Per recuperare i contributi dall’Inps può agire solo il datore di lavoro


Il lavoratore non può fare causa all’Inps per chiedere la restituzione dei contributi indebitamente versati; la legittimazione spetta solo al datore, mentre il dipendente potrà agire, a sua volta, nei confronti del datore.
Solo il datore di lavoro può agire in giudizio per chiedere all’Inps la restituzione dei contributi in eccesso versati in favore del lavoratore. Sarà poi il dipendente ad agire nei confronti dell’impresa per la sua quota. Lo ha sancito la Corte di Cassazione con una recente sentenza [1].
La Suprema Corte ricorda che l’assicurazione sociale va scomposta in due rapporti, tra loro autonomi: quello previdenziale, che intercorre tra il lavoratore e l’ente pubblico (ossia l’INPS), e quello contributivo, che lega quest’ultimo invece al datore di lavoro.
Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha a oggetto l’obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.
Per quanto riguarda la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell’onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali, la legge [2] precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia è il soggetto debitore nei confronti dell’ente assicuratore, anche per la parte a carico del lavoratore (salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali).
Pertanto il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore e qualunque patto in contrario è nullo.
Insomma, il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce: l’obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l’istituto assicuratore e per soggetto passivo il datare di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio. Il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l’ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore.
Con la non trascurabile conseguenza che il datore di lavoro è l’unico legittimato a chiedere all’ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che, in tale caso, il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della sua quota.
In definitiva, il lavoratore non può agire in causa, contro l’ente previdenziale, per costringerlo a restituirgli i contributi; questo lo può fare solo il datore di lavoro.
note
[1] Cass. sent. n. 3491 del 14 febbraio 2014.
[2] Art. 2115 cod. civ.
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