Obbligo di preavviso dello sciopero; adibizione da parte del datore di lavoro del personale rimasto in servizio alle mansioni del personale in sciopero; repressione della condotta antisindacale.
Indice
Sanzione disciplinare
Nel caso di una disposizione di CCNL che obblighi il dipendente a svolgere la propria prestazione e a sostituire oltre la sua prestazione contrattuale già determinata, in quota parte oraria, un collega assente, remunerandolo con quota di retribuzione inferiore allo straordinario, la relativa astensione collettiva da tale prestazione non attiene al diritto di sciopero, ma configura inadempimento parziale degli obblighi contrattuali e comporta che le sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro ai dipendenti che abbiano rifiutato la detta prestazione aggiuntiva loro richiesta non saranno illegittime, non potendosi considerare antisindacale la condotta datoriale.
Corte appello Torino sez. lav., 16/06/2021, n.358
Lo sciopero dei lavoratori di un vettore aereo
Ai sensi dell’art. 5, par. 3, del regolamento (CE) n. 261/2004, uno sciopero indetto da un sindacato del personale di un vettore aereo operativo nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare del termine di preavviso imposto da quest’ultima, non rientra nella nozione di « circostanza eccezionale », quando sia diretto a far valere le rivendicazioni dei lavoratori di tale vettore. Siffatto sciopero, infatti, da un lato costituisce un evento inerente al normale esercizio dell’attività del datore di lavoro interessato; dall’altro, rappresenta un evento prevedibile per il datore di lavoro il quale in linea di principio, ha i mezzi per prepararvisi e, se del caso, per attenuarne le conseguenze.
Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021, n.28
Sciopero dei piloti preceduto da preavviso
L’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, letto alla luce dei considerando 14 e 15 di quest’ultimo, esonera il vettore aereo operativo dall’obbligo di compensazione pecuniaria se è in grado di dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a «circostanze eccezionali» che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Inoltre, qualora si verifichino simili circostanze, il vettore aereo operativo è altresì tenuto a dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione del volo interessato. Non si può pretendere tuttavia che esso acconsenta a sacrifici insopportabili alla luce delle capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione.
La nozione di «circostanze eccezionali» designa eventi che, per la loro natura o per la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo, condizioni, queste due, che sono cumulative e il cui rispetto deve essere oggetto di valutazione caso per caso; uno sciopero preceduto dal preavviso disposto dalla normativa nazionale applicabile, e di cui sia stato annunciato l’eventuale sconfinamento in settori che incidono sulle attività di un’impresa inizialmente non interessata da tale sciopero, non costituisce un evento anomalo e imprevedibile.
Corte giustizia UE grande sezione, 23/03/2021, n.28
Dichiarazione di adesione all’astensione di categoria: quando va comunicata?
Il legittimo impedimento a comparire, ex art. 420-ter, comma 5, c.p.p., deve essere tempestivamente comunicato dal difensore e detta tempestività deve essere apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell’evento impeditivo; con riguardo, specifico, alla tempestività della comunicazione dell’istanza di rinvio formulata, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p., per adesione dell’unico difensore all’astensione collettiva dalle udienze proclamata dalla Unione delle Camere penali, essa va apprezzata, rispetto alla data dell’udienza, in relazione al momento della pubblicazione della delibera da parte dell’organismo di categoria, in cui è presumibile che il professionista sia venuto a conoscenza dell’evento impeditivo, e che, per il professionista iscritto all’organismo di categoria, si ritiene coincidente con la pubblicazione della delibera (nella specie, il difensore del ricorrente aveva omesso completamente l’allegazione della comunicazione con la quale l’astensione era stata proclamata).
Cassazione penale sez. V, 08/02/2021, n.9318
Tutela del diritto di sciopero
Il sistema di profilazione dei riders adottato da una piattaforma digitale, che tratti nello stesso modo coloro che non partecipano alla sessione di lavoro prenotata per futili motivi e coloro che non vi partecipano per esercitare il diritto di sciopero, produce una discriminazione indiretta nei confronti di questi ultimi, perché riduce significativamente le loro future occasioni di accesso al lavoro.
Tribunale Bologna sez. lav., 31/12/2020
Preavviso e indicazione della durata dello sciopero
A fini dell’esonero dall’obbligo del preavviso e dell’indicazione della durata dello sciopero, che, in base all’art. 2, comma 7, della l. n. 146/1990, opera in presenza di «gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori», non è sufficiente il riferimento alla generale situazione di pericolo collegata all’emergenza epidemiologica in atto, ma è necessario indicare la sussistenza di un grave e specifico evento di danno o di pericolo in concreto lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Tribunale Roma, 05/11/2020, n.7237
Adesione preventiva allo sciopero
Sono illegittime disposizioni di servizio con le quali il datore di lavoro imponga ai propri dipendenti di svolgere, prima dell’inizio dello sciopero, una serie di attività volte ad evitare o ad attenuare gli effetti dannosi dello sciopero sull’organizzazione aziendale ed il cui stesso svolgimento, essendo obbligatorio solo nel caso in cui il dipendente intenda successivamente scioperare, equivale, indirettamente, ad una preventiva adesione all’azione collettiva.
Per contro, sono da considerarsi prive di una portata limitativa del diritto di sciopero disposizioni di servizio con le quali il datore di lavoro imponga ai propri dipendenti, dopo l’inizio dell’astensione dal lavoro, di eseguire una serie di attività volte a tutelare l’integrità del patrimonio aziendale, atteso che sarebbe illegittima un’astensione nella quale fosse previsto l’abbandono, senza alcuna cautela, dei beni aziendali in custodia dei lavoratori.
Tribunale Firenze, 15/10/2020
Comportamento aziendale ai danni di un lavoratore e sciopero per solidarietà
E’ legittimo lo sciopero proclamato dai lavoratori come astensione collettiva dal lavoro per adesione con avallo della rappresentanza sindacale per solidarietà e protesta contro un comportamento aziendale attuato ai danni di altro lavoratore.
(Nel caso di specie una lavoratrice che era stata dichiarata idonea alla mansione specifica con riduzione di un carico di lavoro al 50% trattandosi di soggetto affetto da sclerosi multipla, aveva avuto una accesa discussione con il datore di lavoro a seguito della quale si era sentita male ed era andata in ospedale con una crisi di attacco di panico).
Tribunale Monza sez. lav., 15/01/2020, n.396
Sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria
Nel caso di sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che assegni il personale rimasto in servizio a mansioni inferiori, solo se queste siano marginali, accessorie e complementari a quelle proprie dei lavoratori così impiegati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta sia lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dell’astensione con il compimento di atti illegittimi perché in violazione dell’art. 2103 c.c.
(Fattispecie in cui la S.C., nel caso di sciopero del personale di esazione dipendente della società Autostrade per l’Italia s.p.a., ha escluso l’antisindacalità della condotta datoriale consistita nell’adibire il responsabile dell’esazione alla funzione di apertura /chiusura delle porte manuali e nel demandare ai gestori di tratta l’intervento sulle piste in caso di malfunzionamento dei sistemi di pagamento elettronici, trattandosi di interventi sporadici ed occasionali).
Cassazione civile sez. lav., 28/03/2019, n.8670
Sostituzione dei lavoratori scioperanti con quelli in servizio
Nel caso della proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, può escludersi il carattere antisindacale della condotta del datore di lavoro che, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, disponga la utilizzazione del personale rimasto in servizio mediante l’assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari a quelle proprie della posizione dei lavoratori così assegnati, dovendosi ritenere, diversamente, che la condotta del datore di lavoro sia lesiva dell’interesse collettivo del sindacato per aver fatto ricadere sui lavoratori non scioperanti le conseguenze negative dello sciopero attraverso il compimento di atti illegittimi perché posti in essere in violazione dell’art. 2103 cod. civ. (nella specie, relativa alla condotta di Trenitalia che, in occasione di alcuni scioperi, aveva impiegato dipendenti con qualifica di ‘quadro’ nella guida e scorta dei treni, la Corte ha confermata la decisone dei giudici di merito che avevano ritenuto che le inferiori mansioni svolte dai ‘quadri’ in sostituzione degli scioperanti non furono né accessorie o complementari, né marginali).
Cassazione civile sez. lav., 22/05/2018, n.12551
Sciopero illegittimamente proclamato
In tema di sciopero, qualora l’organizzazione sindacale promotrice non rispetti il termine di dieci giorni di preavviso, la stessa ed i lavoratori aderenti allo sciopero, consapevoli dell’illegittimità della proclamazione, non possono pretendere che la Pubblica Amministrazione rispetti la scansione procedimentale prevista dall’art. 8, co. 1 L. 146/90.
Consiglio di Stato sez. III, 24/04/2018, n.2468
Lavoratori scioperanti: sono tenuti a fornire il preavviso?
L’obbligo dei lavoratori scioperanti di fornire un preavviso dell’intenzione di astenersi dall’attività lavorativa è prescritto dall’art. 2 della L. n. 146/1990, che delinea in generale il procedimento da seguire per la proclamazione dello sciopero.
T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 28/02/2017, n.132
Proclamazione di sciopero e condotta antisindacale
Nel caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, il datore di lavoro, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, può disporre l’utilizzazione del personale rimasto in servizio, con l’assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie dei lavoratori assegnati, sicché ove tale limite venga disatteso in violazione dell’art. 2103 c.c., la condotta è antisindacale anche se sussiste compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità dei sostituti, assicurando detta norma il mantenimento del livello di professionalità acquisito.
(In applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto antisindacale l’impiego in un ipermercato di lavoratori con la qualifica di caporeparto e caposettore nelle normali operazioni di vendita e cassa, dovendosi escludere la marginalità di tali funzioni, nonché la loro eccezionalità per il semplice fatto dello sciopero).
Cassazione civile sez. lav., 10/07/2015, n.14444
Repressione della condotta antisindacale
Il comportamento antisindacale del datore di lavoro, in relazione ad uno sciopero indetto dai lavoratori, é configurabile allorché il contingente affidamento delle mansioni svolte dai lavoratori in sciopero al personale rimasto in servizio, nell’intento di limitarne le conseguenze dannose, avvenga in violazione di una norma di legge o del contratto collettivo, in particolare dovendosi accertare, da parte del giudice di merito, ove la sostituzione avvenga con lavoratori di qualifica superiore o interinali, se l’adibizione dei primi a mansioni inferiori avvenga eccezionalmente, marginalmente e per specifiche ed obiettive esigenze aziendali (non configurandosi, in tal caso, alcuna violazione dell’art. 2103 c.c.), e l’utilizzazione dei secondi rispetti o meno la programmazione prevista anteriormente alla proclamazione dello sciopero nella misura corrispondente alle concrete esigenze produttive e organizzative dell’azienda.
(Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto antisindacale la condotta del datore di lavoro che, in sostituzione degli aderenti allo sciopero, aveva impiegato, in mansioni considerate inferiori, il personale rimasto in servizio e aveva utilizzato i lavoratori interinali in misura reputata difforme dalla programmazione prevista per il mese in cui lo sciopero era stato indetto, senza raffrontare, per i primi, i compiti svolti usualmente con quelli assegnati nella specifica occasione, sul mero presupposto che lo sciopero non giustificasse il demansionamento in difetto di esigenze di servizio pubblico o di grave pericolo per la produzione aziendale – concernente il punto vendita di un ipermercato – e, per i lavoratori interinali, senza procedere ad un adeguato accertamento sulla effettiva programmazione oraria).
Cassazione civile sez. lav., 16/12/2009, n.26368
Diritto di sciopero
L’art. 40 cost. attribuisce la titolarità del diritto di sciopero direttamente ai lavoratori e la legittimità dello sciopero non è subordinata alla proclamazione da parte delle OO.SS., non potendo il datore di lavoro contestare la fondatezza o la ragionevolezza delle pretese avanzate attraverso lo sciopero.
Tribunale Milano, 04/07/2007
Sciopero, serrata e boicottaggio
L’art. 2 comma 2, l. n. 146 del 1990 e successive modificazioni, include tra le misure indispensabili, che le amministrazioni e le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali sono tenute a concordare con le rappresentanze sindacali, anche l’indicazione di “intervalli minimi da osservare fra l’effettuazione di uno sciopero e la proclamazione del successivo, quando ciò sia necessario ad evitare che per l’effetto della proclamazione in successione di scioperi da soggetti sindacali diversi e che incidono sullo stesso servizio finale o sullo stesso bacino di utenza, sia oggettivamente compromessa la continuità dei servizi pubblici” afferenti ai settori individuati dall’art. 1 della legge medesima.
Consiglio di Stato sez. VI, 19/01/2007, n.108
Obbligo di informativa dei pubblici dipendenti sull’illegittimità dello sciopero
Nel settore dei servizi pubblici essenziali, di fronte alla minaccia della proclamazione di uno sciopero ad oltranza, con riguardo a prestazioni rese fuori dell’orario, ordinario e straordinario di servizio, l’amministrazione non è tenuta a fare uso dello strumento previsto dall’art. 8 l. n. 146 del 1990 per informare i singoli dipendenti dell’illegittimità dell’iniziativa.
Consiglio di Stato sez. VI, 07/11/2005, n.6159
Atto di proclamazione dello sciopero: comunicazione
L’atto di proclamazione dello sciopero, in mancanza di diversa regolamentazione sul punto in sede di accordo o di regolamentazione, deve essere comunicato ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 146 del 1990 e succ. mod., alle amministrazioni o imprese che erogano il servizio.
Comm. gar. l. sciopero SS.PP., 06/05/2004