle proprie ragioni aggravato dall’abuso di pubblici poteri, della condotta di un carabiniere che aveva minacciato la persona offesa di ritirarle la patente ove non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto dovuti a sua moglie).
Cassazione penale sez. VI, 04/06/2021, n.24560
Abuso soggettivo: configurabilità del reato di concussione
In tema di concussione e in presenza del cosiddetto abuso soggettivo, quindi nei casi di strumentalizzazione da parte dell’agente non di una sua attribuzione specifica ma della propria qualifica soggettiva, ossia dei casi in cui non venga in rilievo la correlazione tra atti d’ufficio o di servizio, l’analisi del giudice non può limitarsi alla descrizione della condotta costrittiva, ma deve verificarne la efficacia coartante esaminando il processo causale volitivo e il conseguente stato psicologico e di costrizione del privato, valorizzando in tale attività ricostruttiva tutte le specificità del caso concreto e i rapporti pregressi e contaminati tra agente pubblico e privato e fornendo di tale ricostruzione logica ed adeguata motivazione.
(Nella specie, a detta della Corte, la richiesta illegittima dell’agente pubblico – nel caso le forniture di prodotti da forno, per le quali l’imputato non corrispondeva il prezzo di acquisto – non era sufficiente ad integrare l’abuso costrittivo né rileva lo status di timore autoindotto dei destinatari, intimiditi dalla posizione pubblica dell’agente e dalla mera possibilità dell’esercizio dei poteri pubblicistici dell’imputato nel corso di futuri e solo temuti controlli ai propri automezzi).
Cassazione penale sez. VI, 12/04/2021, n.28012
Nesso funzionale fra condotta dell’agente e pretesa avanzata
In tema di tentata concussione, l’idoneità degli atti e la non equivocità degli stessi richiedono la sussistenza di un immediato e specifico nesso funzionale e teleologico tra la condotta del pubblico agente e la pretesa avanzata nei confronti della vittima, volta all’effettuazione di una prestazione, di denaro o altra utilità, da parte del destinatario della condotta medesima o di terzi.
(In motivazione, la Corte ha precisato che l’esercizio, da parte del pubblico ufficiale, di generiche condotte prevaricatrici o l’instaurazione di un clima di tensione in danno della persona offesa, pur potendo integrare diverse fattispecie di reato, non consentono di individuare quella univoca direzione della condotta al conseguimento di una specifica utilità, indispensabile per la configurabilità del tentativo di concussione).
Cassazione penale sez. VI, 01/12/2020, n.8041
Risarcimento del danno
L’attenuante del risarcimento del danno, di cui all’art. 62, n.6, c.p., non è integrata per effetto della transazione stipulata tra il pubblico dipendente colpevole del reato di concussione e l’ente di appartenenza, con la quale questi si impegni a svolgere prestazioni lavorative non retribuite fuori dell’orario di servizio, in quanto tale accordo presuppone la rinuncia a diritti indisponibili dei lavoratori (inerenti alla retribuzione ed alla durata della prestazione) e comporta un impegno futuro ed incerto, nella misura in cui presuppone la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante la commissione del reato.
Cassazione penale sez. VI, 05/03/2019, n.13411
Reato di concussione: dichiarazioni del testimone
In tema di prova dichiarativa, sono utilizzabili le dichiarazioni rese in qualità di testimone dalla persona offesa del reato di concussione che sia stata a sua volta denunciata dall’imputato per calunnia, in quanto l’incompatibilità non sussiste nel caso in cui i reati reciprocamente commessi si collochino in contesti spaziali e temporali diversi.
Cassazione penale sez. VI, 22/01/2019, n.6938
Reato di concussione: cos’è?
Il reato di concussione, di cui all’articolo 317 del Cp, nel testo modificato dalla legge n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall’articolo 319-quater del Cp, introdotto dalla medesima legge n. 190 del 2012, la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
Con la precisazione che deve configurarsi la costrizione, e quindi il reato di concussione, qualora rispetto al vantaggio prospettato quale conseguenza della promessa o della dazione indebita dell’utilità, si accompagni anche un male ingiusto di portata assolutamente spropositata, giacché, in tal caso, la presenza di un utile immediato e contingente per il privato destinatario della pretesa illecita risulta priva di rilievo ai fini della possibile configurabilità alternativa dell’induzione indebita, risultando il beneficio conseguito o conseguibile integralmente assorbito dalla netta preponderanza del male ingiusto.
Cassazione penale sez. II, 20/03/2018, n.15792
Reato di concussione: configurabilità
Bene è ritenuto configurabile il reato di concussione (art. 317 c.p.), sussistendo tanto l’abuso della qualità e dei poteri di pubblico ufficiale da parte dell’agente quanto la costrizione della vittima alla promessa di una indebita utilità, nel caso di un funzionario di polizia il quale, dopo aver disposto l’effettuazione, ad opera di suoi sottoposti, di un controllo nei confronti di un cittadino, senza che ve ne fosse obiettiva necessità, sia intervenuto nel corso dell’operazione ed abbia ottenuto dallo stesso cittadino, mediante minaccia di sparargli e di farlo sottoporre in futuro a continui controlli domiciliari, la promessa di interrompere ogni contatto con una terza persona cui l’agente medesimo era stato in passato legato da una relazione sentimentale.
Cassazione penale sez. VI, 15/05/2018, n.38544
Reato di concussione: quando non si configura?
In tema di concussione, è necessario che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio renda l’atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all’indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che la qualifica rivestita dal ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza presentatosi come operante in un diverso territorio, non lo poneva in condizioni di supremazia rispetto ai destinatari delle intimidazioni).
Cassazione penale sez. VI, 28/11/2018, n.11477
Abuso della qualità di pubblico ufficiale
Per la configurabilità del reato di concussione è sufficiente che l’accusa sia un abuso di qualità che sussiste quando la persona offesa percepisca una probabile estrinsecazione funzionale dei poteri del pubblico ufficiale non favorevole ai propri interessi e, per questo motivo, si senta costretto o indotto a dare o promettere l’utilità richiesta.
Cassazione penale sez. VI, 29/05/2018, n.29661
Reato di concussione tentata
Anche il reato di concussione tentata, commesso in concorso, è riconducibile alla fattispecie di cui alla lett. d) dell’art. 1, d. lg. 31 dicembre 2012 n. 235 in quanto delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio, seppure l’azione non si sia compiuta o l’evento non si sia verificato.
T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 22/05/2018, n.277
Reato di concussione: quando si considera consumato?
In tema di concussione, deve qualificarsi come consumata la fattispecie nella quale il soggetto passivo abbia sollecitato l’intervento della polizia giudiziaria dopo aver già promesso l’indebita prestazione al pubblico ufficiale, essendo, a tal fine, irrilevante l’eventuale riserva mentale di non adempiere; ricorre, invece, l’ipotesi tentata qualora la promessa segua la predisposizione, d’accordo con la polizia giudiziaria, di un piano diretto a individuare il funzionario infedele e risulti preordinata a tale scopo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che poiché la fattispecie di cui all’art. 317 cod. pen. non contiene alcun riferimento all’intensità del “metus”, non è possibile considerare tale solo quello estremo in cui il soggetto passivo soccombe senza avere l’animo di chiedere aiuto agli organi dello Stato).
Cassazione penale sez. VI, 05/04/2018, n.30994
Pubblici ufficiali: possono essere parti offese?
Anche i pubblici ufficiali possono essere parti offese del reato di concussione.
Cassazione penale sez. VI, 25/01/2018, n.12873
Reato di concussione e delitto di induzione indebita: differenza
Il reato di concussione (articolo 317 del codice penale, come modificato dalla legge 6 novembre 2012 n. 190) è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita (articolo 319-quater del codice penale, introdotto dalla citata legge n. 190 del 2012), la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico.
Cassazione penale sez. VI, 27/04/2018, n.30740
Concussione e induzione indebita: la ricostruzione dei fatti
Il corretto distinguo tra il reato di concussione e quello di induzione indebita implica che il giudice proceda all’esatta ricostruzione del fatto, cogliendone gli aspetti più qualificanti, e quindi al corretto inquadramento della norma incriminatrice di riferimento, attraverso l’analisi di tutti gli elementi di prova, nell’ottica di comprendere se i rilievi mossi dal pubblico ufficiale -imputato siano o meno legittimi e non pretestuosi, e se, pertanto, la dazione di denaro da parte dell’extraneus sia o meno correlata ad un preciso interesse ad ‘oliare’ il corso della procedura in funzione di vantaggi che altrimenti non avrebbe potuto ottenere.
Cassazione penale sez. VI, 14/12/2017, n.30436