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Se l’azienda non paga il TFR o gli stipendi: come si tutela il lavoratore dipendente

10 Luglio 2013
Se l’azienda non paga il TFR o gli stipendi: come si tutela il lavoratore dipendente

L’intervento del Fondo di Garanzia dell’Inps garantisce il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, sia che il datore di lavoro sia un soggetto sottoposto al fallimento, sia invece che esso non sia assoggettabile a tale procedura. Ecco le istruzioni.

Periodo di crisi e molte aziende non riescono a pagare le buste paghe o il TFR ai propri dipendenti. Come potrà tutelarsi il lavoratore?

Salvo il caso di sporadici e non rilevanti ritardi, il mancato pagamento della retribuzione legittima le dimissioni per giusta causa da parte del lavoratore dipendente, esonerandolo dall’obbligo di dare, al datore di lavoro, il preavviso e facendo maturare in suo favore il relativo indennizzo. Inoltre, con tale forma di dimissione, al lavoratore spetta l’assegno di disoccupazione nonostante non abbia subito formalmente il licenziamento.

Fermo restando le misure assistenziali erogate dall’Inps, qualora il datore, per cattiva volontà o per crisi economica, non versi al dipendente le buste paga o il TFR, la prima, e più economica, mossa da compiere consiste nel mettere in mora il datore di lavoro. Si dovrà, a tal fine, inviare una diffida con raccomandata a.r., sollecitandolo a pagare quanto dovuto.

Nella lettera è bene precisare che, in caso di mancato versamento del saldo dovuto, si provvederà all’azione legale con rivalsa delle ulteriori spese sostenute e degli interessi dovuti.

In questa attività è sempre bene consultarsi con un legale che saprà effettuare i conteggi degli importi dovuti ed eccepire le giuste eccezioni al datore moroso.

Il legale normalmente ricorrerà in tribunale, attraverso le procedure d’urgenza, per ottenere un titolo esecutivo nei confronti dell’imprenditore inadempiente. Qualora neanche a seguito della notifica del decreto ingiuntivo l’azienda paghi il dovuto, l’avvocato provvederà ad esperire i tentativi di esecuzione forzata (pignoramenti) o, eventualmente, a depositare una istanza di fallimento.

È sempre opportuno effettuare una verifica di quale sia la situazione debitoria generale dell’azienda. Infatti, il liquidatore per legge deve tutelare in via prioritaria i crediti dei dipendenti, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed erariali, in quanto tali crediti godono di un grado di prelazione prioritario rispetto a tutti gli altri debiti.

Stessa cosa dicasi nel caso in cui intervenga un fallimento. Anche in questo caso, il curatore, nominato dal tribunale, sarà tenuto a soddisfare anticipatamente i lavoratori rispetto a tutti gli altri creditori intervenuti nella procedura.

Nel caso in cui l’azione legale risulti infruttuosa, o in presenza di una reale situazione di dissesto finanziario del datore, al dipendente non resta altra soluzione che rivolgersi all’Inps, chiedendo l’intervento del Fondo di Garanzia per ottenere il pagamento del Tfr e delle ultime tre mensilità. Il Fondo, dopo aver pagato il lavoratore, si sostituirà a quest’ultimo nella sua posizione di creditore verso il datore di lavoro, esperendo le iniziative di recupero nei confronti dell’azienda insolvente.

L’esistenza di una procedura concorsuale in atto (concordato preventivo o fallimento dell’azienda) fornisce l’immediata possibilità per il lavoratore di presentare la domanda al Fondo, senza dover esperire ulteriori tentativi per recuperare il proprio credito o attendere ulteriori tempi.

Come precisato dall’Inps, la domanda al Fondo deve essere presentata mediante l’apposita procedura telematica tramite il sito Inps ovvero il contact center o, ancora più semplicemente, rivolgendosi a un Patronato o a un avvocato.

I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale sono:

– la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;

– l’apertura di una procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria);

– l’insolvenza del datore di lavoro;

– l’accertamento dell’esistenza di uno specifico credito relativo alle omissioni contributive per le quali si chiede l’intervento del Fondo di garanzia (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria tale accertamento avviene con l’ammissione del credito nello stato passivo della procedura).

I presupposti per l’intervento del Fondo nel caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale sono:

– la cessazione (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro subordinato;

– l’accertamento giudiziale del mancato versamento dei contributi alla previdenza complementare;

– l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;

– l’insufficienza delle garanzia patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata (pignoramento negativo o pignoramento mancato del patrimonio del datore di lavoro).

Possono chiedere l’intervento del Fondo:

– tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;

– gli apprendisti;

– i dirigenti di aziende industriali;

– i soci delle cooperative di lavoro.

I crediti che possono essere corrisposti a carico del Fondo sono quelli inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, da intendersi come tre mesi di calendario o, più precisamente, come l’arco di tempo compreso tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la stessa data del terzo mese precedente.

Possono essere posti a carico del Fondo solo i crediti di lavoro (diversi dal Tfr) maturati nell’ultimo trimestre ed aventi natura di retribuzione propriamente detta, compresi i ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia e maternità; devono invece essere escluse l’indennità di preavviso, l’indennità per ferie non godute, l’indennità di malattia a carico dell’ Inps che il datore di lavoro avrebbe dovuto anticipare.



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27 Commenti

  1. anch’io sono nelle stesse condizioni di tante persone che hanno scritto,non pagano gli stipendi ho chiesto di essere licenziato e fanno fatica ha mandarmi la come se non volessero farlo a questo punto ditemi voi cosa devo fare .

  2. GIUDY
    08/09/2017

    volevo chiedere io ho quote nell’azienda e sono anche
    dipendente se l’azienda fallisce io dallo stato potro’
    percepire il mio tfr?

  3. ciao a tutti…sono stato licenziato da una azienda alla quale ho lavorato 6 anni…ora sono 2 anni che non ho visto un soldo della liquidazione, perche dicono che non hanno i soldi da darmi.,..che cosa devo fare? sono quasi 6 mila euro, e sono imporatnti per me…a questo punto…dovrei solo che mettere un avvocato? giusto? gra chi mi rispondera!

    1. Hai risolto? Io sono nella tua stessa identica situazione… dopo 15 anni di lavoro, 2 anni che non mi da nulla e niente tfr…

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