Le ultime sentenze su: reato di procurato allarme; annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente; movente del reato; reati commessi col mezzo della stampa; grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata.
Indice
- 1 Reato di procurato allarme: quando si configura?
- 2 Simulazione di rapina
- 3 Procurato allarme presso l’autorità: il movente del reato
- 4 Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose
- 5 Procurato allarme e responsabilità del giornalista
- 6 Idoneità dell’annuncio a suscitare l’allarme
- 7 Incidente privo di conseguenze dannose
- 8 Licenziamento disciplinare del lavoratore per procurato allarme
- 9 Inosservanza dei provvedimenti di polizia
Reato di procurato allarme: quando si configura?
Il reato di procurato allarme presso l’autorità di cui all’art. 658 cod. pen. è configurabile anche nel caso in cui l’annuncio di un disastro, di un infortunio o di un pericolo inesistente sia “mediato”, cioè non effettuato direttamente alle forze dell’ordine, ma ad un privato, purché, per l’apparente serietà del suo contenuto, risulti idoneo a provocare allarme nelle autorità, determinandone l’intervento anche d’ufficio.
Cassazione penale sez. I, 09/02/2018, n.26897
Simulazione di rapina
La simulazione del reato di rapina con denuncia presentata presso l’autorità di polizia costituisce altresì il reato di procurato allarme.
Tribunale Perugia, 24/05/2016, n.1144
Procurato allarme presso l’autorità: il movente del reato
Il fine di protesta non esclude l’elemento materiale e quello psicologico della contravvenzione di procurato allarme presso l’Autorità, costituendo, piuttosto, il movente del reato. (Nella specie la Corte ha affermato che non era idoneo ad escludere la sussistenza del reato il carattere di “azione di denunzia e protesta” riferito alla comunicazione telefonica effettuata dall’imputato alla sala operativa della Questura, nella quale era stato preannunziato che egli avrebbe appiccato fuoco ad un materasso e a rifiuti vari ammassati sul retro di una pizzeria).
Cassazione penale sez. I, 27/11/2012, n.99
Pubblicazione o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose
È configurabile il reato di cui all’art. 658 c.p. (procurato allarme presso l’autorità) a carico del giornalista il quale pubblichi la notizia di un possibile attentato ad organi istituzionali (nella specie, il presidente della Camera dei deputati) senza aver verificato l’oggettiva attendibilità della fonte dalla quale ha appreso detta notizia, nulla rilevando in contrario il fatto che nella stessa pubblicazione detta attendibilità risulti posta in dubbio.
Cassazione penale sez. I, 20/04/2012, n.19367
Procurato allarme e responsabilità del giornalista
La responsabilità del giornalista, nella specie il direttore della testata firmatario dell’articolo, per l’ipotesi di procurato allarme o di pubblicazione di notizie false o esagerate tendenti a turbare l’ordine pubblico, resta esclusa ove risulti che lo stesso abbia raccolto da fonte da lui identificata e attendibile la notizia di per sé plausibile, e l’abbia peraltro pubblicata in forma dubitativa della effettiva veridicità, laddove la non veridicità non avrebbe potuto essere accertabile se non, come nel caso, a seguito di specifiche indagini di polizia.
Ufficio Indagini preliminari Milano, 16/05/2011
Idoneità dell’annuncio a suscitare l’allarme
Ai fini della sussistenza del reato di procurato allarme presso l’Autorità (art. 658 c.p.) è sufficiente l’idoneità dell’annunzio a suscitare allarme.
Tribunale Napoli sez. I, 09/05/2007, n.4006
Incidente privo di conseguenze dannose
Il verificarsi di un incidente rilevante rivelatosi privo di conseguenze dannose per l’ambiente non provoca un danno esistenziale ai cittadini residenti nelle vicinanze quando l’evento (cioè la suggestione ed il panico generale) debba essere attribuito a cause sopravvenute, quali le telefonate allarmistiche degli amici e dei parenti ed il procurato allarme delle autorità.
Giudice di pace Venezia Mestre, 27/11/2003
Licenziamento disciplinare del lavoratore per procurato allarme
È sproporzionata la sanzione del licenziamento disciplinare a fronte del comportamento del lavoratore consistito nell’aver “procurato allarme” presso l’Autorità di P.S. annunciando, mediante telefonata al 113, la presenza di alcuni ordigni esplosivi all’interno dell’area aeroportuale ove prestava servizio, quale operaio addetto al lavaggio delle stoviglie e allo scarico e carico dei carrelli sugli aeromobili.
Tribunale Roma, 08/07/1998
Inosservanza dei provvedimenti di polizia
La violazione di cui al comma 1 dell’art. 659 c.p. – disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone – è un reato di pericolo, ad integrare il quale è necessario e sufficiente che i rumori recanti disturbo abbiano una potenzialità diffusiva verso un numero indeterminato di persone.
Non è invece richiesto – contrariamente a quanto avviene per il reato di procurato allarme presso l’autorità di cui all’art. 658 c.p. – un attentato alla pubblica quiete od alla tranquillità della collettività.
Cassazione penale sez. I, 05/07/1995, n.9704
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