Le ultime sentenze su: obbligo di fedeltà del lavoratore; violazione degli obblighi di diligenza del lavoratore; aspettativa della diligenza del lavoratore; obbligo di comunicare la propria assenza dal lavoro; atteggiamento psicologico del lavoratore.
Indice
- 1 Dovere di diligenza del lavoratore
- 2 Risarcimento danni per inadempienze del lavoratore
- 3 Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento
- 4 Comportamento negligente nella gestione del denaro depositato
- 5 Aspettativa circa la diligenza del lavoratore
- 6 Responsabilità del datore di lavoro
- 7 Obblighi di diligenza e obbedienza
- 8 Obbligo di tempestiva comunicazione al datore di lavoro delle assenze
- 9 Legittima aspettativa della diligenza del lavoratore
- 10 Comunicazione dell’assenza dal lavoro: può giustificare il licenziamento?
- 11 Rifiuto di svolgere la prestazione
- 12 Imputabilità dell’inadempimento
Dovere di diligenza del lavoratore
Gli artt. 2104 e 2105 c.c., richiamati dalla disposizione dell’art. 2106 relativa alle sanzioni disciplinari, non vanno interpretati restrittivamente e non escludono che il dovere di diligenza del lavoratore subordinato si riferisca anche ai vari doveri strumentali e complementari, che concorrono a qualificare il rapporto obbligatorio di durata avente ad oggetto un facere, e che l’obbligo di fedeltà vada inteso in senso ampio e si estenda a comportamenti che per la loro natura e le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell’impresa (confermato il licenziamento per giusta causa del lavoratore che aveva taciuto per 14 giorni di assenza dal lavoro).
Cassazione civile sez. lav., 07/10/2019, n.24976
Risarcimento danni per inadempienze del lavoratore
Con riguardo al dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato la cui inosservanza comporta obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve, la domanda di risarcimento dei danni proposta dal datore di lavoro non è condizionata alla preventiva contestazione dell’addebito secondo la norma dell’art. 7 della L. n. 300 del 1970, che riguarda esclusivamente la responsabilità disciplinare.
Tribunale Modena sez. lav., 09/04/2019, n.63
Estinzione e risoluzione del rapporto: licenziamento
Il mancato conseguimento degli obiettivi definiti dall’imprenditore, protrattosi per un periodo di un anno, non integra gli estremi del giustificato motivo soggettivo di licenziamento, in quanto non costituisce una notevole violazione degli obblighi di diligenza del lavoratore.
La tutela indennitaria c.d. “forte”, prevista dall’art. 18, quinto comma, della l. n. 300/1970, trova applicazione quando la condotta contestata al lavoratore costituisce sì un inadempimento, dovendosi quindi escludere l’insussistenza del fatto, ma non notevole, e qualora non sia applicato al rapporto di lavoro alcun contratto collettivo, sicché i fatti contestati non possano essere riconducibili a quelli meritevoli di sanzioni conservative secondo le previsioni del codice disciplinare.
Cassazione civile sez. lav., 05/12/2018, n.31487
Comportamento negligente nella gestione del denaro depositato
In tema di rapporto di lavoro subordinato privato, il grado di diligenza dovuta dal lavoratore, variabile secondo le peculiarità del singolo rapporto, deve essere apprezzato secondo due distinti parametri, costituiti dalla natura della prestazione, ovvero dalla complessità delle mansioni svolte anche con riferimento all’assunzione di responsabilità alle stesse collegata, e dall’interesse dell’impresa, ovvero dal raccordo della prestazione con la specifica organizzazione imprenditoriale in funzione della quale è resa.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso una sentenza che, in relazione ad un responsabile di un ufficio postale in cui era avvenuta una rapina, aveva ravvisato la negligenza della condotta nella violazione delle disposizioni aziendali in materia di giacenza fondi ed utilizzo di casseforti).
Cassazione civile sez. lav., 12/01/2018, n.663
Aspettativa circa la diligenza del lavoratore
In materia di sicurezza e di posizione di garanzia del datore di lavoro, questi non può invocare la propria ‘legittima aspettativa’ circa la diligenza del lavoratore quando non abbia, per propria colpa, impedito l’evento lesivo, laddove l’infortunato abbia operato in condizioni di pericolo.
Cassazione penale sez. IV, 14/07/2016, n.39058
Responsabilità del datore di lavoro
In tema di infortuni sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso causale, la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi in re illicita per non avere, per propria colpa, impedito l’evento lesivo cagionato dallo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo.
Cassazione penale sez. IV, 28/05/2015, n.27183
Obblighi di diligenza e obbedienza
L’insubordinazione consiste nella violazione da parte del lavoratore degli obblighi di diligenza e obbedienza, sanciti dall’art. 2104 c.c., e non nel semplice rifiuto di adempiere, essendo normalmente associata ad atteggiamenti di ingiurie, minacce o percosse poste in essere nei confronti dei superiori.
(Nella specie, trattandosi di critiche dirette al datore di lavoro basate su fatti veri, il tribunale ha dichiarato nullo il licenziamento, in quanto ritorsivo, ossia frutto di una illegittima reazione ad un atto legittimo e non arbitrario del ricorrente).
Tribunale Firenze sez. lav., 05/05/2015
Obbligo di tempestiva comunicazione al datore di lavoro delle assenze
Rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell’assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.
Cassazione civile sez. lav., 13/05/2014, n.10352
Legittima aspettativa della diligenza del lavoratore
In caso di infortunio sul lavoro, non è consentito al datore di lavoro invocare a propria discolpa, per farne discendere l’interruzione del nesso causale (art. 41, comma 2, c.p.), la legittima aspettativa della diligenza del lavoratore, allorquando lo stesso datore di lavoro versi “in re illicita” per non avere, per propria colpa, impedito l’evento lesivo cagionato allo stesso infortunato, consentendogli di operare sul luogo di lavoro in condizioni di pericolo, allorquando appunto la condotta sia stata posta in essere nell’ambito dell’attività lavorativa e delle mansioni demandate.
Cassazione penale sez. IV, 24/01/2013, n.11489
Comunicazione dell’assenza dal lavoro: può giustificare il licenziamento?
In tema di malattia del dipendente, il comportamento del dipendente che ometta di comunicare la propria assenza dal lavoro (specie in situazioni quali quella in esame in cui, in occasione di picchi di lavoro particolarmente intensi, diventa estremamente difficile riorganizzare il servizio), integra inadempimento rispetto alle obbligazioni di correttezza e buona fede cui deve essere conformarsi il rapporto di lavoro.
Rientra tra gli obblighi di correttezza e diligenza del prestatore di lavoro anche quello di comunicare tempestivamente al datore di lavoro eventuali impedimenti nel regolare espletamento della prestazione che determinino la necessità di assentarsi, sicché il mancato rispetto di tale obbligo può giustificare il licenziamento, poiché la mancata comunicazione dell’assenza dal lavoro, anche se in astratto dovuta a motivi legittimi, è idonea ad arrecare alla controparte datoriale un pregiudizio organizzativo, derivante dal legittimo affidamento in ordine alla supposta effettiva ripresa della prestazione lavorativa.
Tribunale Sassari sez. lav., 06/02/2018, n.70
Rifiuto di svolgere la prestazione
L’astensione dal lavoro domenicale integra un inadempimento contrattuale che viola l’obbligo di diligenza del prestatore di lavoro di cui all’art. 2104 c.c., sanzionabile con un provvedimento disciplinare che tenga in debita considerazione l’atteggiamento psicologico del lavoratore, espresso nei comportamenti anteriori e posteriori alla condotta contestata, tale da rispettare il principio di proporzionalità contenuto nell’art. 2106 c.c.
Cassazione civile sez. lav., 22/02/2016, n.3416
Imputabilità dell’inadempimento
L’inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato nell’esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l’obbligo del risarcimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve. Compete al datore di lavoro la prova della fattispecie di inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto.
(In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che pur ritenendo accertato l’inadempimento del lavoratore – consistente nella omessa stampa delle fatture inserite nel sistema informatico – e sussistente il nesso di causalità tra tale inadempimento e il danno – impossibilità, per il datore di lavoro, di detrarre l’i.v.a. e assoggettamento a sanzione pecuniaria – aveva fatto discendere la non imputabilità dell’inadempimento, in difetto di prove specifiche che era onere del lavoratore fornire, dalla possibilità che aveva il datore di lavoro di controllare l’esecuzione della prestazione e dall’obbligo del lavoratore di uniformarsi alle direttive impartite da un professionista che collaborava nell’azienda).
Cassazione civile sez. lav., 21/08/2004, n.16530
Io credo che nel momento in cui un lavoratotre si candida per un posto di lavoro deve essere trasparente, corretto e rispettoso verso il datore di lavoro, l’azienda ed i suoi colleghi. Si deve creare un rapporto di fiducia reciproco per lavorare serenamente ed essere più produttivi. Un ambiente di lavoro sano può spronare il lavoratore a migliorare ed il datore di lavoro nel trovare nel suo team un punto di riferimento per la crescita aziendale.