Obblighi di assistenza ai figli: nessun reato se si versa solo una parte della somma


Per escludere lo stato di bisogno e quindi il reato di violazione degli obblighi di assistenza bisogna valutare le condizioni concrete: rilevante la maggiore età dei ragazzi anche se non economicamente indipendenti e lo stipendio della ex come domestica.
Se il padre ha versato solo una parte dell’assegno di mantenimento in favore dei figli maggiorenni e, nello stesso tempo, risulta che la ex moglie percepisce uno stipendio, e dunque non vi è uno stato di bisogno impellente per la prole, non scatta il reato di violazione degli obblighi di assistenza.
Lo “stato di bisogno” dei figli maggiorenni, infatti, non può mai essere presunto, ossia non può scattare per il semplice fatto che vi sia stata un inadempimento totale o parziale, da parte del genitore onerato, all’obbligo di mantenimento; ma, al contrario, va valutato in concreto, di volta in volta e caso per caso, alla luce delle condizioni economiche in cui gli stessi vivono.
Alla luce di questo orientamento, la Corte di Appello di Lecce, con una recente sentenza [1], ha assolto con formula piena un ex marito dal reato di violazione degli obblighi di assistenza [2], per aver versato, in favore dei figli maggiorenni, solo 2.600 euro in un anno al posto dei 5.000 euro invece stabiliti dal giudice.
Secondo i giudici, l’aver versato parte della somma dovuta avrebbe fatto cadere l’ipotesi di reato.
note
[1] C. App. Legge, sent. n. 78/2013.
[2] Art. 570 cod. pen.