Cedere l’azienda ai figli con il patto di famiglia


Il patto di famiglia è un contratto che consente il assaggio generazionale in azienda: vediamo come funziona.
L’imprenditore, o chi detiene alcune quote sociali, può trasferire in tutto o in parte la propria azienda (o le quote sociali) a figli e nipoti tramite la stipulazione del cosiddetto patto di famiglia [1].
Il patto di famiglia non è un testamento bensì un vero e proprio contratto finalizzato a garantire la continuità dell’impresa: esso anticipa gli effetti della successione. In pratica, infatti, i discendenti dell’imprenditore entrano a far parte dell’azienda prima di diventare eredi.
Contraenti e partecipanti al patto
Il patto di famiglia deve necessariamente essere stipulato dinanzi al notaio e richiede, oltre ovviamente alla presenza dei contraenti, la partecipazione di tutti quei soggetti direttamente coinvolti nelle conseguenze del patto stesso e quindi:
– il coniuge dell’imprenditore;
– tutte le persone che avrebbero la qualità di eredi legittimari [2] se in quel momento si aprisse la successione ereditaria dell’imprenditore.
Il coniuge e i legittimari hanno infatti diritto a percepire, dagli assegnatari dell’azienda, una somma corrispondente al valore delle quote loro spettanti a titolo di legittima [3].
La liquidazione può avvenire in natura, cioè ricevendo alcuni beni al posto del denaro. I beni assegnati con il patto di famiglia ai partecipanti che non hanno ricevuto in trasferimento l’azienda, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti.
L’assegnazione a tali soggetti può avvenire con lo stesso patto di famiglia oppure con un contratto successivo, purché collegato al patto di famiglia e stipulato con la presenza degli stessi partecipanti.
Al momento dell’apertura della successione quanto ricevuto dai contraenti non può essere rivendicato dai soggetti partecipanti (coniuge e altri legittimari) ai quali è già stata liquidata la somma dovuta (o in alternativa i beni) [4].
Il coniuge e i legittimari possono chiedere ai figli assegnatari la liquidazione della quota loro spettante a titolo di legittima (aumentata degli interessi legali) solo qualora non abbiano partecipato al contratto stesso (per esempio perché si tratta di soggetti che diventano legittimari in un momento successivo e che non lo erano al momento della stipula del patto) [5]. Se i figli non provvedono all’assegnazione, il patto può essere impugnato entro un anno dai soggetti non partecipanti ma aventi diritto alla quota di legittima.
Impugnazione del patto
I partecipanti (coniuge e legittimari), i figli assegnatari o l’imprenditore stesso possono impugnare il patto di famiglia quando questo sia stato stipulato per errore oppure quando uno dei contraenti è stato costretto con violenza o minaccia a firmare. In questi casi l’azione di annullamento del patto deve essere esercitata entro un anno [6].
Per tutte le controversie inerenti il patto, prima di rivolgersi al giudice è obbligatorio ricorrere ad un procedimento di mediazione [7].
Scioglimento e modifica del patto
Il patto di famiglia può essere sciolto o modificato dalle stesse persone che lo hanno concluso:
– mediante un nuovo patto di famiglia;
– mediante recesso (ma solo se questo è espressamente previsto dal patto) e con dichiarazione di tutti gli altri contraenti certificata dal notaio.
note
[1] Art. 768-bis cod. civ. Ovviamente il trasferimento dell’azienda o delle quote sociali deve essere compatibile con le regole in materia di impresa familiare e quelle afferenti la tipologia di società (per esempio limiti nella cessione delle quote, consenso degli altri soci ecc.).
[2] Legittimari sono coloro che, essendo strettamente legati al testatore, non possono essere esclusi dalla successione e ai quali la legge riserva pertanto una quota di eredità (cosiddetta legittima). Essi sono: coniuge, figli legittimi e relativi discendenti, nei figli naturali e relativi discendenti, figli adottivi, ascendenti legittimi (per esempio genitori).
[3] Art. 768-quater.
[4] Quanto ricevuto dai contraenti non può essere soggetto a collazione o a riduzione.
[5] Art. 768-sexies.
[6] Art. 768-quinquies.
[7] Art. 768-octies.
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