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Ordine allontanamento: cos’è?

19 Novembre 2019 | Autore:
Ordine allontanamento: cos’è?

Daspo urbano: quando e a chi si applica? Cos’è il divieto di accesso? Qual è la competenza del questore? Chi emana il comando di allontanamento?

A volte, una semplice multa per aver trasgredito a una regola non è sufficiente per impedire che la violazione si ripeta: è per questa ragione che il legislatore ha pensato di introdurre alcune misure molto più efficaci, come ad esempio l’ordine di allontanamento. Cos’è? Di cosa si tratta? Come ti spiegherò nel corso di questo articolo, esistono delle condotte che vengono punite con l’obbligo di allontanarsi, per un determinato periodo di tempo, dal luogo ove è stata commessa l’infrazione.

Un tempo l’allontanamento riguardava solamente gli stranieri extracomunitari, i quali, commettendo determinati illeciti, si guadagnavano l’espulsione dai confini nazionali; oggi, invece, il comando di allontanarsi può riguardare anche un cittadino italiano. Vediamo dunque cos’è l’ordine di allontanamento e qual è la competenza del questore a riguardo.

Ordine di allontanamento: che cos’è?

L’ordine di allontanamento è un provvedimento adottato dall’autorità di pubblica sicurezza nei confronti di chi ha commesso una determinata infrazione amministrativa.

Si tratta di uno strumento relativamente recente, introdotto dalla legge [1] al fine di contrastare illeciti commessi in determinate occasioni e, soprattutto, in specifici ambienti: non a caso, l’ordine di allontanamento del questore è conosciuto anche col nome di daspo urbano, per via del fatto che si applica in contesti metropolitani.

Quando si applica l’ordine di allontanamento?

Secondo la legge, l’ordine di allontanamento può essere pronunciato dall’autorità di pubblica sicurezza quando sono commessi determinati illeciti in un contesto urbano.

Per la precisione, l’ordine di allontanamento si applica essenzialmente a chi renda difficoltoso l’accesso o costituisca intralcio nei luoghi di transito o impedisca la fruizione degli spazi pubblici.

Le condotte sanzionabili sono tutte riconducibili alla concetto di lesione del decoro urbano, e possono consistere: nel bivacco; nell’ubriachezza molesta; in soste negli spazi interni per soggiornarci o per intrattenere i passanti; nel parcheggio abusivo; nell’utilizzo improprio di vagoni; nell’accattonaggio molesto (anche con l’ostentazione delle deformità o con modalità vessatorie); nel commercio ambulante non autorizzato; nella prostituzione (magari accompagnata dalla commissione di atti osceni).

I suddetti comportamenti, pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità di particolari luoghi e spazi pubblici, rendendone difficoltoso il libero utilizzo e la normale e sicura utilizzazione, con profili di rischio, anche per la sicurezza, relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità. Tanto basta per giustificare un ordine di allontanamento.

Chi emana l’ordine di allontanamento?

Secondo la legge, l’ordine di allontanamento non è una prerogativa del questore: può procedere a emanare il provvedimento cautelare in questione qualsiasi organo accertatore dell’infrazione, sia esso appartenente alle Forze di polizia che alle Polizie locali. Non occorre nemmeno la sussistenza della qualifica di ufficiale o agente di pubblica sicurezza per poter comminare questo comando.

L’allontanamento può essere così impartito, ad esempio, anche dagli appartenenti alle Polizie locali non in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza.

In cosa consiste il comando di allontanamento?

L’ordine di allontanamento consiste nel comando di abbandonare il posto ove è stata commessa l’infrazione per una durata massima di 48 ore; il provvedimento non è soggetto ad alcuna convalida da parte dell’autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, vista la sua breve durata, la provvisorietà e il fatto di limitare esclusivamente e per breve periodo la circolazione o lo stazionamento in una zona ben delimitata e circoscritta.

L’organo accertatore dovrà riportare per iscritto nel provvedimento le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato, individuando dettagliatamente i luoghi inibiti per le successive 48 ore; quest’ultimo aspetto è importante perché la violazione dell’ordine di allontanamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.

Nello specifico, in caso di mancato rispetto dell’ordine di allontanamento è prevista una sanzione economica di una somma che va da duecento a seicento euro.

Nei confronti del provvedimento di allontanamento sono azionabili i classici strumenti di tutela, tanto amministrativi quanto giurisdizionali, il cui ricorso può risultare necessario soprattutto per evitare che, nella seppur limitata efficacia temporale del provvedimento, il destinatario dell’ordine possa ritrovarsi colpito dalla sanzione pecuniaria per la sua violazione nonché dal divieto di accesso (di cui ti parlerò a breve).

L’ordine di allontanamento e la trasmissione al questore

Abbiamo detto che, in pratica, qualsiasi appartenete alle forze di polizia può ordinare al trasgressore di allontanarsi dal luogo ove ha commesso l’infrazione. Il questore, però, conserva un ruolo di primo piano; vediamo perché.

L’autorità competente a ricevere il rapporto e a irrogare la sanzione pecuniaria è il sindaco del comune nel cui territorio è stata accertata la violazione; copia del provvedimento è però sempre trasmessa al questore competente per territorio, il quale potrà eseguire verifiche ed eventualmente, in autotutela, annullare gli effetti dell’atto.

Il questore svolge un ruolo importante quale punto di raccordo ove confluiscono tutti i provvedimenti emanati, nei confronti dello stesso individuo, dagli appartenenti alle diverse Forze di polizia e Polizie locali. Il questore, in presenza di molteplici segnalazioni nei confronti della medesima persona, potrà intervenire con un più incisivo divieto di accesso o richiesta di applicazione di misura di prevenzione personale.

Il divieto di accesso del questore

In caso di reiterazione della violazione, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui sopra (luoghi pubblici o aperti al pubblico, locali, aree limitrofe a detti posti, ecc.), individuando inoltre le modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell’atto.

La durata del divieto di accesso non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni se il responsabile è persona con precedente infraquinquennale (anche se si tratta di sentenza confermata in appello) per reati contro la persona o il patrimonio; se si tratta di minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Il divieto di accesso nel caso di spaccio di droga

Il questore gode di ulteriori poteri per prevenire e contrastare il grave fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi.

Per la precisione, il questore potrà disporre il divieto di accesso o stazionamento (per un durata che va da uno a cinque anni) nei locali pubblici o aperti al pubblico o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per fatti di vendita o cessione di stupefacenti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze dei locali.


note

[1] Decreto legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito in legge n. 48 del 18 aprile 2017.

Autore immagine: 123rf.com


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