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Libertà vigilata: ultime sentenze

2 Marzo 2022
Libertà vigilata: ultime sentenze

Misure di sicurezza personali detentive; libertà vigilata; violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata; persistenza della pericolosità sociale del condannato.

Libertà vigilata e ricovero in una struttura sanitaria

È legittima la misura di sicurezza della libertà vigilata provvisoriamente applicata nei confronti di un soggetto affetto da malattia psichiatrica, che ne prescriva il ricovero in una struttura sanitaria con divieto di allontanamento in determinate fasce orarie e, comunque, per finalità incompatibili con il programma terapeutico, trattandosi di prescrizioni funzionali all’esecuzione di tale programma che non snaturano il carattere non detentivo della misura di sicurezza non comportando alcun sacrificio aggiuntivo alla libertà di movimento rispetto a quello che inerisce a qualsiasi percorso di cura. Del pari, la prescrizione di ricovero ha una spiccata ed esclusiva vocazione terapeutica e non si colora dei tratti tipici delle misure di restrizione della libertà personale.

Tribunale Nocera Inferiore, 16/11/2021, n.1877

Il magistrato di sorveglianza

In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, nel disporre la libertà vigilata, è tenuto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale del condannato riferita al momento di applicazione della misura, che può essere revocata in via anticipata solo se tale pericolosità sia cessata per fatti sopravvenuti e concludenti, non consentendo il mero dubbio al riguardo il superamento della prognosi formulata con l’accertamento passato in giudicato.

(Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca anticipata della libertà vigilata proposta a distanza di sei mesi dall’avvio dell’esecuzione e fondata su elementi non significativi quali l’assenza di rilievi durante l’esecuzione della pena e della misura e la assenza di sintomi esteriori di un attuale collegamento del condannato con la criminalità organizzata). (Conf. Sez. 1, n. 295 del 1993, Rv. 195415).

Cassazione penale sez. I, 19/05/2021, n.40801

Carattere non detentivo della libertà vigilata

Nell’ipotesi di applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto.

(Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza di una condizione detentiva incompatibile con la natura della libertà vigilata applicata al ricorrente, affetto da disturbo schizo-affettivo e da discontrollo degli impulsi, nei cui confronti era stata disposta la prescrizione della residenza in struttura psichiatrica con autorizzazione a compiere tutti gli spostamenti, anche esterni, la cui concreta individuazione era rimessa alla valutazione degli operatori della struttura, idonei a salvaguardare gli spazi di libera autodeterminazione del medesimo).

Cassazione penale sez. I, 09/10/2020, n.35224

Residenza temporanea in una comunità terapeutica

Nell’ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice può imporre la prescrizione della residenza temporanea in una comunità terapeutica, a condizione che la natura e le modalità di esecuzione della stessa non snaturino il carattere non detentivo della misura di sicurezza in atto (annullato, nella specie, il provvedimento con cui i giudici del merito, pur avendo legittimamente disposto la misura di sicurezza provvisoria della libertà vigilata con le prescrizioni dell’obbligo di dimora presso una comunità di recupero e di seguire un programma terapeutico, avevano previsto, tra le prescrizioni da osservare, il divieto di allontanarsi, anche temporaneamente, dalla comunità terapeutica, senza la preventiva autorizzazione del giudice o dei sanitari responsabili).

Cassazione penale sez. V, 14/09/2020, n.28575

Misura di sicurezza con obbligo di dimora presso una struttura sanitaria

In tema di misure di sicurezza, se viene concessa la libertà vigilata con obbligo di dimora presso una struttura sanitaria, non è necessario che l’imputato per uscire debba fare espressa richiesta al giudice. La libertà vigilata non può, infatti, convertirsi in una misura detentiva. Ad affermarlo è la Cassazione che ritenuto non legittima la misura di sicurezza con obbligo di dimora disposta a carico di un uomo accusato di stalking nei confronti di moglie e figlia, accompagnata da un divieto assoluto di allontanamento dalla comunità terapeutica senza l’autorizzazione del giudice o dei sanitari. Per la Suprema corte le modalità di esecuzione della misura non devono essere tali da snaturare la misura di sicurezza, assimilandola nei fatti a un provvedimento detentivo.

Cassazione penale sez. V, 14/09/2020, n.28575

Anno di libertà vigilata: quando?

In tema di misure di sicurezza il giudice può disporre la libertà vigilata o altra misura idonea ad assicurare cure adeguate all’infermo di mente. (Nel caso di specie si trattava di violenza sessuale e stalking nei confronti di una minorenne in cui il giudice assolveva l’imputato per infermità di mente e gli applicava 1 anno di libertà vigilata).

Tribunale La Spezia sez. uff. indagini prel., 20/07/2020, n.128

Sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro

In tema di misure di sicurezza personali, la sostituzione della libertà vigilata con la casa di lavoro o con la colonia agricola non deve essere necessariamente preceduta dall’applicazione della cauzione di buona condotta, qualora, secondo quanto previsto dall’art. 231, comma 2, c.p., il soggetto si renda responsabile di una trasgressione particolarmente grave ovvero di ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte.

Cassazione penale sez. I, 09/07/2020, n.23857

Libertà vigilata: quando può essere applicata?

La misura di sicurezza della libertà vigilata, anche in materia di violazioni doganali, può essere applicata soltanto previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione.

(In motivazione, la Corte ha precisato che il riferimento all’avverbio “sempre”, contenuto nell’art. 300 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, deve ritenersi tacitamente abrogato dalla l. 10 ottobre 1986, n. 663, che ha espressamente abrogato l’art. 204 c.p. ed ha espunto dall’ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione “automatica” delle misure di sicurezza).

Cassazione penale sez. III, 14/01/2020, n.15574

Libertà vigilata disposta con sentenza e non ancora eseguita

In tema di misure di sicurezza, il magistrato di sorveglianza, in sede di accertamento dell’attualità della pericolosità sociale ex art. 679 cod. proc. pen., non può applicare al condannato la misura dell’assegnazione ad una casa di lavoro o ad una colonia agricola in sostituzione di quella della libertà vigilata disposta con la sentenza e non ancora eseguita, pur quando, nelle more, siano sopravvenuti fatti indicativi di una maggiore pericolosità del predetto condannato, ostandovi la mancanza di un’espressa previsione di legge in tal senso. (In motivazione, la Corte ha precisato che siffatta sostituzione può aver luogo, ai sensi dell’art. 231 cod. pen., reso applicabile dall’art. 216, n. 3, cod. pen., soltanto nel caso di trasgressione degli obblighi della misura della libertà vigilata in corso di esecuzione).

Cassazione penale sez. I, 25/06/2019, n.37843

Quasi reato: si può applicare in via provvisoria la libertà vigilata?

Non è possibile applicare in via provvisoria la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata tanto più nelle ipotesi di quasi-reato.

Cassazione penale sez. I, 31/01/2019, n.8284

Libertà vigilata: cosa deve verificare il magistrato di sorveglianza?

Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza ordinata ai sensi dell’art. 417 cod. pen. (nella specie, la libertà vigilata), il magistrato di sorveglianza ha l’onere di verificare la persistenza della pericolosità sociale del condannato, tenendo conto non solo della gravità dei fatti-reato commessi, ma anche dei fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo l’espiazione della pena.

Cassazione penale sez. I, 31/10/2018, n.1027

Provvedimento di proroga della libertà vigilata

La scadenza del termine minimo, previsto per la libertà vigilata, non determina la cessazione dello stato di libero vigilato, il quale invece dura sino al provvedimento di revoca, previo accertamento della cessazione della pericolosità; ne consegue che è legittimo il provvedimento di proroga della misura adottato successivamente alla scadenza di detto termine.

Cassazione penale sez. I, 16/10/2018, n.51660

Pericolosità del soggetto

A fronte di misure di prevenzione richieste o applicate nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito dell’attualità della pericolosità del soggetto per l’applicazione o il mantenimento della misura, senza che sia possibile una presunzione di pericolo legata alla passata partecipazione ad un gruppo associativo suscettibile di essere vinta solo in caso di dimostrazione di un formale recesso dal gruppo medesimo.

Ciò, in quanto una simile presunzione renderebbe la misura di prevenzione incompatibile con la sua ratio di pertinenza ad una situazione di allarme sociale incombente. Va dunque disposta la cessazione anticipata della misura di prevenzione personale qualora vengano allegati fatti che dimostrano un positivo mutamento dello stile di vita a seguito della carcerazione sofferta e dell’espiazione della misura di sicurezza della libertà vigilata.

Tribunale Cosenza, 15/02/2018

Misure di sicurezza detentive e non detentive: differenze

Sono coessenziali alla misura di sicurezza della libertà vigilata limitazioni della libertà della persona ad essa sottoposta, il contenuto delle quali (limitazioni) spetta al giudice in relazione alla pericolosità sociale casu concreto dell’interessato.

Infatti le prescrizioni delle misure di sicurezza detentiva hanno natura coercitiva perché, se non rispettate, la loro osservanza può essere imposta anche contro la volontà dell’interessato (ad esempio: in caso di “fuga” da una REMS o da una casa di lavoro o da una colonia agricola l’internato, se ritrovato dalle Forze dell’Ordine, viene ricondotto in struttura manu militari al pari del detenuto che sia evaso da un Istituto penitenziario); le prescrizioni della libertà vigilata, invece, non hanno tale natura coercitiva perché la loro osservanza non può essere imposta coattivamente al libero vigilato (ad esempio, in caso di “fuga” da una Comunità terapeutica il libero vigilato, se ritrovato dalle Forze dell’Ordine, non può essere riportato in Comunità contro la sua volontà) e, in caso di inosservanza delle prescrizioni medesime, può procedersi soltanto ad un “aggravamento” della misura ai sensi degli artt. 231-232 c.p.: e ciò peraltro non automaticamente, ma avuto riguardo al contenuto delle prescrizioni non rispettate e/o alla occasionalità o abitualità delle violazioni.

Tribunale Torino, 17/10/2018

Misure di sicurezza, libertà vigilata e trasgressione degli obblighi imposti

Non sono fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 231, comma 2, c.p., censurato per violazione degli artt. 13, commi 1 e 2, e 24, comma 2, Cost., nella parte in cui, in caso di trasgressioni degli obblighi imposti dalla libertà vigilata, non consente al magistrato di sorveglianza di applicare la misura di sicurezza patrimoniale della confisca imponendo, invece, l’applicazione della misura di sicurezza detentiva con assegnazione a una casa di lavoro o ad una colonia agricola.

Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto della libertà personale, diritto fondamentale e inviolabile, che può soffrire la limitazione di forme di detenzione, qual è l’assegnazione sia a una casa di lavoro, sia a una colonia agricola, solo nello stretto rispetto del principio di riserva assoluta di legge di cui all’art. 13, comma 2, Cost.

Già la formulazione testuale della disposizione censurata esclude ogni automatismo che sarebbe ex se lesivo della libertà personale, atteso che la facoltà del giudice di adottare la misura di sicurezza detentiva è condizionata al rispetto del principio secondo cui, solo dopo aver escluso l’idoneità di ogni altra misura di sicurezza non detentiva, il giudice, sul presupposto della perdurante pericolosità sociale del sottoposto alla misura, «può» sostituire la libertà vigilata con l’assegnazione alla casa di lavoro o alla colonia agricola.

Ciò significa, anche, che ben può il giudice, che ritenga una misura di sicurezza detentiva essere, allo stato, sproporzionata ed eccedente le finalità di prevenzione, limitarsi ad aggravare la stessa libertà vigilata, inasprendo le prescrizioni ex art. 228, comma 2, c.p., così rimanendo nell’ambito delle misure di sicurezza non detentive.

Così interpretata la disposizione censurata, le conseguenze dell’aggravamento della misura di sicurezza della libertà vigilata, a causa della violazione delle sue prescrizioni «di particolare gravità», si declinano secondo un criterio di progressività e proporzionalità, che vede come residuale, dopo la possibile ripetuta adozione della stessa misura con prescrizioni maggiormente restrittive, la possibilità dell’assegnazione a una casa di lavoro o a una colonia agricola, sì da non recare offesa all’inviolabilità della libertà personale di chi a essa è assoggettato (art. 13, commi 1 e 2, Cost.) e senza altresì incidere sul diritto di difesa di quest’ultimo (art. 24 Cost.) (sentt. nn. 253 del 2003, 367 del 2004, 57 del 2013, 180 del 2018).

Corte Costituzionale, 27/12/2018, n.250

Libertà vigilata: applicazione provvisoria

Nell’ipotesi di applicazione provvisoria della misura di sicurezza della libertà vigilata, il giudice non può imporre, stante il principio di legalità, prescrizioni che ne snaturino il carattere non detentivo.

Cassazione penale sez. I, 22/12/2017, n.3640

Tentativo di reato: atti preparatori ed esecutivi 

In tema di tentativo non sussiste più, ai fini della punibilità, la differenza tra atti preparatori e atti esecutivi purché l’azione riveli che l’agente  abbia iniziato ad attuarla con una significativa probabilità di realizzazione del delitto.

(Nel caso di specie, trattandosi di tre soggetti fermi davanti all’ufficio postale alle ore 7,30 con all’interno dell’auto 3 paia di guanti in lattice, una sciarpa, una fascia elastica un cappello ed un paio di occhiali con due cacciavite, è stato ritenuto sussistere un mero atto preparatorio con una conseguente sentenza di assoluzione ma con l’applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la pericolosità sociale degli stessi).

Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 04/12/2017, n.5251

Dichiarazione di abitualità nel reato

È nulla ex art. 180 cod. proc. pen. per difetto di contestazione, limitatamente alla dichiarazione di abitualità nel reato, la sentenza di condanna pronunciata in relazione ad imputazione che si limiti genericamente ad indicare la recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale e l’esistenza delle condizioni per la dichiarazione di delinquenza abituale, in assenza di un espresso riferimento alla fattispecie d’abitualità presunta per legge ovvero a quella ritenuta dal giudice. (Fattispecie in cui dall’annullamento della sentenza è derivato quello della misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata applicata ex art. 109 cod.pen.).

Cassazione penale sez. II, 05/10/2017, n.46581

Revoca della liberazione condizionale

In tema di liberazione condizionale, la revoca del beneficio per la violazione degli obblighi inerenti alla libertà vigilata presuppone trasgressioni tali da far ritenere il mancato ravvedimento della persona e, pertanto, il giudice deve accertare che l’addebito concretizzi una grave inosservanza al regime di vita cui il liberato era sottoposto e che la stessa costituisca un sicuro elemento rivelatore della mancanza di ravvedimento e della non meritevolezza dell’anticipato reinserimento nella vita sociale.

Cassazione penale sez. I, 13/09/2017, n.52020

Il giudice può modificare in peggio le modalità di esecuzione della misura di sicurezza?

In tema di libertà vigilata, il giudice d’appello, anche quando appellante sia il solo imputato, può modificare in modo peggiorativo le modalità di esecuzione della misura di sicurezza applicata dal primo giudice, in quanto, dovendo essere le prescrizioni idonee ad evitare occasione di nuovi reati, esse sono suscettibili di successive modifiche o limitazioni. (In motivazione, la Corte ha precisato che diversamente accade in relazione alla disciplina della misura del ricovero in casa di cura o di custodia, per la quale non è possibile una successiva modifica peggiorativa delle condizioni applicative in appello, non essendo prevista l’individuazione di modalità esecutive).

Cassazione penale sez. I, 27/09/2017, n.48569



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