Procedimento penale; obbligo di dichiarare la non procedibilità; omessa comparizione in udienza del querelato; interesse alla punibilità del colpevole.
Indice
- 1 Remissione tacita di querela
- 2 Giudizio Cassazione: remissione di querela
- 3 Fissazione udienza e assenza della persona offesa
- 4 Mancata comparizione: le ragioni
- 5 Remissione tacita di querela: configurabilità
- 6 La sopravvenuta remissione della querela
- 7 Reato di minaccia grave e remissione di querela
- 8 Interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza
- 9 La volontà di persistere nella querela
- 10 Fatto incompatibile con la volontà di perseguire il querelato
- 11 Remissione della querela: quali sono gli effetti sul reato?
- 12 L’obbligo di dichiarare la non procedibilità
- 13 L’omessa comparizione del querelato
- 14 Lesione aggravata: la remissione della querela estingue il reato?
- 15 Fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela
- 16 Procedimento dinanzi al giudice di pace
- 17 Remissione della querela: spese processuali
- 18 Revoca della costituzione di parte civile
- 19 Ricorso per Cassazione
- 20 Introduzione nel processo della remissione della querela
- 21 Reato punibile a querela: estinzione
- 22 La sollecitazione a comparire fatta al querelante
- 23 Mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale
- 24 Remissione extraprocessuale tacita della querela: presupposti
- 25 Ricorso immediato al giudice
- 26 Inequivocabile manifestazione di volontà
- 27 La mancata comparizione del querelante
Remissione tacita di querela
Integra remissione tacita di querela la sottoscrizione di un atto di quietanza con accettazione di una somma di denaro a saldo e stralcio di ogni pretesa, con rinuncia ad ogni azione civile e penale, trattandosi di manifestazione della volontà del querelante di non persistere nell’istanza punitiva.
Cassazione penale sez. IV, 18/01/2022, n.13204
Giudizio Cassazione: remissione di querela
La remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina l’estinzione del reato anche in presenza di eventuali cause di inammissibilità del ricorso e il travolgimento delle statuizioni civili collegate.
Cassazione penale sez. IV, 11/11/2021, n.45594
Fissazione udienza e assenza della persona offesa
L’assenza della p.o. cui è stata notificata la fissazione d’udienza con esplicito avvertimento che l’assenza sarebbe stata valutata come tacita remissione di querela, in caso di presenza del difensore della persona offesa in udienza, fatto questo incompatibile con la volontà di desistere.
Tribunale Cassino, 04/05/2021, n.16
Mancata comparizione: le ragioni
Il principio secondo il quale può attribuirsi valenza di comportamento concludente alla mancata comparizione in udienza della persona offesa non può prescindere da un’analisi degli atti compiuti dal querelante che sia completa e coerente con tutti gli atti del processo, dovendo il giudice dare conto del percorso motivazionale che ha condotto al giudizio di “incompatibilità” della condotta con la volontà di persistere nella querela. Ed al riguardo potranno essere valorizzati tanto elementi relativi alla condotta processuale interamente tenuta nel processo, quanto altri elementi di carattere extra -processuale che siano logicamente dimostrativi della rinunzia a proseguire l’azione punitiva a suo tempo intrapresa (annullata la sentenza di non doversi procedere per remissione di querela emessa dal Giudice di Pace, che si era limitato ad evidenziare nella motivazione della sentenza la mera cronologia degli eventi che avevano interessato lo svolgimento del processo, omettendo di dare conto delle ragioni per cui la mancata comparazione poteva intendersi quale remissione tacita della querela, a fronte di un giudizio in cui la persona offesa si era costituita parte civile ed aveva anche insistito nelle sue ragioni, per come, peraltro, asseverato dalla stessa comparizione, seppur tardiva -la p.o. compariva alle ore 9.40, mentre la sentenza veniva deliberata alle ore 9.30 nonostante la presenza di altre cause sul ruolo e l’assenza di trattazione ad orario -, all’udienza che il Giudice aveva appositamente fissato con l’avvertenza della possibile adozione di una sentenza di estinzione del reato).
Cassazione penale sez. II, 23/04/2021, n.23895
Remissione tacita di querela: configurabilità
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela. E ciò in quanto il venir meno dell’impulso processuale da parte di chi, per sua diretta iniziativa, geneticamente l’ha posto in essere, e, nondimeno, non intenda più coltivarlo, giustifica appieno la conseguente improcedibilità dell’azione penale, non sussistendo più alcun interesse, né da parte dello Stato, né da parte della persona offesa-querelante all’ulteriore proseguimento del processo.
Tribunale Pescara, 12/10/2020, n.1572
La sopravvenuta remissione della querela
In tema di appello della parte civile a seguito di sentenza di assoluzione in primo grado, la sopravvenuta remissione della querela, ritualmente accettata dal querelato, non determina l’estinzione del reato, in quanto assume il significato di una rinunzia implicita all’impugnazione ex art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., con conseguente inammissibilità della stessa.
(In motivazione, la Corte ha chiarito che, trattandosi di appello proposto ai soli effetti civili, la remissione di querela non avrebbe potuto incidere sui profili penali della sentenza impugnata e determinare, a seguito dell’accettazione del querelato, l’estinzione del reato, in quanto già ne era stata esclusa la sussistenza per mancanza del dolo).
Cassazione penale sez. VI, 18/06/2019, n.31924
Reato di minaccia grave e remissione di querela
A seguito della modifica, introdotta dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36, del regime di procedibilità nei procedimenti in corso per il delitto di minaccia grave che non rientri nelle ipotesi di cui all’art. 339 c.p., l’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
(In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).
Cassazione penale sez. V, 17/04/2019, n.22143
Interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza
Non sussiste l’interesse del pubblico ministero ad impugnare la sentenza con la quale il giudice, trattando la causa prima dell’orario di udienza stabilito, abbia dichiarato non doversi procedere per remissione della querela, non assumendo rilievo l’interesse all’esattezza teorica del provvedimento impugnato senza la prospettiva di un risultato pratico più vantaggioso per l’impugnante. (Fattispecie relativa a remissione tacita, non contestata dal querelante, né dall’imputato che aveva anzi, con una memoria, insistito per il rigetto del ricorso del pubblico ministero).
Cassazione penale sez. V, 15/02/2019, n.18274
La volontà di persistere nella querela
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Cassazione penale sez. II, 29/11/2019, n.8101
Fatto incompatibile con la volontà di perseguire il querelato
La mancata comparizione al processo del querelante integra remissione tacita di querela, nel caso in cui questi sia stato – come nella fattispecie in esame – debitamente avvisato che detto comportamento sarebbe stato interpretato come fatto incompatibile con la volontà di perseguire il querelato.
Cassazione penale sez. V, 28/02/2018, n.28533
Remissione della querela: quali sono gli effetti sul reato?
La remissione della querela estingue il reato a causa del venir meno dell’interesse statale alla punibilità del colpevole, a seguito della rinuncia della persona offesa. La remissione rileva soltanto nei reati procedibili a querela di parte.
Tribunale Napoli sez. I, 10/10/2018, n.10852
L’obbligo di dichiarare la non procedibilità
A seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 c.p., introdotta dal d.lg. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61 n. 11 c.p., l’intervenuta remissione della querela comporta l’obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell’art. 129 c.p.p., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale.
(In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, dalla quale discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).
Cassazione penale sez. II, 08/11/2018, n.225
L’omessa comparizione del querelato
L’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ai sensi dell’art. 155, comma 1, c.p., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato.
Tribunale Napoli sez. I, 07/11/2018, n.12789
Lesione aggravata: la remissione della querela estingue il reato?
La avulsione di due denti integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 583, comma primo, n. 2 c.p., con la ulteriore conseguenza che le predette lesioni non possono qualificarsi come lievi e con l’ulteriore corollario applicativo per il quale la remissione della querela non può determinare la estinzione del reato.
Cassazione penale sez. V, 15/06/2017, n.40279
Fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Cassazione penale sez. V, 25/01/2017, n.13897
Procedimento dinanzi al giudice di pace
Nel procedimento dinanzi al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., la mancata comparizione al processo del querelante, pur se previamente e chiaramente avvisato del fatto che l’eventuale successiva assenza possa essere interpretata come volontà di non insistere nell’istanza di punizione, non può integrare gli estremi della remissione tacita della querela, per assenza di una manifestazione inequivoca di volontà in tal senso, desumibile da tale comportamento.
(La S.C., in motivazione, ha precisato che solo la remissione extraprocessuale può essere, oltre che espressa, anche tacita, mentre la mancata comparizione nel processo può essere valorizzata in chiave di remissione solo come conferma di condotte extraprocessuali assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell’istanza punitiva).
Cassazione penale sez. V, 08/03/2016, n.12187
Remissione della querela: spese processuali
In tema di remissione di querela le spese del processo sono a carico del querelato se le parti non dispongano diversamente.
Tribunale Napoli Nord sez. I, 22/09/2016, n.1784
Revoca della costituzione di parte civile
La revoca della costituzione di parte civile effettuata dalla persona offesa non costituisce una remissione tacita di querela.
Cassazione penale sez. V, 01/02/2016, n.20260
Ricorso per Cassazione
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione.
Cassazione penale sez. IV, 19/10/2016, n.49226
Introduzione nel processo della remissione della querela
È ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione.
Cassazione penale sez. IV, 19/09/2016, n.3282
Reato punibile a querela: estinzione
In materia di procedimento penale, nel caso in cui si proceda per un reato punibile a querela ed intervenga, nel corso del processo la remissione della querela, il reato si estingue, con pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Corte appello Cagliari sez. II, 15/02/2016, n.181
La sollecitazione a comparire fatta al querelante
All’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dal d.lg. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione a comparire fattagli dal giudice procedente, non configura una remissione tacita di querela, esclusa del resto quella espressa per assoluta mancanza dei relativi requisiti di legge.
Cassazione penale sez. II, 11/12/2015, n.8408
Mancata comparizione del querelante all’udienza dibattimentale
Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Cassazione penale sez. un., 23/06/2016, n.31668
Remissione extraprocessuale tacita della querela: presupposti
La remissione extraprocessuale tacita della querela presuppone condotte assolutamente incompatibili con la volontà di persistere nell’istanza punitiva, le quali possono trovare solo conferma nella mancata comparizione in udienza della persona offesa.
(Nella fattispecie la persona offesa aveva negoziato l’assegno consegnatole a titolo di risarcimento del danno e si era resa irreperibile, così da mostrare il suo disinteresse al prosieguo del processo, non presentandosi alle udienze, benché avvertita che la sua mancata presentazione sarebbe stata considerata remissione tacita di querela).
Cassazione penale sez. IV, 12/12/2013, n.4059
Ricorso immediato al giudice
La mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una remissione tacita di querela, salvo che non ci si trovi nelle ipotesi di ricorso immediato al giudice, o pluralità di persone offese o di udienza di comparizione a seguito di ricorso al giudice da parte della persona offesa (art. 21, 28 e 31 d.lgs. n. 274/2000).
Cassazione penale sez. V, 21/06/2011, n.37376
Inequivocabile manifestazione di volontà
La mancata comparizione del querelante – nel procedimento davanti al giudice di pace, instaurato a seguito di citazione a giudizio disposta dal PM, ex art. 20 D.Lgs. n. 274 del 2000 – non integra la remissione tacita di querela, in quanto, in tal caso, trovano applicazione le regole generali di cui all’art. 152 cod. pen. che richiede, a tal fine, un’inequivocabile manifestazione di volontà concretantesi in una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella richiesta di punizione, la quale non può essere ravvisata nella mancata presentazione della persona offesa all’udienza dibattimentale.
Cassazione penale sez. V, 01/04/2008, n.28152
La mancata comparizione del querelante
La mancata comparizione del querelante – previamente ed espressamente avvisato che l’eventuale successiva assenza sarà interpretata come remissione tacita della querela – integra gli estremi della remissione tacita, sempre che egli abbia personalmente ricevuto detto avviso, non sussistano manifestazioni di segno opposto e nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.
Cassazione penale sez. V, 19/03/2008, n.14063