Tribunale di Verona, sez. I Civile, sentenza 24 – 26 settembre 2019
Giudice Estensore Ghermandi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(omissis…) ha adito il Tribunale di Verona chiedendo la pronuncia di separazione giudiziale dalla moglie (omissis…) – con la quale aveva contratto matrimonio nell'(omissis…) chiedendo che la separazione fosse a lei addebitata e chiedendo raccoglimento delle ulteriori conclusioni di cui in ricorso.
Si è costituita in giudizio (omissis…) aderendo alla domanda di separazione, chiedendone l’addebito al marito e chiedendo l’accoglimento delle ulteriori conclusioni formulale in comparsa, anche nell’interesse dei figli (omissis…).
All’udienza dell’11.11.2015 ti Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti e nominava il G.I. per la prosecuzione del giudizio.
La causa, istruita documentalmente e a mezzo prove testimoniali, viene ora in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Va in primo luogo pronunciata la separazione dei coniugi.
Quanto esposto dal ricorrente in ricorso, il tenore della comparsa di costituzione e risposta e degli atti successivi delle parti, il loro contegno processuale ed, infine, le conclusioni anche da ultimo precisate, evidenziano e comprovano che fra (omissis…), che avevano contratto matrimonio in (omissis…) in data (omissis…) – matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (omissis…) – si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza ed è venuta meno di qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale.
Non resta quindi che pronunciare la separazione personale.
Non possono invece trovare accoglimento le contrapposte domande di addebito formulate dalle parti nei rispettivi atti.
Si deve in primo luogo rammentare che la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero accertamento della violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo anche necessario accertare che tali violazioni siano state la causa della crisi coniugale (v: Cass. civ. 12.05.2017, n. 11929) e non siano invece intervenute quando era già maturata una condizione di intollerabilità della convivenza, da accertarsi sulla base di una valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi (v: Cass. civ. 05.02.2008, n. 2740; Cass. civ. 21.08.1997, n. 7817).
Orbene, nella specie, si deve in primo luogo osservare come, nelle contrapposte prospettazioni, i coniugi si siano lamentati di condotte tenute dal consorte praticamente sin dall’inizio dell’unione coniugale, peraltro durata oltre vent’anni. Del fatto che la conflittualità coniugale sia insorta sin dai primi anni di matrimonio ha riferito in giudizio la teste (omissis…), sorella della resistente, residente in (omissis…) che ha riferito che la resistente ha sin dall’inizio avuto problemi con il matrimonio. Dalla deposizione della medesima teste emerge anche come i problemi non riguardassero soltanto i rapporti fra i coniugi, ma anche i rapporti fra le due famiglie di provenienza, avendo la teste dichiarato che tutta la famiglia (omissis…) ha problemi con la famiglia (omissis…).
Non sono stati peraltro adeguatamente circostanziati e provati gli episodi di violenza fisica e psichica lamentati dalla resistente.
La teste (omissis…), sorella della resistente e residente in (omissis…), ha infatti dichiarato di non aver personalmente assistito ad alcun comportamento violento del cognato nei confronti della sorella, affermando anzi che davanti a lei ed al marito il signor (omissis…) si era sempre comportato “da signore”.
La teste ha poi riferito solo per averne avuto il racconto della sorella – dunque de relato ex parte – di un’occasione in cui il ricorrente sarebbe entrato nella camera da letto e avrebbe messo un ginocchio sul collo della moglie dicendole “ti farò morire piano piano”, provocandole un trauma al collo.
Sono poi rimaste su un piano di riferito del tutto generico le prospettazioni di violenze, anche psicologiche, subite dalla resistente nel corso degli anni.
Non consentono parimenti di circostanziare in alcun modo i riferiti episodi di violenza le dichiarazioni del teste (omissis…) dalle quali non risulta che egli abbia mai personalmente assistito ad episodi di violenza o maltrattamenti nei confronti della figlia, che ha detto esserle stati riferiti da quest’ultima, che affermava che il marito la maltrattava, era iracondo, trascurava la famiglia e qualche volta “alzava le mani”. Ha peraltro soggiunto il teste di un’occasione in cui, in sua presenza, il ricorrente aveva minacciato di “alzare le mani” nei confronti della moglie e di avergli detto che non poteva permettersi una cosa del genere, che avrebbe al più potuto fare lui se avesse dovuto intervenire nei confronti della figlia. Significativi dei rapporto fra il teste e il ricorrente appaiono peraltro gli appellativi da lui rivolti a (omissis…), definito “un mascalzone “, o meglio più un “deficiente ” che un “mascalzone”
Nessuna condotta violenta del ricorrente nei confronti della moglie emerge invece dalle dichiarazioni del teste (omissis…) che ha riferito di abitare a 50 mt dalla casa del fratello, il quale oltre a ritenere del tutto false le prospettazioni di percosse notturne del ricorrente nei confronti della moglie, ha dichiarato di avere assistito ad un episodio nel quale, a fronte del rifiuto del marito all’acquisto di una nuova cucina, la signora (omissis…) aveva avuto una reazione violenta, sbattendo i mobili e rompendo oggetti.
Secondo quanto riferito dai teste la signora (omissis…) aveva reazioni violente nei confronti del marito e gli sputava addosso ed era il ricorrente ad andare dal fratello a lamentarsi che la moglie lo voleva buttar fuori di casa e gli aveva sputato.
Gli esiti delle risultanze istruttorie delineano quindi un rapporto coniugale da sempre connotato da conflittualità, esacerbatasi negli anni, sicché non si ravvisano i presupposti per alcuna pronuncia di addebito.
SI osservi peraltro che l’iniziativa della separazione risulta essere stata infine presa dal marito.
Risulta poi che dall’unione dei coniugi sono nati i figli (omissis…), il (omissis…) entrambi ormai ampiamente maggiorenni.
Nulla deve dunque disporsi in ordine al loro affidamento e collocamento, né in ordine alla frequentazione con le figure genitoriali.
Nemmeno devono essere adottati provvedimenti in ordine all’assegnazione della casa coniugale, che, alla luce di quanto riferito dai procuratori delle parti all’udienza del 27.09.2018, risulta essere stata venduta dai coniugi.
Restano ora da esaminare le domande di natura economica, e, segnatamente, la richiesta della (omissis…) di contributo paterno al mantenimento della prole.
La domanda non risulta accoglibile.
Si deve invero osservare che l’obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli perdura fino a che gli stessi non abbiano raggiunto l’indipendenza economica ovvero il genitore interessato alla declaratoria di cessazione dell’obbligo non dia prova del fatto che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia del figlio ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso (v: Cass. civ. 29.10.2013, n. 24424; Cass. civ., 30/03/2012, n. 5174). Il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica infatti nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori e con criteri proporzionalmente crescenti in rapporto all’età dei beneficiari (v: Cass.civ. 26.04.2017, n. 10207).
Nella specie si deve osservare che i due ragazzi – attualmente di 24 e 22 anni – non hanno conseguito il diploma di scuola media superiore, non risultano essere proficuamente impegnati in un percorso di studi, non risultano svolgere attività lavorativa e non risultano nemmeno essersi attivamente impegnati per il reperimento di un’occupazione.
Quanto al figlio (omissis…) si deve osservare come già nel novembre 2015 egli avesse dichiarato di non frequentare nessuna scuola (v: doc. 13 res.) e come sia pacifico che il ragazzo non abbia da allora ripreso gli studi né abbia intrapreso stabilmente attività lavorativa.
Quanto poi alla figlia (omissis…), la documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente dà conto delle difficoltà da lei incontrate nel percorso scolastico (v: doc. 12), che, nonostante l’età, non risulta aver ancora portato a termine, non avendo superato la quarta classe superiore, anche a causa di una frequenza scolastica discontinua (v: pagella scolastica depositata all’udienza del 27.09.2018).
Secondo quanto riferito dal leste (omissis…) entrambi i figli avrebbero peraltro avuto proposte di lavoro, da loro non accettate su indicazione degli zii materni.
Circostanza parzialmente confermata anche dalla teste (omissis…), che, nel riferire che (omissis…) stimolato dalla madre, aveva mandato dei curriculum, ha dichiarato che forse qualche offerta l’aveva avuta perché erano arrivate telefonate anche in (omissis…) ma che il ragazzo non si sa rapportare con il lavoro perché non ha esperienza.
Ha quindi soggiunto la teste che il proprio marito aveva consigliato al nipote di aspettare perché altrimenti rischia di subire angherie.
Sulla scorta di tali risultanze può dunque senz’altro ritenersi che i due ragazzi, a fronte di un percorso scolastico non portato avanti o, nonostante l’età, non ancora concluso, non abbiano nemmeno colto concrete occasioni per inserirsi nel mondo del lavoro e conseguire la propria indipendenza economica e che stano pertanto ormai venuti meno i presupposti per il riconoscimento di un mantenimento in loro favore.
Deve peraltro osservarsi come la resistente non abbia dato chiara prova della propria legittimazione a richiedere al coniuge il contributo al mantenimento dei figli, che dalle deposizioni testimoniali risultavano essersi trasferiti in (omissis…).
Quanto poi all’allegazione della difesa della resistente (omissis…) secondo la quale, dopo la vendita della casa coniugale, i figli sarebbero tornati a vivere a (omissis…) e con la madre nella nuova abitazione da lei acquistata, deve osservarsi che trattasi di allegazione che trova conforto solo per la figlia (omissis…), risultando dalla pagella scolastica relativa all’anno scolastico 2017-2018 che la ragazza ha frequentato la quarta classe superiore a (omissis…). Non è dato tuttavia sapere, visto l’esito dell’anno scolastico, ove vivano attualmente i ragazzi, tanto più alla luce del fatto che all’affermazione di cui alla comparsa conclusionale di parte ricorrente, secondo la quale entrambi i ragazzi nemmeno vivono con la madre, essendosi trasferiti in (omissis…) (v. pag. 8), nulla ha da ultimo replicato la difesa della resistente, non risultando depositata la comparsa conclusionale di replica. Difetta dunque adeguato riscontro probatorio di una convivenza attuale della (omissis…) con i figli, che costituisce uno dei presupposti per configurare la legittimazione del genitore a chiedere il al mantenimento del figlio maggiorenne (Cass. civ. 11 aprile 2019 n. 10204; Cass. civ. 08.09.2014, n. 18869).
Quanto infine alle spese di lite, la natura della causa e la reciproca parziale soccombenza inducono a disporne l’integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e respinta,
Pronuncia la separazione personale tra (omissis…) e (omissis…), senza addebito.
– Dispone non luogo a provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale.
– Rigetta la domanda di parte resistente tesa all’ottenimento di un contributo dal coniuge per il mantenimento dei figli maggiorenni;
– Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché provveda alla trasmissione della presente sentenza, passata in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile competente per le annotazioni a norma dell’art. 69 lett d) D.P.R. 396/2000.