Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: ultime sentenze


Scopri le ultime sentenze su: cambio di destinazione d’uso del bene; turbativa nel godimento della cosa; requisito della violenza.
Indice
- 1 Mancato pagamento del canone
- 2 Configurabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
- 3 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: presupposti
- 4 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
- 5 Chi commette reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose?
- 6 Nozione di violenza sulle cose
- 7 Cambio di destinazione d’uso del bene
- 8 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: in cosa consiste la violenza sulle cose?
- 9 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: quando si configura?
- 10 Mutamento non permanente
- 11 Sostituzione della serratura della porta d’ingresso
- 12 Minaccia dell’esercizio di un diritto
- 13 Modificazione permanente della cosa
- 14 La scriminante dell’esercizio del diritto
- 15 Finalità della violenza sulle cose
- 16 Sostituzione di serratura dell’attività commerciale
- 17 Possesso del bene sul fondo locato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
- 18 Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: quando non sussiste?
Mancato pagamento del canone
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose la condotta del locatore che, a seguito del rifiuto del conduttore di corrispondere il canone pattuito, sottragga gli infissi interni ed esterni dell’immobile locato anziché esperire l’azione di rilascio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui era stata ritenuta la configurabilità del diverso delitto di furto in abitazione).
Cassazione penale sez. IV, 01/03/2022, n.21846
Configurabilità dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, non è rilevante che il diritto che si sia inteso tutelare sussista in concreto, bensì solo che, invece di farlo valere in giudizio, lo si sia esercitato in modo antigiuridico, sicché, ove la contestazione con il soggetto passivo sia insorta proprio in merito al diritto di questi al mantenimento del bene su cui è operata la violenza, nessun rilievo ha la titolarità di quel bene da parte del soggetto attivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza di condanna dell’imputato che aveva usato violenza sulle cose per impedire alla persona offesa di permanere sul fondo, la cui legittima detenzione era oggetto di disputa).
Cassazione penale sez. V, 19/01/2022, n.22248
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: presupposti
Nel reato di cui all’art. 392 c.p., in cui la violenza è esercitata sulle cose, l’agente deve essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l’oggetto della pretesa gli competa giuridicamente, pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata; è inoltre necessario che la sua condotta rivesta i connotati dell’arbitrarietà.
Tribunale Frosinone, 21/07/2021, n.1078
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose la condotta del socio accomandatario di una s.a.s. che, dopo esser stato estromesso dalla società e sostituito con altro amministratore dai soci accomandanti, sostituisca la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l’attività commerciale, al fine di impedire agli stessi di accedervi per esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art. 2320 c.c.
Cassazione penale sez. VI, 28/10/2020, n.36526
Chi commette reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose?
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose, la condotta del compossessore che, sostituendo la serratura della porta di accesso di un immobile e negando la consegna della chiave all’altro compossessore, gli impedisca di accedervi, conseguendo in tal modo il possesso esclusivo del bene medesimo, in difetto del necessario provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Cassazione penale sez. VI, 18/09/2020, n.26741
Nozione di violenza sulle cose
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, nella nozione di violenza rientra anche il mutamento della loro destinazione, che si verifica quando, con qualsiasi atto o fatto materiale, sia impedita, alterata o modificata la loro utilizzabilità. Ciò accade nel caso in cui, sostituendosi la serratura della porta d’ingresso, si sia impedito l’accesso a colui che ne sia il compossessore o codetentore, concretando una simile azione la mutazione della specifica destinazione che la cosa possiede ai fini della particolare utilizzazione cui l’hanno destinata le parti interessate al suo godimento.
Nel caso di specie, l’imputata, pur potendo ricorrere al giudice per presunti inadempimenti relativi ad un contratto di associazione in partecipazione nell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e pasti, da lei prima gestita, si faceva arbitrariamente ragione da sé chiudendo le serrande ai locali mediante l’apposizione di due lucchetti.
Corte appello Cagliari sez. I, 24/01/2020, n.40
Cambio di destinazione d’uso del bene
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene, che non determini danni materiali, purchè l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell’agevole possibilità di ricollocazione nello “status quo ante” da parte della persona offesa).
Cassazione penale sez. VI, 20/06/2019, n.35876
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: in cosa consiste la violenza sulle cose?
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la violenza sulle cose può consistere anche in un mutamento di destinazione d’uso del bene, che non determini danni materiali, purchè l’intervento modificativo abbia concreta incidenza sull’interesse della persona offesa a mantenere inalterato lo stato dei luoghi, ostacolando in misura apprezzabile l’esercizio del suo diritto.
(Fattispecie in cui la Corte ha escluso che fosse connotato da violenza il mero spostamento di tre oggetti precariamente collocati su un terreno oggetto di contesa, in considerazione dell’agevole possibilità di ricollocazione nello “status quo ante” da parte della persona offesa).
Cassazione penale sez. VI, 20/06/2019, n.35876
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: quando si configura?
Ai fini della configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si ha violenza sulle cose per mutamento della loro destinazione quando ne viene impedito l’uso con ostacoli permanenti (nella specie, riguardante l’ostruzione con un furgone del passaggio ad un cantiere in relazione ad un contenzioso tra la ricorrente ed un altro soggetto in riferimento ai lavori da porre in essere nel cantiere, per la Corte non si poteva ravvisarsi il fumus, poiché non vi era una condotta violenta, non essendo stato realizzato un ostacolo permanente).
Cassazione penale sez. VI, 07/11/2018, n.56448
Mutamento non permanente
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la violenza sulle cose con cui si esercita un preteso diritto invece di rivolgersi al giudice, può essere realizzata da un mutamento permanente della cosa ovvero anche solo da un mutamento per un tempo continuativo o sufficientemente stabile e tale da renderla inutilizzabile.
(Nel caso di specie, l’imputato nella convinzione di avere il possesso esclusivo della particella di terreno la occupava con le autovetture e con delle cassette di plastica impedendone l’uso agli altri condomini).
Tribunale Benevento, 03/05/2018, n.461
Sostituzione della serratura della porta d’ingresso
Integra il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni la condotta del locatore che, a seguito del decesso del conduttore e della mancata restituzione dell’immobile da parte dell’erede, riacquisti il possesso dell’immobile sostituendo la serratura della porta d’ingresso, anziché esperire l’azione di rilascio per occupazione “sine titulo” nei confronti del successore del conduttore, divenuto detentore precario del bene.
Cassazione penale sez. VI, 14/11/2017, n.3348
Minaccia dell’esercizio di un diritto
È configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, ogniqualvolta la condotta minacci l’esercizio di un diritto, con la finalità di mutarne ovvero trasformarne la destinazione.
Tribunale Trento, 13/06/2017, n.464
Modificazione permanente della cosa
Ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, previsto dall’art. 392 c.p., è necessario non solo che vi sia un danneggiamento, una trasformazione o un mutamento di destinazione della res verso la quale si esercita violazione, ma altresì che tale modificazione della res abbia natura permanente.
Pertanto, non può ritenersi sussistente il reato de quo, difettando dell’elemento costitutivo della violenza, nell’ipotesi in cui taluno ostruisce il passaggio parcheggiando la propria autovettura dinanzi al passo carraio di accesso a un cortile recintato. Nel caso di specie, un terzo era stato autorizzato a parcheggiare dinanzi al passo carraio dal comproprietario di una villetta bifamiliare, mentre l’altro comproprietario si era opposto accusando il primo di esercizio violento di un preteso diritto di proprietà sul cortile in comune.
Tribunale Udine, 23/02/2017, n.267
La scriminante dell’esercizio del diritto
In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è applicabile la scriminante dell’esercizio del diritto in quanto la convinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto.
Cassazione penale sez. VI, 21/02/2017, n.25262
Finalità della violenza sulle cose
E’ fondamentale qualificare la finalità della violenza sulle cose poiché se questa è esercitata per meri scopi di dispetto e di disturbo si realizza la fattispecie di violenza privata; mentre se è per difendere il diritto di possesso, in presenza di un atto di turbativa nel godimento della “res”, si tratta di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Cassazione penale sez. V, 11/04/2016, n.23047
Sostituzione di serratura dell’attività commerciale
Risponde del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose il socio accomandatario di una s.a.s. che, in conseguenza di contrasti insorti con il socio accomandante, sostituisce la serratura della porta di ingresso del locale dove si svolge l’attività commerciale, al fine di impedire all’accomandante l’accesso al locale per l’esercizio dei diritti riconosciutigli dall’art. 2320 cod. civ..
Cassazione penale sez. VI, 15/12/2016, n.4464
Possesso del bene sul fondo locato ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni
Il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni mediante violenza sulle cose è configurabile in relazione a beni posseduti dall’autore della condotta qualora questi non agisca a tutela del proprio possesso, ma incida radicalmente sul diritto in contesa, cosl procurandosi direttamente l’utilità sottostante all’accertamento di spettanza dell’autorità giudiziaria. (Fattispecie relativa ad un chiosco prefabbricato, realizzato dalla conduttrice sul fondo concessole in locazione, che le figlie di quest’ultima avevano smontato e trasportato altrove, pochi giorni dopo che il locatore aveva agito in giudizio per la risoluzione del contratto di locazione e la rivendicazione della proprietà del chiosco).
Cassazione penale sez. VI, 26/02/2016, n.12377
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni: quando non sussiste?
Nel caso di specie difetterebbero gli elementi costitutivi del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In particolare, da un lato, non sussiste l’elemento della violenza sulle cose -essendosi il prevenuto limitato a sottrarre il bene – e dall’altro, neppure sussiste la piena corrispondenza tra il preteso diritto tutelato (ossia un credito, peraltro riconducibile al saldo del prezzo di una vetrata precedentemente fornita dallo stesso prevenuto, e dunque ad un oggetto persino diverso da quello sottratto) e l’oggetto della tutela apprestata in concreto dall’ordinamento giuridico, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall’agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato.
Corte appello Palermo sez. III, 27/01/2016, n.121
note
Autore immagine: 123rf com.
Per buttarmi fuori di casa il proprietario mi ha mandato i ladri per ben quattro volte quando ero a Roma ed un’altra volta dove abito ora. E’ difficile avere le prove per poter denunciare ma sono sicurissima di quello che ho scritto. E’ un’intimidazione per mettere paura e ansia.