Reato di omessa bonifica; individuazione del soggetto responsabile; risarcimento dei danni non patrimoniali; superamento concentrazioni soglia di rischio.
Quando sussiste il reato di omessa bonifica dei siti inquinati? Il reato di omessa bonifica si configura quando il soggetto obbligato impedisce la formazione del progetto di bonifica? Per scoprirlo, leggi le ultime sentenze.
Indice
Obblighi di bonifica dei siti inquinati
In merito all’applicabilità della normativa del Codice dell’ambiente a fatti intervenuti antecedentemente alla sua entrata in vigore, vale il principio secondo il quale non appare adeguato discutere dell’applicazione retroattiva della legge, quanto piuttosto della responsabilità per gli effetti perduranti dell’inquinamento, che necessitano dell’adozione delle misure di rimozione dell’inquinamento.
Se una situazione di inquinamento si mantiene al momento dell’entrata in vigore della normativa che impone specifici obblighi di bonifica dei siti inquinati, indipendentemente dal momento in cui sono avvenuti i fatti che hanno provocato l’alterazione ambientale, viene imposto un obbligo di intervento, in quanto l’evento in sé dà luogo ad una situazione destinata a restare permanente, sino a quando le cause della compromissione ambientale non vengano rimosse. Si concretizza, dunque, non un’applicazione retroattiva della prescrizione degli obblighi di facere derivanti dall’inquinamento ambientale, ma l’applicazione di nuove disposizioni normative rispetto ad eventi ancora in corso e suscettibili di essere interrotti solo con la bonifica.
Tribunale Milano sez. X, 27/11/2020
Legittimità della pretesa impositiva dell’ente
In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.
Cassazione civile sez. trib., 23/04/2020, n.8079
Contributi di bonifica e omessa trascrizione del perimetro di contribuenza
In tema di contributi di bonifica, poiché nel sistema delineato dall’art. 10 del r.d. n. 215 del 1933 gli effetti dell’inopponibilità degli atti ai terzi deriva direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell’onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all’utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l’omissione della stessa non comporta “ex se” l’insussistenza dell’obbligazione di versamento del contributo consortile.
Cassazione civile sez. VI, 20/06/2019, n.16524
Reato di omessa bonifica dei siti inquinati
Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati è configurabile non solo nel caso in cui il soggetto obbligato non vi provveda in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui all’art. 242 e ss. d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche in quello in cui impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione, non attuando il piano di caratterizzazione necessario per la predisposizione del piano di bonifica.
Cassazione penale sez. III, 15/11/2018, n.17813
Ipotesi di responsabilità per omessa bonifica
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell’individuazione del soggetto responsabile per l’omessa bonifica ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, può sussistere la responsabilità dell’amministratore cessato dalla carica, eventualmente in concorso con quello subentrante: a) nel caso di fittizietà della nomina di quest’ultimo; b) se abbia fornito un contributo, morale o materiale, alla omissione compiuta dalla persona subentrata ed obbligata; c) nel caso in cui l’omissione si sia realizzata mentre era ancora in carica.
Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.29627
Reato di omessa bonifica: il presupposto
Presupposto per la configurabilità del reato di omessa bonifica è il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), livello superiore ai livelli di accettabilità già definiti dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471. In mancanza di indizi del suddetto superamento, non sussiste il fumus del reato che giustifichi il sequestro probatorio.
Cassazione penale sez. III, 22/01/2013, n.19962
Risarcimento del danno: prescrizione
Va confermata la pronuncia di merito secondo cui doveva considerarsi prescritto il diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali richiesti da alcuni abitanti nella cittadina di Seveso, colpita dal disastro ambientale del 10 luglio 1976, in relazione alla situazione di disagio e perturbamento conseguente a detto episodio, non potendosi invocare, a fronte di un illecito istantaneo con effetti permanenti, la riconducibilità del pregiudizio all’omessa bonifica dell’area interessata, quand’anche ciò avrebbe consentito di porre fine alle conseguenze dannose derivanti dall’inquinamento.
Cassazione civile sez. III, 22/04/2013, n.9711
Reato di omessa bonifica: l’accertamento
(In applicazione del principio la Corte ha affermato che con riguardo al reato di omessa bonifica, i nuovi valori e la nuova metodologia di accertamento previsti dagli art. 239 e ss. d.lg. n. 152 del 2006, si applicano a quelle discariche e siti le cui procedure, avviate anteriormente all’entrata in vigore di detto decreto, siano proseguiti successivamente ad esso, restando le condotte, cessate anteriormente, collegate ai presupposti previsti dall’art. 17 d.lg. n. 22 del 1997.
Cassazione penale sez. III, 18/03/2013, n.32797
Realizzazione imperfetta della bonifica
L’ipotesi di bonifica “imperfetta”, non integra, neppure in via astratta, la realizzazione di un nuovo inquinamento, con la conseguente impossibilità di attribuire la qualità di soggetto attivo del reato di cui all’art. 257 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 ai soggetti responsabili della bonifica.
Tribunale Pavia sez. II, 14/06/2012, n.30
Reato di omessa bonifica e di omessa comunicazione della contaminazione ambientale
Il comma 1 dell’art. 257 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152 sanziona penalmente due ipotesi distinte: l’omessa bonifica del sito inquinato e la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall’art. 242. In entrambi i casi, peraltro, il destinatario del precetto è lo stesso e, cioè, colui il quale cagiona l’inquinamento, non potendo essere soggetto attivo del reato il terzo che ravvisi la contaminazione senza esserne l’autore.
Cassazione penale sez. III, 16/03/2011, n.18503
Omessa bonifica dei siti inquinati: la prescrizione
Il termine di prescrizione del reato permanente di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, d.lg. 3 aprile 2006 n. 152) decorre dal momento dell’esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell’area e non dal precedente sequestro del sito inquinante, che non giova a far cessare la condotta antigiuridica.
Cassazione penale sez. III, 15/12/2010, n.11498
Bonifica e risanamento ambientale
In virtù dell’interpretazione sistematica dell’art. 257 d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, necessaria al fine di rendere il sistema razionale e non in contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all’art. 3 cost., è configurabile il reato di omessa bonifica allorché il responsabile dell’inquinamento, tenuto al risanamento ambientale, impedisca la formazione del progetto di bonifica, e quindi la sua realizzazione, attraverso la mancata attuazione del piano di caratterizzazione, necessario per predisporre il progetto di bonifica.
Cassazione penale sez. III, 02/07/2010, n.35774
Adempimenti strumentali all’approvazione del progetto di bonifica
Il reato di omessa bonifica previsto dall’art. 257 d.lg. 152/2006 non è configurabile in assenza di un progetto di bonifica definitivamente approvato. La lettera della legge non consente di ricomprendere nell’ambito di applicazione della fattispecie l’inosservanza degli adempimenti strumentali alla approvazione del progetto di bonifica.
Cassazione penale sez. III, 13/04/2010, n.22006
Reato di omessa bonifica dei siti inquinati: superamento soglie di rischio
In tema di gestione dei rifiuti, ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152) è necessario il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) nonché l’adozione del progetto di bonifica previsto dall’art. 242 del citato decreto.
Cassazione penale sez. III, 29/01/2009, n.9492
Omessa bonifica: disciplina vigente
Il reato di omessa bonifica così come definito dall’abrogato d.lg. n. 22 del 1997 continua a rilevare nell’attuale disciplina vigente dove non solo è previsto unicamente come evento di danno e non come semplice pericolo di inquinamento, ma anche perché l’inquinamento è definito come semplice superamento delle concentrazioni soglia di rischio indicate dalla normativa.
Tribunale Milano, 20/01/2009, n.14658