Evasione fiscale: cosa succede a chi non paga le tasse e quando tale comportamento costituisce reato.
Il DL 124/2019, meglio conosciuto come decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio per il 2020, ha apportato sostanziose novità in materia di reati tributari. In particolare, da un lato sono state (di nuovo) abbassate le soglie di punibilità penale oltre le quali scatta il reato; dall’altro, sono aumentate le pene per gli evasori.
Prima di indicare quali sono le nuove soglie di punibilità penale dei reati tributari ricordiamo cosa succede a chi non paga le tasse.
Indice
Cosa succede a chi non paga le tasse?
Come forse già saprai, l’omesso versamento delle imposte non costituisce sempre reato. Lo diventa solo se vengono evasi degli importi prefissati dalla legge (meglio noti, appunto, come «soglie di punibilità penale»).
Al di sotto di essi, invece, si rimane nell’ambito del semplice illecito tributario: illecito di natura amministrativa, senza alcuna ripercussione sul casellario giudiziario. Le conseguenze sono note a tutti: si riceve la cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione e si subisce il pignoramento con le eventuali misure cautelari (come il fermo amministrativo dell’auto o l’ipoteca sulla casa).
Cosa succede se non si superano la soglie di punibilità penale?
Quindi, chi non supera i limiti che, a breve, andremo ad elencare – e che sono diversi in base al tipo di condotta commessa e alla sua gravità – non subisce un processo penale ma riceve la notifica di un avviso di accertamento con conseguente emissione del “ruolo”.
Il ruolo è un atto interno alla Pubblica Amministrazione con cui l’ente titolare del credito certifica ufficialmente l’importo non corrisposto dal contribuente e lo comunica all’agente della riscossione (che, per le imposte erariali, è Agenzia Entrate Riscossione). Quest’ultimo poi procede ad avviare la cosiddetta riscossione esattoriale che, di norma, viene preceduta dalla famigerata cartella esattoriale.
Quando l’accertamento è “direttamente esecutivo” (quello, ad esempio, emesso dall’Agenzia delle Entrate o dall’Inps), al posto della cartella, l’Esattore invia una comunicazione di «presa in carico». L’effetto è identico: avvisare il contribuente che, se non paga, subirà il pignoramento.
Cosa succede se si superano le soglie di punibilità penale?
Viceversa, quando il contribuente supera, nello stesso anno di imposta, gli importi prefissati dalla legge, commette reato. Il reato, di norma, viene accertato dall’Agenzia delle Entrate che, nell’ambito delle proprie competenze di verifica, comunica gli estremi dell’illecito penale alla Procura della Repubblica per l’emissione delle sanzioni.
A volte, il reato viene a galla a seguito di controlli da parte della Guardia di Finanza.
Archiviazione per particolare tenuità del fatto
Il nuovo decreto fiscale, nell’alzare le soglie di punibilità al di sopra dei 5 anni, ha fatto venir meno la possibilità – prima ammessa dalla giurisprudenza quando non vi era ripetizione, in più anni, dello stesso illecito – di chiedere l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. Quindi, niente più benefici per gli evasori che, tutt’al più, potranno ancora sperare nella prescrizione del reato. Leggi sul punto Evasione fiscale: niente più archiviazione.
Applicazione nuove soglie di punibilità penale dei reati tributari
Come anticipato, i reati tributari scattano solo al superamento di determinate soglie prefissate dalla legge e differenti a seconda del tipo di reato.
Si tenga conto che tutti i reati commessi o contestati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto fiscale (avvenuta sabato 26 ottobre 2019) scontano le vecchie pene. Ciò in virtù del fatto che la nuova normativa prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio. Con conseguente divieto di applicazione retroattiva. Dunque, tanto per fare un esempio, chi fino a questa data ha evaso 149mila euro a titolo di dichiarazione infedele, non ha commesso reato nonostante il nuovo limite per il penale sia ora di 100mila euro.
Ecco, dunque, uno schema con le nuove soglie di punibilità dei reati tributari.
NOVITÀ DECRETO FISCALE REATI TRIBUTARI
Reato | Disciplina precedente fino al 2019 | Nuova disciplina |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 2 c. 1-2-bis | Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni | Reclusione da quattro a otto anni. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 3 c. 1 | Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni | Reclusione da tre a otto anni. |
Dichiarazione infedele Art. 4 c. 1-1ter | Reclusione da uno a tre anni. Il reato è punito se congiuntamente: 1) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 150mila 2) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro tre milioni. — Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste ai punti 1 e 2 | Reclusione da due anni a quattro anni e 6 mesi. Il reato è punito se congiuntamente: 1) l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100mila 2) l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. — Disposizione abrogata. |
Omessa dichiarazione redditi/IVA Art. 5 c. 1 | Reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni | Reclusione da due a cinque anni |
Omessa dichiarazione di sostituto d’imposta Art. 5 c. 1-bis | Reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni | Reclusione da due a cinque anni |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 8, c. 1-2 | Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni | Reclusione da quattro a otto anni Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. |
Occultamento o distruzione di documenti contabili Art. 10 | Reclusione da un anno e sei mesi a sei anni | Reclusione da tre a sette anni |
Omesso versamento di ritenute dovute o certificate Art. 10-bis | È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro | È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150mila euro |
Omesso versamento di IVA Art. 10-ter | È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro | È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a 250 mila euro |
Per quanto riguarda il 10 ter “omesso versamento iva”
il reato si consuma il 27 Dicembre ovvero il termine per il versamento dell’acconto IVA .
In pratica la soglia riguarda anche i redditti del 2018 (dichiarazione 2919) Quasi una norma retroattiva….
il 27 dic dell’anno successivo….
il 27 dicembre 2019 ..è una norma retroattiva .. ma nessuno si ribbella?