Revocazione donazione per ingratitudine: ultime sentenze


Leggi le ultime sentenze su: elementi caratterizzanti l’ingiuria grave; durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante; legittimità del comportamento del donatario.
Indice
Adulterio e configurabilità dell’ingiuria grave
L’adulterio non integra di per sé l’elemento dell’ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c. per la revoca della donazione per ingratitudine (nella specie, è stata ritenuta sussistente l’ipotesi di ingiuri grave per le modalità con cui era stato commesso l’adulterio, che aveva portata alla revoca di alcune donazioni effettuate dalla moglie in favore del marito; nello specifico, la gravità conseguiva al fatto che la relazione extraconiugale era stata intrattenuta con la moglie del fratello della donante e alla circostanza che l’adulterio si era sviluppato all’interno dell’azienda di famiglia).
Cassazione civile sez. III, 20/06/2022, n.19816
Irrispettosità della dignità del donante
L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, a prescindere, peraltro, dalla legittimità del comportamento del donatario.
Cassazione civile sez. II, 29/04/2022, n.13544
Disistima delle qualità morali e irrispettosità della dignità del donante
L’ingiuria grave, richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, resa palese ai terzi mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento. In presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario dovendo verificare se, in concreto, il comportamento del beneficiato abbia arrecato all’onore e al decoro del donante un’offesa rivelatasi idonea a provocare una grave lesione del suo patrimonio morale.
Nel caso di specie, i giudici hanno accolto l’appello del donante disponendo la revocazione per ingratitudine, ex articolo 801 del codice civile, della donazione dell’immobile da lui donato alla moglie, per avere quest’ultima screditato l’onore e il decoro del marito, mediante denunce infondate di stalking e di maltrattamenti fisici e psicologici, pur sapendo della loro infondatezza e falsità.
Corte appello Bari sez. I, 21/09/2021, n.1627
Ipotesi di revocazione della donazione per ingratitudine
Il prelievo, da parte del donatario, di un’ingente somma di denaro, frutto dei risparmi dei donanti (realizzato mediante la riscossione di buoni postali fruttiferi cointestati solo ai donanti medesimi) ed il contestuale deposito su proprio libretto di risparmio postale, unitamente alla circostanza dello stato di profonda disperazione in cui entrambi i donanti siano stati posti, depongono per la sussistenza dei presupposti dell’azione di revocazione per ingratitudine di cui all’art. 802 c.p.c..
Corte appello Roma sez. V, 11/06/2021, n.4259
La donazione rimuneratoria
La motivazione “morale” sottesa alla donazione rimuneratoria non altera la qualificazione dell’atto come vera e propria donazione, posto che il motivo rileva ai soli fini dell’applicazione di alcune regole speciali in tema di obbligo degli alimenti, revocazione per ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché responsabilità del donante per evizione. Ne consegue che, pur trattandosi di un atto di liberalità caratterizzato dagli scopi di riconoscenza e di apprezzamento dei meriti, in quanto donazione vera e propria, è assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari e, di conseguenza, all’azione di riduzione.
Tribunale Torino sez. II, 01/06/2021, n.2794
Domanda di revocazione della donazione per ingratitudine
In tema di revocazione della donazione per ingratitudine, determinata da una pluralità di atti lesivi del donante, tra loro strettamente connessi, il computo del termine annuale di decadenza per la proposizione della domanda, ex art. 802 c.c., non decorre necessariamente dal primo atto lesivo, ma può cominciare a decorrere dal momento in cui il donatario realizzi un’offesa tale da non poter più essere accettata e sopportata dal donante, anche se successiva al primo episodio.
Tribunale Spoleto sez. I, 18/12/2020, n.731
Revocazione della donazione per ingiuria grave
L’ingiuria grave richiesta quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, si distacca, tuttavia, dalle previsioni degli artt. 594 e 595 cod. pen., e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva. In altri termini, il comportamento ingiurioso verso il donante deve consistere in una condotta, con la quale si rechi, all’onore e al decoro del donante, un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, da valutare in concreto, in relazione alle condizioni sociali e ambientali delle parti, nonché al momento in cui sia stata posta in essere.
Tribunale Ivrea, 19/10/2020, n.784
Domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine: decadenza
Il termine di un anno, previsto dall’art. 802 cod. civ. per proporre la domanda di revocazione della donazione per causa di ingratitudine, è un termine di decadenza e non di prescrizione, rilevabile d’ufficio e decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l’esercizio del relativo diritto, non essendo sufficiente una vaga e sommaria conoscenza del fatto ingiurioso.
Tribunale Ivrea, 19/10/2020, n.784
Donazione: quando non può essere revocata per ingratitudine?
Non può essere revocata per ingratitudine la donazione all’ex coniuge anche se quest’ultimo lo ingiuri con familiari e amici e proponga contro di lui denunce infondate rientrando tale comportamento nei litigi e dissidi diffusi nella prassi della separazione che non sono indicativi di un comportamento durevole di disistima.
Corte appello Torino sez. II, 11/05/2020, n.492
Revocazione della donazione per ingratitudine: presupposto
L’ingiuria grave prevista dall’art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve palesare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante.
L’ingiuria deve, dunque, essere espressione di radicata e profonda avversione o di perversa animosità verso il donante. La condotta del donatario deve essere valutata non solo sotto il profilo oggettivo, ma anche nella sua potenzialità offensiva del patrimonio morale del donante, perché espressamente rivolta a ledere la sua sfera morale, tale da essere contraria a quel senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero improntare l’atteggiamento del donatario. Si tratta evidentemente di una formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali, il cui discrimine è segnato dalla ripugnanza che detto comportamento suscita nella coscienza sociale.
Tribunale Ascoli Piceno sez. I, 18/10/2019, n.779
Depauperamento doloso del patrimonio del donante
Il depauperamento doloso del patrimonio del donante, per causa imputabile al donatario, in tanto giustifica la revocazione per ingratitudine, in quanto si dimostri di notevole importanza e tale da escludere o da diminuire grandemente le residue sostanze tenute per sé dal donante.
Tribunale Perugia sez. I, 23/01/2019, n.108
Revocazione donazione per ingratitudine: cos’è?
L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento, e costituisce, peraltro, formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali.
Tribunale Savona, 17/12/2018
La nozione di ingiuria grave
In tema di revocazione della donazione, l’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale il suo significato intrinseco e l’individuazione del bene leso, tuttavia si distacca dalle previsioni degli artt. 594 e 595 c.p. e consiste in un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante ed espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale da ripugnare alla coscienza collettiva.
Quindi suddetta ingiuria deve essere caratterizzata dalla manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l’atteggiamento.
Tribunale Lucca, 28/11/2018, n.1784
Irrispettosità della dignità del donante
L’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 cod. civ., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione, deve essere caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l’atteggiamento. Essa costituisce segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo tale da rendere palese ai terzi l’opinione irriguardosa maturata nei confronti del donante, la evidente disistima nutrita nei di lui confronti.
Tribunale Belluno, 06/11/2018, n.556
La relazione extraconiugale del coniuge donatario
La relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge donatario integra il presupposto dell’ingiuria grave, ai fini della revocazione della donazione per ingratitudine, soltanto se ad essa si accompagna un atteggiamento di disistima e di avversione nei confronti del donante.
Cassazione civile sez. II, 10/10/2018, n.24965
Comportamento legittimo del donatario
L’ingiuria grave richiesta, ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all’onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l’atteggiamento.
Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto ingiurioso il comportamento dei donatari che, in assenza di un’oggettiva giustificazione, avevano dapprima intimato, con lettera formale, alla donante il rilascio dell’immobile oggetto della donazione e successivamente agito a tal fine in giudizio, chiedendo altresì il pagamento di un’indennità di occupazione).
Cassazione civile sez. II, 13/08/2018, n.20722
Domanda di revocazione per causa d’ingratitudine: decadenza
La domanda di revocazione per causa d’ingratitudine deve essere proposta dal donante o dai suoi eredi, contro il donatario o i suoi eredi, entro l’anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione.
Pertanto, qualora non sia provato che il donante fosse presente al momento in cui le espressioni ingiuriose e di ingratitudine sarebbero state pronunciate dal donatario e non essendo dato sapere quando esattamente il donante abbia percepito le asserite offese, si può concludere che in ordine all’azione di revoca della donazione per ingratitudine non possa dirsi maturata decadenza.
Tribunale Firenze Sez. spec. Impresa, 16/03/2018, n.814
Sfera affettiva e spirituale del donante
L’ingiuria grave prevista dall’articolo 801 c.c. quale presupposto per la revoca di una donazione per ingratitudine, deve consistere in un comportamento tale da ledere in misura rilevante il patrimonio morale del donante e da cui scaturisca una reale avversione del donatario, tale da ripugnare la collettività. L’organo giudicante, pertanto, per ritenere integrata suddetta previsione dovrà indagare sia la sfera affettiva e spirituale del donante, sia il comune sentire morale e sociale.
Corte appello Palermo sez. II, 20/07/2017, n.1390
Sentimento di avversione nei confronti del donante
L’ingiuria, per assurgere a causa di revocazione della donazione per ingratitudine, deve essere espressione di un sentimento di avversione nei confronti del donante connotato da un carattere di durevolezza, non apparendo a tal fine sufficiente l’aggressione che però si esaurisca in un singolo episodio e che possa eventualmente trovare spiegazione in un clima di acceso contrasto sorto per una specifica situazione.
Tribunale Napoli sez. VIII, 07/07/2011
Relazione adulterina del donatario
L’ingratitudine, quale causa giustificatrice della revocazione della donazione, può essere individuata nella relazione adulterina del donatario, così come nella mancanza di qualsiasi solidarietà e riconoscenza, da parte sua, nei confronti del donante, tale da manifestare un malanimo che si traduce in ingiuria grave.
(Nella specie la S.C., confermando la decisione di merito, ha ritenuto che integrasse gli estremi dell’ingiuria grave l’infedeltà della moglie – molto più giovane del marito – la quale aveva intrattenuto una relazione extraconiugale che si era tradotta in uno stato di abbandono del coniuge bisognoso di assistenza).
Cassazione civile sez. II, 04/11/2011, n.22936
Termine previsto a pena di decadenza: da quando decorre?
In tema di revocazione per ingratitudine della donazione, il termine previsto a pena di decadenza dall’art. 802 c.c. decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l’esercizio del relativo diritto.
(Nella specie, si è ritenuto che l’attore era decaduto dall’azione sul rilievo che il termine di cui all’art. 802 c.c. dovesse decorrere dal momento in cui, avendo in precedenza instaurato un analogo giudizio poi estinto, il donante aveva acquisito la necessaria certezza del comportamento gravemente ingiurioso tenuto nei suoi confronti dal donatario, certezza che non poteva essere esclusa dalla circostanza che tale condotta si fosse aggravata e protratta successivamente all’introduzione del precedente giudizio).
Cassazione civile sez. II, 18/01/2007, n.1090