Prova del conferimento dell’incarico; svolgimento dell’attività; riparto dell’onere probatorio; nullità assoluta del rapporto tra cliente e professionista non iscritto nell’apposito albo previsto dalla legge; garanzia per difformità e vizi dell’opera.
Indice
- 1 Contratto d’opera professionale: forma e contenuto
- 2 Contratto d’opera professionale con la PA
- 3 Contratto d’opera professionale: controversie e onere della prova
- 4 Valore probatorio della parcella
- 5 La forma scritta ad substantiam
- 6 Contratto d’opera professionale: presupposti
- 7 Contratto d’opera professionale: presupposto essenziale
- 8 Contratto d’opera professionale: inadempimento
- 9 Contratto d’opera professionale: negligenza
- 10 Inadempimento parziale
- 11 Assenza di un valido contratto di incarico professionale
- 12 Prove testimoniali
- 13 Contratto d’opera: esclusione della possibilità di recesso ad nutum
- 14 Contratto d’opera professionale: l’onerosità
- 15 Inapplicabilità al contratto d’opera professionale
- 16 Contratto di prestazione d’opera professionale: l’attività del medico
Contratto d’opera professionale: forma e contenuto
Il contratto d’opera professionale con la Pubblica Amministrazione deve rivestire la forma scritta “ad substantiam”: l’osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.
Corte appello Palermo sez. I, 16/03/2021, n.374
Contratto d’opera professionale con la PA
Per il contratto d’opera professionale, quando ne sia parte una P.A. e pur ove questa agisca “iure privatorum”, è richiesta, in ottemperanza al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, come per ogni altro contratto stipulato dalla P.A. stessa, la forma scritta “ad substantiam”, che è strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa nell’interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitrio, sia della collettività , agevolando l’espletamento della funzione di controllo, ed è, quindi, espressione dei principi d’imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall’art. 97 Cost.; pertanto il contratto deve tradursi, a pena di nullità , nella redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell’organo attributario del potere di rappresentare l’Ente interessato nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere ed al compenso da corrispondere.
Corte appello L’Aquila sez. I, 02/02/2021, n.153
Contratto d’opera professionale: controversie e onere della prova
In materia di contratto d’opera professionale ex art. 2230 c.c., grava sul professionista l’onere di provare, con ogni mezzo istruttorio e anche per presunzioni, l’avvenuto conferimento dell’incarico e l’esecuzione della prestazione.
Tribunale Brescia sez. II, 21/01/2021, n.152
Valore probatorio della parcella
La parcella correlata dal parere dell’Ordine professionale competente è titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo in favore del professionista, ma nel giudizio di opposizione tale documentazione non costituisce prova dell’esistenza del credito, che deve essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto. In particolare, nei giudizi in cui il professionista deduce la sussistenza di un contratto d’opera professionale, quale titolo del diritto al compenso, spetta al professionista provare il conferimento dell’incarico e l’effettivo espletamento dello stesso, in ossequio al disposto di cui all’art. 2697 c.c., secondo cui l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.
Tribunale Verbania, 08/09/2020, n.382
La forma scritta ad substantiam
Il contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta “ad substantiam” e l’osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell’organo dell’ente legittimato ad esprimerne la volontà all’esterno, nonché l’indicazione dell’oggetto della prestazione e l’entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell’organo collegiale dell’ente che abbia autorizzato il conferimento dell’incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria.
Cassazione civile sez. II, 15/06/2020, n.11465
Contratto d’opera professionale: presupposti
Presupposto essenziale e imprescindibile dell’esistenza di un rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico, in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente ed inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera, da parte del cliente.
La prova del conferimento dell’incarico spetta al professionista che deve dimostrare la volontà del cliente di attribuirgli l’incarico per cui chiede il corrispettivo.
Tribunale Roma sez. XI, 04/09/2019, n.16936
Contratto d’opera professionale: presupposto essenziale
Presupposto essenziale dell’esistenza di un contratto d’opera professionale, la cui prestazione sia dedotta dal professionista quale titolo del suo diritto al compenso, è l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare, chiaramente e inequivocabilmente, la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso.
Ne consegue che, qualora il diritto al compenso sia contestato sotto il profilo della mancata instaurazione del rapporto, grava sul professionista l’onere di provare sia l’avvenuto conferimento dell’incarico, sia l’esecuzione della prestazione.
Tribunale Siena, 10/01/2019, n.41
Contratto d’opera professionale: inadempimento
Il notaio è tenuto ad espletare il proprio incarico con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato ed avveduto, in linea con il disposto di cui al comma 2° dell’art. 1176 c.c. L’attività del notaio, dunque, non può essere limitata al mero e semplice accertamento della volontà delle parti ed alla compilazione dell’atto, ma si estende alle attività accessorie, preparatorie e successive necessarie al fine di garantire la correttezza dell’atto stesso.
Dall’inosservanza di detti obblighi discende la responsabilità contrattuale per inadempimento del contratto di prestazione d’opera professionale, non avendo rilievo che la legge professionale non fa riferimento a tale ipotesi, posto che essa si fonda sul contratto di prestazione d’opera professionale e sulle norme che disciplinano tale rapporto.
Tribunale Napoli sez. VIII, 20/05/2019, n.5185
Contratto d’opera professionale: negligenza
In tema di responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale, inquadrabile nella responsabilità contrattuale, è a carico del cliente danneggiato la prova dell’esistenza del contratto e del pregiudizio patito, nonché del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione del professionista, incombendo su quest’ultimo l’onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso e la prova positiva che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che l’esito sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile.
Tribunale Rieti, 30/05/2019, n.381
Inadempimento parziale
In tema di contratto d’opera professionale, in caso di inadempimento parziale ad un contratto d’opera professionale, apparentemente unitario ma con oggetti giuridicamente ed economicamente indipendenti, è possibile avanzare, pur non essendo in presenza di contratto a prestazioni continuate o periodiche, domanda di risoluzione parziale e/o esercitare un parziale esercizio legittimo dell’eccezione di inadempimento.
Tribunale Milano sez. I, 18/07/2019, n.7261
Assenza di un valido contratto di incarico professionale
In tema di azione d’indebito arricchimento nei confronti della P.A., conseguente all’assenza di un valido contratto d’opera professionale, ai fini della determinazione dell’indennità prevista dall’art. 2041 c.c. non può essere assunta, quale valido parametro di riferimento, la parcella del professionista, ancorché vistata dall’ordine professionale, trattandosi di individuare non già il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione di prestazioni professionali, ma un importo che deve essere liquidato, alla stregua delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale a favore della P.A., con correlativa perdita patrimoniale della controparte.
Cassazione civile sez. III, 09/04/2019, n.9809
Prove testimoniali
Il contratto d’opera professionale per l’espletamento di attività di consulenza, o di mandato per attività stragiudiziale non deve essere provato necessariamente con la forma scritta ad substantiam ovvero ad probationem, poiché può essere conferito in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Pertanto l’esistenza di un incarico professionale può essere dimostrata mediante prove testimoniali.
Tribunale Ravenna, 11/03/2019, n.261
Contratto d’opera: esclusione della possibilità di recesso ad nutum
In tema di contratto d’opera, la previsione della possibilità di recesso “ad nutum” del cliente contemplata dall’art. 2237, primo comma, cod. civ., non ha carattere inderogabile e quindi è possibile che, per particolari esigenze delle parti, sia esclusa tale facoltà fino al termine del rapporto, dovendosi ritenere sufficiente – al fine di integrare la deroga pattizia alla regolamentazione legale della facoltà di recesso – la mera apposizione di un termine al rapporto di collaborazione professionale, senza necessità di un patto espresso e specifico.
Ne consegue che, in tale evenienza, l’interruzione unilaterale dal contratto da parte del committente comporta per il prestatore il diritto al compenso contrattualmente previsto per l’intera durata del rapporto.
Tribunale L’Aquila, 07/03/2019, n.128
Contratto d’opera professionale: l’onerosità
L’onerosità del contratto d’opera professionale, che in genere ne costituisce elemento normale come risulta dall’art. 2233 c.c., non ne integra un elemento essenziale, nè può essere considerato un limite di ordine pubblico alla autonomia contrattuale delle parti, le quali, pertanto, ben possono prevedere la gratuità dello stesso, per i motivi più vari, come l’ affectio o la benevolentia ovvero ragioni di ordine sociale o di convenienza, anche con riguardo ad un personale ed indiretto.
Tribunale Pistoia, 08/01/2019, n.7
Inapplicabilità al contratto d’opera professionale
Se si tratta di contratto d’opera professionale, non gli sono applicabili le disposizioni ex art. 2226, co. 1 e 2, c.c. (riservate soltanto al contratto d’opera materiale e manuale) sui vizi palesi od occulti e sulla decadenza dell’azione di garanzia, così come statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte.
Corte appello Torino sez. IV, 13/11/2018, n.1944
Contratto di prestazione d’opera professionale: l’attività del medico
Il ricovero di un paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitaria avviene sulla base di un contratto tra il paziente stesso ed il soggetto gestore della struttura. L’adempimento di tale contratto, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, deve, inoltre, essere regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell’ambito del contratto di prestazione d’opera professionale, con la conseguenza che, detto gestore, deve rispondere esclusivamente dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli art. 1176 e 2236 c.c.
Tribunale Arezzo, 07/11/2018, n.1048