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Ricettazione telefono cellulare: ultime sentenze

20 Giugno 2022
Ricettazione telefono cellulare: ultime sentenze

Acquisto di un telefono cellulare usato; mancanza di diligenza; indifferenza dell’acquirente sulla provenienza del bene; circostanza attenuante speciale.

Rinvenimento di un telefono cellulare: furto o ricettazione?

Integra il reato furto semplice e non quello di ricettazione la condotta del soggetto che pur non essendo stato autore materiale del furto, ma abbia rinvenuto a terra un telefonino cellulare, probabilmente perso dal soggetto che aveva posto in essere il furto della borsa, abbia rimosso la scheda in esso contenuta, liberandosene e tenendo l’apparecchio telefonico, posto che il telefono cellulare è dotato di codici che agilmente avrebbero potuto consentire di ritrovare il legittimo proprietario, non potendo ritenersi tale condotta quale appropriazione di cose smarrite.

Tribunale Napoli sez. VI, 27/01/2022, n.505

Ricettazione o acquisto di beni di sospetta provenienza: elemento soggettivo

In materia di ricettazione, sotto il profilo materiale integra il reato l’aver ricevuto un bene oggetto di furto, tuttavia, è carente la prova dell’elemento soggettivo del delitto, circa la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene ricevuto quando sia lo stesso imputato a fornire una ricostruzione verosimile dei fatti non ribaltata dall’accusa. Nel caso di specie l’imputata dichiarava di aver ricevuto il telefono cellulare da un signore ben vestito a lei non noto in cambio di generi alimentari, ciò pur se idoneo ad escludere la responsabilità per ricettazione integra la condotta colposa ex art. 712 c.p.

Tribunale Napoli sez. VI, 26/10/2021, n.8568

Quando è esclusa la tenuità del fatto?

Ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma 1, c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (nel caso di specie, relativa alla ricettazione di un telefono cellulare, i giudici del merito avevano tenuto presente la gravità del danno cagionato alla persona offesa con riferimento non già al valore intrinseco del bene quanto all’appropriazione di dati sensibili, attinenti alla sfera riservata della persona, custoditi in un telefono cellulare, secondo l’uso da ritenersi ormai comune e che non necessita di specifica prova a riguardo).

Cassazione penale sez. II, 21/10/2021, n.39584

Ricettazione: elemento oggettivo

L’elemento oggettivo del reato di ricettazione è integrato dalla detenzione ed utilizzo da parte dell’imputato di un bene (telefono cellulare nel caso di specie) sottratto alla p.o., per la quale l’imputato non è in grado di fornire una ricostruzione della vicenda alternativa e credibile.

Corte appello Ancona, 20/10/2020, n.1313

Cellulare acquistato evitando i canali usuali di commercializzazione

Ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (nella specie, la Corte ha ritenuto che l’acquisto di un telefono cellulare fuori dai canali ufficiali di commercializzazione fosse certamente sintomatico del dolo).

Cassazione penale sez. II, 14/07/2020, n.25578

Ricettazione telefono cellulare di scarso valore economico

In tema di ricettazione l’assenza al processo dell’imputato che non fornisce spiegazioni in ordine alla modalità e alle circostanze del ricevimento dell’oggetto di provenienza illegittima integra il dolo del reato, ossia la consapevolezza circa  la provenienza delittuosa dell’oggetto detenuto.(Nel caso di specie, si trattava di un telefono cellulare di scarso valore economico)

Tribunale Torino, 25/09/2019, n.4022

Possesso di un oggetto di provenienza furtiva

La mancanza di spiegazione sul possesso di un oggetto di provenienza furtiva integra il dolo del reato di ricettazione. (Nel caso di specie si trattava del telefono cellulare di una minore che frequentava l’Istituto alberghiero rinvenuto in possesso di un’altra ragazza che frequentava lo stesso istituto e nel quale aveva inserito una scheda della madre).

Tribunale Terni, 15/05/2019, n.529

Cellulare comprato al mercato dell’usato 

Il dolo di ricettazione si atteggia nella forma del dolo eventuale quando il soggetto ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa.

(Nella specie, relativa all’acquisto di un telefono cellulare usato, la Corte ha sottolineato che la fattispecie della ricettazione di telefoni cellulari concerne beni che, se pur di uso comune, costituiscono comunque una res potenzialmente di apprezzabile valore, non necessariamente acquistabile ricorrendo ai canali ufficiali essendone florido il mercato dell’usato ma che nulla induce a ritenere poter essere scambiata con disinteresse tale da non consentire all’avente causa di ricordare le modalità dell’acquisto e l’identità del venditore)

Cassazione penale sez. II, 12/04/2019, n.27927

Reato di ricettazione e incauto acquisto: differenza

Incorre nell’imputazione per il reato di ricettazione il prevenuto che abbia acquistato o comunque ricevuto, allo scopo di trarne profitto, da persona non identificata, un telefono cellulare di accertata provenienza furtiva. Il reato di ricettazione si differenzia dall’incauto acquisto per il diverso grado di adesione psichica al fatto di reato, più intenso nel dolo eventuale della ricettazione che non nel semplice sospetto dell’incauto acquisto.

Ebbene, il dolo della ricettazione è integrato non solo dalla certezza dell’illiceità della cosa, ma anche dalla consapevole accettazione di tale concreta possibilità, e dunque si pone a un livello di maggiore adesione alla fattispecie tipica rispetto al semplice sospetto, il quale, invece, potendo suscitare nell’agente un atteggiamento di semplice disattenzione o noncuranza, costituisce elemento tipico dell’incauto acquisto.

Corte appello Cagliari sez. I, 01/10/2018, n.819

Codice Imei del telefono rubato

In tema di ricettazione di un telefono cellulare la discrasia nell’ultimo numero del codice Imei del telefono rubato e quello posseduto è del tutto priva di significato trattandosi di cifra “spire” corrispondente al “codice lan” che serve solo nel caso in cui un operatore, nel digitare le 14 cifre del codice Imei, commetta un errore, l’ultimo bit, attraverso un algoritmo, rimedierebbe all’errore.

Corte appello L’Aquila, 23/05/2018, n.1244

Cosa deve provare il giudice?

In tema di ricettazione di oggetti soggetti ad un regime di circolazione privo di particolari formalità, il giudice deve provare positivamente il dolo senza ricorrere a presunzioni anche se il prevenuto non vuole dare indicazioni in merito al possesso del bene. (nel caso di specie, si trattava di un telefono cellulare).

Tribunale Pescara, 05/03/2018, n.88

Possesso di un cellulare di provenienza delittuosa

Il possesso di un telefono cellulare di provenienza delittuosa integra il reato di ricettazione. (Nel caso di specie, l’imputata aveva dichiarato di averlo acquistato per un prezzo irrisorio e poi di averlo riconsegnato al venditore).

Tribunale Napoli sez. I, 03/01/2018, n.20

Furto di cellulare successivamente regalato ad altri

Il possesso di un telefono cellulare oggetto di furto poi regalato ad un amico integra il reato di ricettazione.

Tribunale Perugia, 30/05/2016, n.1216

Patteggiamento

In tema di patteggiamento il controllo sulla corretta applicazione di una circostanza del reato è devoluto al giudice rientrando nella corretta qualificazione del fatto. (Nel caso di specie, si trattava della ricettazione di un telefono cellulare di scarso valore, accogliendo il giudice l’istanza delle parti di derubricazione all’ipotesi lieve di cui al secondo comma dell’art. 648 c.p.).

Tribunale Terni, 27/05/2016, n.694

Prova del dolo nella ricettazione

La prova del dolo nel reato di ricettazione può essere dedotta anche da elementi indiretti purché siano logici e tali da ingenerare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale e secondo la comune esperienza la certezza che non si potesse trattare di cose legittimamente detenute.(Nel caso di specie, l’imputato dopo aver consegnato il titolo per il pagamento della merce ricevuta non si faceva più trovare nel negozio né al telefono cellulare).

Tribunale Napoli sez. VI, 04/04/2016, n.1763

Consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa

La prova del dolo nel reato di ricettazione è configurata dalla consapevolezza che la cosa acquistata o ricevuta sia di provenienza delittuosa, senza che sia necessaria la precisa cognizione delle circostanze di tempo e di luogo del reato presupposto, e può essere dedotta da qualsiasi elemento del fatto. (Nel caso di specie, si trattava del possesso di un telefono cellulare di provenienza delittuosa in cui l’imputato aveva inserito la propria sim senza che avesse fatto alcuna dichiarazione circa l’origine del possesso del telefono).

Tribunale Terni, 08/09/2015, n.856

Particolare tenuità del fatto

In tema di ricettazione, sussiste l’ipotesi di particolare tenuità del fatto (art. 648, comma 2, c.p.) laddove il complessivo danno patrimoniale arrecato alla persona offesa appaia non significativo. (Fattispecie di ricettazione relativa ad un telefono cellulare).

Tribunale Perugia, 13/05/2015, n.757

Ricettazione di un telefono cellulare di discreto livello

La circostanza attenuante della lieve entità del danno nei delitti contro il patrimonio o che offendono il patrimonio non può essere riconosciuta nel caso si tratti di ricettazione di un telefono cellulare di discreto livello.

Corte appello Roma sez. II, 13/04/2011, n.182



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2 Commenti

  1. In caso la ricettazione sia il primo reato commesso da un incensurato, ci sarebbe la possibilità di una sola pena pecuniaria nel caso non si volesse sfruttare la sospensione della pena?
    Grazie

    1. Chi compra un oggetto che è il provento di un delitto (non solo di un furto, ma anche di una rapina, ecc.) si intromette nel percorso della giustizia, ovverosia nell’attività d’indagine che consentirebbe all’autorità inquirente di risalire, dall’oggetto, all’autore del delitto. Il delitto di ricettazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da 516 a 10.329 euro. La pena è aumentata (fino ad un terzo) se il bene oggetto di ricettazione è provento di rapina, estorsione o furto aggravati (perchè, per esempio, realizzati con armi o all’interno di mezzi di trasporto pubblico). Il reato è, invece, punito con una pena più lieve (della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro) qualora si accerti la particolare tenuità del fatto, nel senso che (il fatto) abbia cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di minima entità (immaginiamo la ricettazione di un assegno di 200 euro o di un cellulare di vecchia data e di basso valore commerciale). Si tratta di un delitto perseguibile d’ufficio (non è, dunque, necessaria la querela per procedere). Per il delitto di ricettazione è previsto l’arresto facoltativo in flagranza o quello obbligatorio nei casi in cui il bene sia provento di rapina, estorsione o furto aggravati.
      Per maggiori informazioni leggi Ricettazione: cos’è e cosa si rischia? https://www.laleggepertutti.it/250118_ricettazione-cose-e-cosa-si-rischia
      Occhio agli acquisti-affare: rischio di ricettazione https://www.laleggepertutti.it/15824_occhio-agli-acquisti-affarerischio-di-ricettazione
      Cosa rischio se compro un cellulare rubato? https://www.laleggepertutti.it/356671_cosa-rischio-se-compro-un-cellulare-rubato

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