Per i disoccupati un contributo sullo stipendio come incentivo all’assunzione


L’incentivo all’assunzione è di importo massimo di 650 al mese, viene erogato al datore di lavoro che abbia assunto giovani senza impiego da almeno sei mesi o senza diploma.
Il Governo ha da poco varato una misura per il rilancio dell’occupazione rivolta ai giovani al di sotto di 35 anni [1]. È stato così introdotto – in forma sperimentale – un incentivo economico per promuovere l’incremento dell’occupazione stabile dei giovani in particolari condizioni soggettive di svantaggio.
Soggetti
In particolare si tratta di un bonus riconosciuto al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato (full time o part time) giovani tra 18 e 30 anni (fino a 29 anni e 364 giorni), che siano alternativamente:
1) o sprovvisti di diploma di scuola media superiore o professionale;
2) oppure privi di impiego retribuito da almeno sei mesi. In particolare vi rientrano coloro che, negli ultimi sei mesi, non hanno svolto attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato di almeno sei mesi o che hanno lavorato in forma autonoma o parasubordinata, ricavando un compenso inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (4.800 euro per il lavoro autonomo e 8mila euro per le collaborazioni coordinate e continuative [2]).
Il bonus è riconosciuto anche per rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro [3], nonché per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Non si applica, invece, ai rapporti di lavoro domestico e al lavoro intermittente e ripartito.
Durata
Il beneficio vale solo per le assunzioni effettuate dal 7 agosto 2013 al 30 giugno 2015.
Per le assunzioni a tempo indeterminato, l’incentivo spetta per 18 mesi; per la trasformazione di un rapporto a termine il bonus dura solo 12 mesi.
Importo
Il bonus è pari a 1/3 della retribuzione mensile lorda (imponibile previdenziale), nei limiti di un massimo mensile di 650 euro per lavoratore.
L’aiuto è cumulabile con altre misure incentivanti e con l’apprendistato.
Procedura
A gestire la concessione dell’agevolazione è l’Inps. Il datore di lavoro deve trasmettere una domanda telematica con l’apposito modulo online “76-2013”, all’interno dell’applicazione “DiResCo” dei “servizi online”.
La procedura si svolge in due fasi.
Nella prima, i datori di lavoro/intermediari autorizzati prenotano le risorse per assunzioni/trasformazioni già realizzate o da eseguire. Se i fondi sono presenti e si superano alcune verifiche, l’autorizzato, entro 14 giorni lavorativi, deve trasmettere la domanda definitiva di ammissione all’incentivo e di conferma della prenotazione delle somme corrispondenti. Il rapporto di lavoro deve obbligatoriamente iniziare entro 14 giorni lavorativi dalla data in cui l’Inps ha comunicato la prenotazione. Il mancato rispetto dei termini determina la perdita dei benefici.
note
[1] Art. 1 del Dl 76/13 (legge 99/13).
[2] E le altre prestazioni dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis.
[3] Legge 142/01.
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