Si può contestare il verbale se c’è un errore nell’indicazione del modello di autovelox che rileva l’eccesso di velocità?
Anche a te è arrivata una multa per eccesso di velocità; anche tu sei stato pizzicato dall’autovelox nascosto ai margini della strada. Quando, però, sei stato al comando di polizia per ritirare la fotografia e verificare che la targa immortalata dall’apparecchio sia effettivamente quella della tua auto, ti sei accorto di una stranezza: il modello di autovelox stampigliato accanto all’immagine non è lo stesso che, invece, risulta indicato nel verbale spedito a casa tua. Non sei un tecnico del settore, ma non ci vuole molto a capire che si tratta di due nomi completamente diversi. E anche da una ricerca su internet ti sei accorto che il funzionamento è dissimile: uno dei due è un’evoluzione più sofisticata dell’ormai arcinoto strumento di controllo elettronico della velocità. Così ti chiedi: se il modulo autovelox è sbagliato la multa è nulla?
La questione è stata, proprio di recente, affrontata da una sentenza del giudice di pace di Alessandria [1]. Ecco qual è la soluzione al tuo problema legale.
Multa autovelox: errori nel verbale
La giurisprudenza è stata, sino ad oggi, unanime nel ritenere che non ogni errore presente nel verbale della contravvenzione stradale può comportare una nullità della relativa multa. Solo le omissioni o gli sbagli che possano compromettere l’esercizio del diritto di difesa dell’automobilista possono giustificare il ricorso al giudice e la cancellazione della sanzione. Viceversa, le semplici inesattezze che danno luogo a una mera irregolarità formale, non però tanto gravi da impedire di difendersi, non costituiscono motivo di nullità.
Ad esempio, la svista sul colore o sul modello dell’auto o su un numero della targa, quando il resto degli elementi è ben individuato, non sono giustificazioni per fare ricorso. Viceversa, se l’errore dovesse cadere sul giorno dell’infrazione, si avrebbe una causa di nullità del verbale: è anche dalle circostanze di tempo che l’automobilista può comprendere se e chi ha effettivamente commesso la violazione del Codice della strada.
La stessa indicazione della chilometrica in cui è avvenuta la rilevazione elettronica della velocità può incidere sul diritto alla difesa se da questa dipende la verifica dell’eventuale ordinanza del Prefetto che autorizza, su quello specifico tratto di strada, la rilevazione delle contravvenzioni senza contestazione immediata da parte dell’agente (eccezione alla regola della contestazione immediata).
Errata indicazione del modello autovelox: multa nulla?
Secondo il giudice di pace di Alessandria, la multa deve essere annullata se i verbali indicano l’autovelox sbagliato: il modello riportato nella contravvenzione, infatti, deve essere proprio quello che concreto ha rilevato l’eccesso di velocità contestato al trasgressore.
Non si tratta, dunque, di un errore che integra una semplice irregolarità formale: è, al contrario, un vero e proprio vizio di motivazione del provvedimento che viola il diritto di difesa del conducente e non risulta più rimediabile in sede di opposizione a sanzione amministrativa.
Perché mai l’esatta indicazione della marca o del modello di autovelox può essere determinate ai fini della validità del verbale? Semplice: perché l’apparecchio di controllo elettronico della velocità deve essere sottoposto a collaudo, certificazione e taratura annuale. E solo conoscendo l’esatta identità dello strumento si può accertare se la Pubblica Amministrazione ha adempiuto agli oneri impostegli dalla legge.
Insomma, l’errore nella trascrizione del modello di autovelox che ha accertato la multa non può essere considerato un semplice refuso, ma un’evidente illegittimità che rende impossibile, per il conducente, tentare una difesa in giudizio. Inevitabile, infatti, la ricaduta sui necessari provvedimenti di omologazione e taratura degli strumenti di misurazione della velocità che, dunque, si riferiscono a un altro autovelox.
Non è questa la prima sentenza che affronta il tema dell’errore sulla “carta d’identità” dell’autovelox: la giurisprudenza impone di riportare in modo dettagliato nel verbale le condizioni dell’accertamento, altrimenti viene meno l’attestazione fidefaciente e con essa la legittimità della pretesa sanzionatoria.
Si configura, ad esempio, la nullità quando il verbale non indica la taratura dello strumento.
note
[1] GdP Alessandria, sent. n. 382/19.